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![]() Note sugli strumenti di (mancata) tutela legale da un nemico dell’ambiente e della salute pubblica sempre meno invisibile “Un ruolo quindi, almeno concausale, delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il sig. Marcolin è ‘probabile’ (probabilità qualificata).” Così la Corte d’appello di Brescia – Sezione lavoro nella sentenza (pag. 11) n. 614 del 10 dicembre 2009 che chiude un giudizio relativo ad una richiesta di indennità per malattia professionale formulata vanamente all’Inail da un dirigente d’azienda ammalatosi di neurinoma del ganglio di Gasser, un tumore benigno che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico, anche a causa di una lunga esposizione alle onde elettromagnetiche di un telefono cordless e di un telefono cellulare che usava sul posto di lavoro per varie ore al giorno. “Lo studio MARCONI suggerisce che vi sia stata una associazione importante, coerente e significativa, tra esposizione residenziale alle strutture di Radio Vaticana ed eccesso di rischio di malattia per leucemia e linfomi nei bambini, e che le strutture di MariTele, in modo limitato e additivo, abbiano plausibilmente contribuito all'incremento di quel rischio. [….] Lo studio MARCONI suggerisce che l'esposizione di lungo periodo (oltre 10 anni) alle antenne di Radio Vaticana sia stata associata ad un eccesso di mortalità per leucemia…” Queste le conclusioni della perizia del dott. Andrea Micheli, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, depositata nel novembre 2010 alla fine di un lunghissimo incidente probatorio effettuato nel procedimento penale ancora pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le presunte morti e malattie causate dalle onde elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana. Appena qualche giorno fa, infine, l'International EMF Alliance (IEMFA) ovvero l'Alleanza Internazionale sui Campi Elettromagnetici (CEM) ha annunciato la pubblicazione di un consenso scientifico sui pericoli derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Coordinato dal prof. Olle Johansson, dell'Istituto Karolinska in Svezia, il rapporto è stato prodotto da un consesso di scienziati che richiedono urgentemente ai governi di abbassare significativamente i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Tale raccomandazione si basa sull’insieme delle evidenze scientifiche biologiche e sulle implicazioni correlate alla salute degli esistenti standard internazionali per le esposizioni alle tecnologie di telecomunicazioni e alle tecnologie elettriche. Gli scienziati suggeriscono specifici limiti di esposizione per diversi campi elettromagnetici, comprese le micro-onde, usate per le comunicazioni wireless, e i campi a bassissime frequenze (ELF) e i campi elettromagnetici. Questi tre fatti, apparentemente slegati tra loro, in realtà costituiscono tre tasselli di un nuovo, importante mosaico in tema di nocività ambientali che va formandosi con sempre minori incertezze e con sempre maggiore velocità: quello del rapporto tra campi elettromagnetici (CEM) e danni alla salute umana. Un mosaico, dunque, alla progressiva definizione del quale dovrebbe necessariamente corrispondere la costruzione di un altro: quello di un serio ed efficace apparato di tutela legale della salute pubblica da questa nuova, ancora non ben esplorata, ma non per questo meno insidiosa, fonte di rischio. Una sorgente tanto più potenzialmente lesiva quanto più, oggi, sostanzialmente ubiquitaria nelle nostre società, per non dire nelle nostre case. Un po’ com’era (e come, per molti versi, è ancora), per dire, un'altra sostanza quando “si scoprì” che non era precisamente benefica per la salute delle persone: l’amianto. Invece, nella realizzazione del secondo mosaico – antidoto, quello legale, non siamo neppure all’anno zero: siamo sottozero. La constatazione brucia ancor più quanto più si pensi che il 22 febbraio prossimo compirà dieci anni quello che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere la maglia più importante della rete di difesa normativa della salute pubblica dal rischio elettrosmog: la legge n. 36\2001. Un provvedimento legislativo organico e adeguato alle enormi e tumultuose evoluzioni della scienza, ma soprattutto del mercato, in questa materia che avrebbe dovuto garantire un livello di sicurezza per l’incolumità pubblica nettamente superiore a quello apprestato dalla normativa di rango secondario in vigore fino a quel momento: il DM 381/98 sulle RF/MO che aveva previsto, oltre ad un "valore di cautela" (6V/m) come primo strumento di protezione dagli effetti a lungo termine, anche un "obiettivo di qualità", non quantificato, ma limpidamente ispirato al principio di precauzione: “Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione." (art. 4) Sulla base di questi principi, poi assunti ed estesi a tutto lo spettro dei CEM dalla "legge-quadro" 36/01, varie Regioni italiane avevano fissato limiti sufficientemente cautelativi (0,2 µT per i CEM/ELF e 0,5 V/m per le RF/MO). La 36\2001, pure ufficialmente informata a quelle alate finalità di tutela, però, come spesso accade in tema di “leggi – quadro), prevedeva, in vari suoi articoli, l’emanazione da parte governativa di una normativa attuativa. Orbene, a distanza di 10 anni, in alcuni casi questi decreti attuativi sono stati effettivamente varati, in altri no. E, tenendo conto del merito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati, non è facilmente comprensibile in quale delle due situazioni la salute pubblica ne sia risultata maggiormente rinfrancata. Infatti, in materia di “limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti [….]” (art. 4, c. 2), per la popolazione, sono stati stabiliti con i DPCM del 08.07.03. Questi decreti, approvati nonostante il mancato accordo nella Conferenza Permanente Stato-Regioni, hanno fissato per tutto il territorio nazionale limiti che di cautelativo hanno assai poco, anche e soprattutto in relazione a quelli previgenti: per i CEM/ELF (100-10-3 µT) e 6 V/m per le RF/MO, sia come valore di cautela che come obiettivo di qualità, annullando quindi la doverosa finalità \ possibilità di minimizzare l'esposizione. In pratica, quella che doveva essere una tappa fondamentale nell’omogeneizzazione e nell’avanzamento dei livelli di tutela della salute pubblica in questa materia ha segnato, invece, una desolante regressione degli stessi. In altro ambito, altrettanto nevralgico, invece, come si accennava, il Governo semplicemente si è dimenticato di attuare la legge. Al comma 4 dell’art. 2, difatti, si legge che “alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.” I piani di risanamento in questione sono quelli che avrebbero dovuto esser presentati dai gestori degli elettrodotti, “al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente”. Ma, ancora una volta in materia di tutela legale dell’ambiente e, quindi, della salute pubblica, le note più tragicomiche provengono dal settore che dovrebbe costituire la punta di diamante della difesa stessa: quello penale. È, naturalmente, fatta salva la teorica possibilità di invocare l’applicazione dell’ordinaria normativa codicistica in materia di lesioni ed, eventualmente, di omicidio colposo; scontando, però, in tal caso, tutte le “normali” difficoltà in ordine alla prova del nesso causale tra esposizione alle sostanze nocive (nella specie, le onde elettromagnetiche) e danni alla salute. Difficoltà che, peraltro, in questo ambito sarebbero ben più che ordinarie, dato lo stato effettivamente non univoco delle evidenze scientifiche, quantomeno ai fini dell’emissione di una sentenza di condanna penale per omicidio colposo. Resta, dunque, l’ipotesi di una fattispecie di reato “preventiva” rispetto alla causazione di una malattia da parte dei CEM; un illecito penale, cioè, che punisca la mera emissione di onde e la conseguente formazione di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi all’ambiente ed alla salute umana, a prescindere dagli effetti lesivi che possano aver realmente comportato. In tal senso, purtroppo, la l. 36\2001 è del tutto carente, almeno sotto il profilo strettamente penale, prevedendo essa mere sanzioni amministrative collegate al superamento dei limiti di emissione. In un quadro di strumenti di tutela di tal fatta, l’unico “serio” (si fa per dire) presidio di difesa penale è rappresentato dall’immarcescibile e, ormai, anch’esso “ubiquo” (per i numerosi campi in cui si prova ad applicarlo in chiave di tutela ambientale: dalla diossina dell’Ilva di Taranto alle polveri sottili della centrale elettrica di Brindisi - Cerano ai CEM, per l’appunto) art. 674 c.p., statuente il c.d. “getto pericoloso di cose”, che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone". Anche in quest’ipotesi, si erano posti in dottrina ed in giurisprudenza numerosi dubbi sull’effettiva possibilità di applicare pure in questa peculiarissima materia la norma in questione, anzitutto, ma non solo, per la difficoltà di qualificare come “cose” i CEM. Tuttavia, nonostante qualche discutibilissimo arresto giurisprudenziale (il più eclatante dei quali ha nuovamente riguardato Radio Vaticana) di segno opposto, ormai la giurisprudenza maggioritaria si è attestata su una posizione di piena utilizzabilità anche in questo contesto dell’ipotesi di reato in questione. A questo risultato, comunque, positivo si è giunto anche grazie agli sforzi di elaborazione della più avanzata dottrina e giurisprudenza di merito, sensibili alle esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica. Sforzi, però, per quanto nobili e, a giudizio di chi scrive, del tutto condivisibili nel merito giuridico e di politica del diritto, che sono finalizzati a consentire, in ultima istanza, l’applicazione di una norma che statuisce per coloro che vengano riconosciuti colpevoli di getto pericoloso di cose la punizione “con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino ad € 206” (duecentosei). Al potere deterrente di tali draconiane sanzioni è oggi affidata la difesa penale dell’ambiente e della salute pubblica da una possibile fonte di aggressione tra le più inquietanti del terzo millennio. Anche per questa ragione, sarebbe ottima cosa provare a capire se questo Governo - che è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della c.d. “legge comunitaria” 2010 (ossia entro l’inizio di aprile prossimo), uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente - tra le varie altre, note, questioni “comunitarie” che affronta ormai quotidianamente (di ben altre comunità, però, rispetto a quella Europea), stia trovando il tempo di adempiere (ed, eventualmente, in che termini) una delega parlamentare, ma soprattutto un direttiva europea, che potrebbero e dovrebbero finalmente, se onorate, porre rimedio all’ennesima situazione caricaturale nel nostro diritto dell’ambiente e provare, così, ad arginare quello che potrebbe diventare l’ennesimo scempio ambientale e di salute pubblica in questo paese. Fasano, 14\2\2011 Stefano Palmisano “Nel 1936 gli scienziati dicevano che il fumo uccide, eppure solo negli anni '90 è stato bandito. Ora la storia si ripete con i telefoni cellulari.” (D. Davis) |
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| Postato il 20/02/2011 in NEMESI AMBIENTALE |
| La distruzione dei campi illegali ogm: reato contro la proprietà privata o autodifesa dei beni comuni e della salute pub |
![]() Nello scorso gennaio, il Consiglio di Stato ha emesso una, ormai nota, sentenza in materia di ogm, più precisamente di “messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo” (Sez. VI, 19-01-2010, n. 183). Sul provvedimento in questione si è propalata, da parte di alcuni precisi settori, per così dire, “culturali”, una vulgata interpretativa secondo la quale esso avrebbe praticamente “liberalizzato” la coltivazione di specie ogm nel nostro paese. Come sempre, quando si tratta di vulgate, l’interpretazione giuridica in questione è tanto approssimativa quanto poco disinteressata; dunque, inattendibile. In quel giudizio amministrativo si controverteva, in realtà, solo sul “rifiuto d’istruttoria” che il Ministero delle politiche agricole aveva comunicato all'azienda che gli aveva richiesto l'autorizzazione alla messa in coltura su citata. Il provvedimento ministeriale era basato sulla stringente motivazione per cui era (è) del tutto insensato pensare di “poter procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione” prima “dell'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche”. Ciononostante, dato che la normativa comunitaria prevede la facoltà da parte degli stati membri di adottare i cosiddetti “piani di coesistenza” sulla base di mere ragioni economiche, essendo quelle di natura ambientale e sanitaria “esaurite” nel procedimento autorizzatorio svoltosi nella stessa sede europea, la mancata adozione dei piani non potrebbe esser addotta dall’ente centrale a giustificazione dell’impossibilità del rilascio dell’autorizzazione. In tal senso, dunque, i giudici di Palazzo Spada, hanno “dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di autorizzazione, entro un termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza.” Questo era, quindi, l’unico obbligo che scaturiva in capo al Dicastero dell’agricoltura da quella sentenza: quello di provvedere. Ed, infatti, il Ministero ha provveduto. Partendo dalle valutazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo cui, tra le altre, “la Regione è caratterizzata da una notevole ventosità in grado di favorire la dispersione pollinica; la coltura del mais risulta frammentata in un grande numero di aziende, ed in tale condizioni il rispetto di distanza che garantiscano l’esclusione di impollinazioni incrociate appare di grandissima difficoltà; la Regione ospita aree di grandissimo interesse, tutelate dal punto di vista naturalistico (ZTS, SIC, Biotopi ecc….); in ambito regionale sono state adottate nel tempo misure di tutela e di sviluppo verso sistemi di agricoltura biologica e integrata che non prevedono l’utilizzo di OGM….”, il Ministero, in data 7\4 u.s., ha respinto la richiesta di autorizzazione alla coltivazione di mais ogm Mon 810. Dove Mon sta, ovviamente, per Monsanto, la padrona della gran parte dei semi ogm esistenti sul mercato. Il che potrebbe voler dire, a breve, la padrona dei semi tout court. Le motivazioni addotte dalla Regione Friuli costituiscono una mirabile sintesi delle più pregnanti, quanto ovvie, ragioni per cui consentire oggi, nelle condizioni agronomiche date, la coltivazione di ogm significa, di fatto, promuovere, oltreché un danno ambientale allo stato incalcolabile, anche il sabotaggio di una fondamentale fetta di produzione agricola: quella che fa bene all’ambiente ed alla salute pubblica. E quelle motivazioni sono perfettamente estensibili a tutto il territorio nazionale. Nel nostro ordinamento, non è consentito procedere alla messa in coltura di sementi transgeniche in assenza delle previste autorizzazioni di legge, come recita l’articolo 1, c. 2, d. l.vo 212\2001. Ma, nella materia che ci occupa, ancora più significativo risulta il comma 5 dello stesso articolo, a tenore del quale “Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire.” Quest’ultima previsione, (che, peraltro, non è l’unica che sancisca ipotesi criminose in caso di immissione non autorizzata, sul mercato o anche solo nell’ambiente, di organismi geneticamente modificati; si vedano, in tal senso, il d. lvo 224\03 ed il d. lvo 70\05) delinea nitidamente il quadro di riferimento normativo, ossia legale, nel quale va incasellato il “beau geste” dei cosiddetti “agro-libertari”, cioè la semina di mais ogm pure dopo la denegata autorizzazione ministeriale, e dunque disegna chiaramente la stessa natura di quel gesto: un illecito. Più precisamente, un illecito penale; un reato. Un grave reato, stando a quello che va emergendo in maniera sempre più chiara dagli ultimi studi scientifici sugli ogm, contro l’ambiente e, quindi, contro la salute pubblica. Ieri un gruppo di cittadini ha distrutto, di sua iniziativa, un campo di mais ogm che cresceva rigogliosamente e contaminava tranquillamente i campi vicini e l’intero territorio circostante, nell’atarassica contemplazione di tutte le autorità preposte, a partire da quella giudiziaria. Prontamente, si sono levati alti strilli al delitto di lesa proprietà privata; in molti casi, da parte degli stessi soggetti istituzionali che, in questa vicenda, avevano cogenti obblighi di controllo e d’intervento a tutela anzitutto della salute pubblica. Qualcun altro, come il presidente di Slow Food, ha detto che “non si risponde all’illegalità con l’illegalità”. In teoria, quest’ultimo è un fondamentale assunto di ogni stato di diritto. Ma chi scrive nutre forti dubbi che il gesto dei cittadini friulani possa esser qualificato illecito in senso pieno; men che meno reato. Sotto il profilo etico, infatti, non v’è nulla, ma proprio nulla di disdicevole nel fatto che si distrugga una potenziale fonte di imponderabile pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica. Sotto quello giuridico, è troppo facile ricordare che in questo Paese, a Costituzione (ancora) vigente, la proprietà privata deve avere una “funzione sociale” e “l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza… umana.” In questo caso, è necessario ribadire, ciò che viene messa a repentaglio non è solo l’utilità sociale, ma, per l’appunto, direttamente la salute pubblica. Quanto, infine, all’aspetto strettamente penale, nella valutazione dell’operato di queste persone un ruolo fondamentale dovrebbe avere l’istituto dello “stato di necessità”, quello con cui si giustifica “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [….] sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” (art. 54 c.p.). Questa causa di giustificazione ancora oggi viene giustamente utilizzata per dichiarare non punibili condotte un tempo implacabilmente considerate criminose, ciò poiché, come ormai insegna la stessa Cassazione, “nel concetto di ‘danno grave alla persona’ rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tra le quali rientra il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona”. Se, dunque, è un diritto fondamentale della persona l’abitazione, in quanto tale giustificante un “reato”, perché mai, in un’imprescindibile ottica di intepretazione “evolutiva” del diritto, non dovrebbe esser considerato tale anche l’ambiente, che altro non è che l’abitazione di tutti noi, specie se dallo stato di quest’ultima dipendono la salute o la malattia dei suoi abitanti? Fasano, 10\8\2010 Stefano Palmisano |
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| Postato il 13/08/2010 in NEMESI AMBIENTALE |
| Tumori "cellulari" |
![]() Note a margine di una sentenza che serve alla tutela della salute pubblica “Un ruolo quindi, almeno concausale, delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il sig. Marcolin è ‘probabile’ (probabilità qualificata).” Così la Corte d’appello di Brescia – Sezione lavoro nella sentenza (pag. 11) n. 614 del 10 dicembre 2009 (depositata il 22\12) relativa ad una richiesta di indennità per malattia professionale formulata vanamente all’Inail da un dirigente d’azienda, Innocente Marcolin (si riportano il nome e cognome di questa persona in quanto ormai di dominio pubblico), di una società del bresciano. Il signor Marcolin assumeva di aver contratto, anche a causa di una lunga esposizione alle onde elettromagnetiche di un telefono cordless e di un telefono cellulare che usava sul posto di lavoro per varie ore al giorno, un ‘neurinoma del ganglio di Gasser’, un tumore benigno che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico, mentre più rara è la localizzazione al V nervo cranico (trigemino), come nel caso di specie.” Il principio con cui si sono aperte queste note è di quelli destinati ad aprire brecce nell’ordinamento giuridico. E, tenendo conto della diffusione della materia, anzi degli oggetti concreti (cordless e cellulari), a base della vicenda in esame e del relativo pronunciamento giudiziale, più che brecce minacciano di essere voragini. Se, infatti, passa definitivamente, anche a livello giurisprudenziale, l’assunto che vi è un rapporto causale tra esposizione a radiofrequenze, in pratica tra uso dei telefonini, e induzione di patologie, peraltro di natura neoplastica, e, soprattutto, se, com’è facile immaginare, non siamo che ai primi vagiti delle evidenze scientifiche in questa materia, il che vuol dire, più brutalmente, che non siamo che ai primi casi conclamati di malattie da cellulari, è altrettanto semplice ipotizzare che ben presto le azioni giudiziali di singoli per ottenere riconoscimenti di malattie professionali analoghe a quelle del signor Marcolin intaseranno i ruoli, già di loro non proprio esangui, dei Tribunali del lavoro. A tacere dello scenario, tutt’altro che apocalittico, per cui il prevedibile diffondersi di patologie legate all’uso capillare di telefoni e cordless inneschi masse di azioni di risarcimento dei danni nei confronti delle case produttrici degli apparecchi in questione. Azioni che ben si presterebbero a diventare “azioni di classe”, o class actions che dir si voglia, pure alla stregua di una versione di questo istituto sostanzialmente monca, quale quella che è stata introdotta recentemente nel nostro ordinamento giuridico. Ma, se, come emerge dal caso che si affronta, le evidenze scientifiche questo nesso di causalità effettivamente disvelano, in linea teorica non v’è ragione alcuna perché a danno massivo ed invasivo alla salute pubblica non debba corrispondere una rifusione altrettanto consistente di quel nocumento da parte di chi, direttamente o indirettamente, lo ha cagionato. Ciò anche se quella rivelata dalla causa di lavoro davanti alla Corte d’appello di Brescia è una “causalità debole” espressione del “modello probabilistico – induttivo” in “una situazione individuale”, come si legge a pag. 10 della sentenza che ci occupa. Neanche questo, tuttavia, deve stupire, dato che il lasso di tempo tutto sommato ristretto intercorso dalla diffusione su larga scala nella nostra società (un decennio o poco più) degli strumenti tecnologici in questione impedisce di avere un quadro sufficientemente attendibile degli effetti di questi ultimi sulla salute umana, ossia, più precisamente, preclude ancora acquisizioni scientifiche connotate da caratteri maggiormente stringenti della predetta “causalità debole”. In tal senso, dunque, sarà proprio la quantità e soprattutto la qualità degli studi scientifici, in particolare delle indagini epidemiologiche, a dirci se quella causalità è suscettibile di upgrade fino a diventare “certa”, tanto da poter esser posta a base di un giudizio di responsabilità anche penale nei confronti di chi questi apparecchi ha prodotto e\o di chi ha fatto usare (per esempio ai propri subalterni su un posto di lavoro) in maniera negligente o imprudente o imperita o, ancor peggio, in violazione di specifiche normative in materia di sicurezza sul lavoro. In questo ultimo senso, infatti, ai fini di una dichiarazione di responsabilità penale di una persona per lesioni colpose, giacché questa sarebbe chiaramente l’ipotesi di reato, se non ancora peggio, è necessario l’accertamento di un nesso causale tra l’esposizione ad una determinata fonte di emissioni e l’insorgenza di una patologia sulla salute umana caratterizzato dal requisito della certezza. Naturalmente, di una “certezza processuale”, come insegna la Suprema Corte nel suo più importante pronunciamento in materia (la c.d. “sentenza Franzese”), ormai diventata c.d. “ius receptum”, diritto consolidato, nel nostro ordinamento. Una certezza, cioè, che viene acclarata sulla base degli ordinari canoni probatori del nostro processo penale (a partire, se del caso, da quelli contenuti nel fondamentale art. 192, c. 2 del codice di procedura penale per il quale “L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”); non certo una certezza asseritamente “scientifica”, propugnata da una dottrina tanto prestigiosa quanto spesso impaniata in pregnanti conflitti d’interesse (giuristi che sono al contempo difensori di imputati eccellenti), in realtà a metà strada tra il matematizzante ed il metafisico (il noto, curioso, esempio perorato dal più illustre esponente di quella corrente dottrinale, F. Stella, per cui fino a che non saremo in grado di individuare “quando e dove potrà essere stata inalata quell’unica fibra di amianto che potrebbe essere responsabile delle malattie e dei tumori” non dovremmo poter condannare nessuno per lesioni o omicidio colposo). Approccio interpretativo, sedicente “garantista”, quest’ultimo, che se iniziasse a trovare concrete e sistematiche applicazioni giurisprudenziali, significherebbe perciò stesso la sostanziale soppressione di pezzi significativi di intere branche del diritto penale: dal diritto penale del lavoro al diritto penale dell’ambiente. Ciò non perché chi scrive sia un apostolo di quella “espansione del diritto penale”, per riprendere il titolo di un interessante libricino pubblicato qualche anno fa da uno studioso catalano, J. M. Silva Sanchez, tanto vibratamente stigmatizzata da più parti quando si tratta di determinate tipologie di reati di solito commessi da altrettanto ben individuate fasce sociali di soggetti, quanto pietosamente e unanimemente obliata, se non addirittura disinvoltamente giustificata, in presenza di categorie di illeciti penali e dei relativi, socialmente consuetudinari, autori di tutt’altro segno. Ma solo perché quando ci si trova in presenza di condotte “sistemiche” tanto diffusivamente lesive di un bene giuridico fondamentale come la salute pubblica, quest’ultimo non può non godere anche di una forma di tutela penale da quei comportamenti spesso tanto scellerati quanto, per l’appunto, “di sistema”. Perché questa tutela possa effettivamente esplicarsi, però, per tornare alla vicenda giudiziaria oggetto di questo scritto, o, forse meglio, perché una qualsiasi forma di tutela giuridica effettiva possa garantirsi alla salute pubblica nei confronti di attentati vecchi e nuovi, come quelli che ci occupano, è imprescindibile proprio il supporto scientifico, ossia il ruolo della scienza e degli scienziati quali primi custodi dell’ambiente e della salute pubblica di una società. E qui si tocca il nervo più scoperto e dolente dell’intera vicenda, come peraltro emerge limpidamente dal procedimento giudiziario del sig. Marcolin e dalla sentenza della Corte d’appello di Brescia che lo ha definito. Quella che si è giocata davanti all’Autorità Giudiziaria lombarda, infatti, è stata anche e soprattutto una tenzone a colpi di citazioni di studi scientifici, tutti sinteticamente riportati in sentenza, che hanno scandagliato l’ancora poco nitido rapporto tra esposizione a campi elettromagnetici ed effetti sulla salute umana. Da una parte uno studio Oms (Organizzazione mondiale della sanità) – Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), del 2000, ripreso dall’Inail, che sostanzialmente escludeva conseguenze negative sulla salute. Dall’altra una serie di indagini di vari autori, tra cui in particolare il c.d. “gruppo Hardel”, su cui si sorreggevano le deduzioni e le richieste del ricorrente e, soprattutto, poste a base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, concentrate tra il 2005 ed il 2009, per i quali, invece, pur con diverse sfumature, le esposizioni in questione, in pratica l’uso di cordless e cellulari, sulla salute delle persone sono decisamente meno innocue di quanto emerga dallo studio dell’ente istituzionalmente preposto su base planetaria alla ricerca sul cancro. A due di questi lavori, in particolare, mette conto dedicare un po’ di attenzione, per la puntualità e l’acutezza dei rilievi che vi sono contenuti. Nel primo caso, si tratta di una c.d. “review” della International Commission on Non – Ionizing Radiation Protection, ossia di una revisione critica della quasi totalità delle indagini epidemiologiche effettuate fino al 2009 sul tema in questione. L’elemento più significativo di questo studio è costituito dal disvelamento dei vari “bias”, ossia le distorsioni che connotano le opere oggetto di revisione: “modalità di arruolamento, assenza di un gruppo di controllo con ricorso a registri di popolazione, impossibilità di standardizzare entità e durata complessiva di esposizione.” Per gli autori della revisione, gli “errori sistematici” in esame sono di tale entità che, allo stato attuale, seppur non vi sia “una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori”, ciononostante gli studi presi in esame, in quanto così pesantemente inficiati, “non ne hanno escluso l’associazione” (“…. these studies have too many deficiencies to rule out an association.”) Il secondo lavoro, anch’esso recentissimo (2009), a firma di M. Kundi, pur affermando che il rischio derivante da queste esposizioni sarebbe basso, asserisce altresì che “l’esposizione può incidere sulla storia naturale della neoplasia in vari modi: interagendo nella fase iniziale di induzione, intervenendo sul tempo di sviluppo dei tumori a lenta crescita, come i neurinomi, accelerandola ed evitando la possibile naturale involuzione.” In pratica, queste esposizioni si comporterebbero come un vero e proprio cancerogeno “completo”, in grado, cioè, di innescare come di far progredire la malattia neoplastica. La Corte ha ritenuto decisamente più affidabili gli studi citati dal C.T.U. e dalla difesa del sig. Marcolin (di cui si sono accennati i due probabilmente più significativi) rispetto a quello della Iarc, praticamente l’unico, su cui l’Inail aveva fondato il suo pervicace rifiuto di erogare le doverose prestazioni assistenziali nei confronti del lavoratore malato. Lo ha fatto principalmente per la ragione che lo studio dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, “risalente al 2000 e basato su dati, ovviamente, ancora più risalenti, non tiene conto dell’uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di tali apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta insorgenza: pertanto gli studi del 2009, basati su dati più recenti, sono di per sé più attendibili.” Considerazioni, queste, che riportano direttamente a quelle sviluppate ed agli scenari socio-giudiziali ipotizzati all’inizio di questo lavoro. V’è, però, un altro elemento che la Corte d’appello ha tenuto ben presente nel suo percorso motivazionale sulla questione della rispettiva affidabilità degli studi scientifici discordanti tra loro e del quale non ha mancato di dare puntualmente atto in sentenza: “inoltre, a differenza dello studio IARC, co-finanziato dalle ditte produttrici di telefoni cellulari, gli studi citati dal dott. Di Stefano (consulente tecnico d’ufficio della Corte, n.d.r.) sono indipendenti.” Con ogni probabilità, questo, per una sentenza della magistratura italiana, è un principio della stessa epocale portata innovativa di quello riportato nel primo periodo di questo scritto sul quale ci si è soffermati fino a questo punto. Affermare che il vaglio di attendibilità di uno studio scientifico citato in un processo, e dunque, in ultima istanza, che l’accertamento delle responsabilità individuali a base di quest’ultimo, vadano effettuati anche sulla base dell’indipendenza degli autori di quello e degli studi “contrapposti” significa, anche in tal caso, aprire letteralmente un’epoca nuova nella giurisprudenza di questo paese in materia di tutela della salute, pubblica e privata; una fase nella quale l’accertamento giudiziario sia finalmente sempre ispirato a lucidi e onesti criteri di perseguimento della verità sostanziale, tanto più eticamente, prim’ancora che giuridicamente, doverosi quanto più si verta in un contesto di lesioni gravi, se non peggio, patite da una persona, da un lavoratore, o di devastanti attentati all’ambiente. Perché, evidentemente, così non sempre è stato, se è vero, come è vero, che grandi procedimenti penali che avevano a base enormi danni a persone ed ecosistemi si sono “definiti” con sentenze di assoluzione, quando non proprio con incommentabili ordinanze di archiviazione, fondamentalmente basate sulle risultanze di studi scientifici che escludevano, rectius che “non provavano”, il nesso causale tra l’esposizione ad una o più determinate sostanze e l’insorgenza di alcune, in certi casi di una lunga serie di, patologie. Studi scientifici che, alla stregua del rivoluzionario quanto ovvio canone interpretativo statuito dalla Corte d’appello di Brescia, risultavano ictu oculi al di sotto di ogni sospetto. Né vi sarebbe alcuna plausibile ragione per ritenere che quella regola di giudizio usata dalla Corte d’appello di Brescia in un procedimento civil - assistenziale, quella fondata sulla verifica dell’indipendenza degli studi scientifici, non debba esser trasposta tout court anche in ambito penale; anzi, in quest’ultimo essa sarebbe vieppiù “di casa” stante la precipua finalità del processo penale di accertamento della verità materiale. Da questo ultimo assunto dell’Autorità giudiziaria lombarda non possono non scaturire alcune considerazioni finali. 1) Il fatto che una Corte d’appello riconosca in una sentenza l’elementare verità per cui uno studio indipendente è, di suo, più credibile rispetto ad uno studio co-finanziato dalle società produttrici dell’oggetto “incriminato” nel processo in cui quella sentenza si è resa non vuol dire certo che si debbano rigettare a priori le offerte delle industrie di finanziamento di studi e ricerche scientifiche. Vuol solo dire che queste ultime, o meglio molte di loro, specie tra le più grosse e potenti, debbono fare un sentito mea culpa per aver preordinatamente utilizzato, ossia commissionato numerosissimi, sedicenti studi scientifici come una sorta di “fattori di confondimento” atipici, dolosi, la cui unica ragion d’essere epistemologica era quella di assolvere preventivamente prodotti e produttori da ogni sospetto di nocività, nei confronti di lavori scientifici che, invece, tendevano ad accertare i reali effetti sulla salute pubblica e sull’ambiente di quegli stessi prodotti. Ma, soprattutto, significa che, per il futuro, le imprese devono solennemente impegnarsi a non fabbricare più quegli inverosimili ed inverecondi fattori di confondimento. Devono farlo anche per non trascinare in un immeritato vortice di discredito pregiudiziale pure quei lavori scientifici che, anche se finanziati dalle industrie, dovessero risultare tuttavia corretti scientificamente. Devono farlo le aziende e con loro gli scienziati che a quell’utilizzo “improprio”, per usare una litote, della loro alta funzione si sono prestati. 2) Il pubblico, ossia gli enti pubblici preposti istituzionalmente alla ricerca scientifica in chiave di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, non può e non deve, comunque, abdicare anzitutto al suo ruolo di controllo e validazione scientifica degli studi privati; ma anche alla ricerca scientifica effettuata direttamente, con mezzi e persone appartenenti organicamente all’ente pubblico. Il che significa che le strutture pubbliche a carattere scientifiche dovrebbero esser trattate e, soprattutto, finanziate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, territoriali e non, in maniera quantomeno più seria (ci vuole davvero poco) di come accade oggi. 3) Infine, alla luce della sentenza della Corte d’appello di Brescia, forse non avevano tutti i torti quegli scienziati che già qualche tempo fa, partendo dall’analisi di alcune recenti pubblicazioni IARC in cui si criticavano le valutazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda gli effetti dell’ambiente sul rischio di cancro nell’uomo, a partire dalla centrale questione della relazione tra tumore al polmone ed inquinamento atmosferico, denunciavano che “il gruppo ambientale di IARC fruisce del contributo delle associazioni europee di produttori di petrolio e di asfalto (dal 2° rapporto biennale IARC)”, tanto da far “presumere l’esistenza di un forte legame tra alcuni autori con gli interessi dell’industria” e da far metter “in dubbio fortemente l’indipendenza” degli stessi autori e delle loro pubblicazioni scientifiche su questo argomento. In tal senso, su questo ultimo profilo relativo a IARC messo a nudo dalla sentenza in esame, la sensazione finale è di grande amarezza: per l’autentico downgrade di credibilità scientifica in cui è precipitato, evidentemente per sue responsabilità, il più importante ente mondiale per la ricerca sul cancro. Quell’ente che sotto la guida di Renzo Tomatis, fino a meno di vent’anni fa, aveva raggiunto vette di affidabilità e prestigio scientifico, anche e soprattutto sotto il profilo dell’indipendenza delle sue ricerche, che ne facevano un autentico punto di riferimento per tutti coloro che avessero a cuore il perseguimento della c.d. “prevenzione primaria”, ossia la difesa vera, in chiave seriamente preventiva, della salute pubblica e dell’ambiente. Lo stesso Tomatis che, per riprendere la categoria dei “bias” citata nella sentenza della Corte d’appello di Brescia, in una pubblicazione del 2005, scritta a quattro mani con il dott. Valerio Gennaro dell’Istituto per la ricerca sul cancro di Genova, aveva denunciato espressamente proprio i “business bias”, ossia le “distorsioni nel mondo degli affari”, che davano addirittura il titolo all’articolo in questione apparso sull’International Journal of Occupational and Environmental Health (in www.salutepubblica.org/uploadtest/Ricerca/epidemiologia%20distorta.pdf). Un saggio il cui emblematico sottotitolo era “Come gli Studi Epidemiologici possano Sottostimare o Fallire nell’ Individuare Accresciuti Rischi di Cancro e Altre Malattie” e nel quale l’attacco del relativo abstract era oltremodo illuminante: “Malgrado dichiarino la prevenzione primaria come loro scopo, gli studi di potenziali fattori di rischio occupazionale ed ambientale per la salute finanziati, sia direttamente che indirettamente dall’industria, è probabile che abbiano risultati negativi.” I famosi “falsi negativi”; ma forse, più correttamente, si dovrebbe dire i famosi falsi studi. Fasano, 1\3\2010 Stefano Palmisano
“Se i prodotti OGM siano sani o meno non è un argomento di discussione: la loro sicurezza alimentare e ambientale deve essere dimostrata prima che entrino nel sistema di produzione agricola e di distribuzione.” (Monsanto, The Pledge Report 2005, p. 31, in “Il mondo secondo Monsanto”, di M. - M. Robin, p. 155) |
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| Postato il 12/03/2010 in NEMESI AMBIENTALE |
| Nucleare incivile |
![]() “Strategia nucleare”, con tanto di “S” maiuscola: così i dottor Stranamore di Villa Certosa hanno definito, con tutta la consueta sobrietà, anche semantica, che connota questo esecutivo, “il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare”, come si legge all’art. 2, lett. “l”, dello “schema di decreto legislativo, recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare [….] ai sensi dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99” La Strategia in questione, a prescindere dalle peculiarità degli Strateghi con i rialzi nelle scarpe, le chiome semoventi ed i talami ex-sovietici sovraffollati, ha il grande pregio, tra i tanti, di metter in vivida luce, una volta per tutte, quale macroscopico “equivoco” (per così dire) terminologico si celi sotto la locuzione “nucleare civile” in presunta contrapposizione a quella di “nucleare militare”. È già la citata legge delega dell’anno scorso, nell’art. 25, c. 2, a chiarire, alla lettera a), ossia al suo primo principio e criterio direttivo, l’aria democratica che tira nella gestione da parte di questo governo della “materia nucleare”: vi si prevede, infatti, la “possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.” Laddove qualcuno avesse avuto ancora dubbi sull’esatta gerarchia dei poteri decisionali quando c’è di mezzo sua maestà l’atomo, la lett. f) serve a fare definitivamente chiarezza sul punto, giacché si afferma la necessità della “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’art. 120 della Costituzione.” Anzitutto, c’è da evidenziare l’enigmatico riferimento ad una norma costituzionale, l’art. 120, per l’appunto, che legittima l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti di “organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni” solo “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. In quale dei casi evocati dalla previsione costituzionale su citata dovrebbe ricondursi la decisione di istallare una centrale nucleare per legittimare il potere sostitutivo del Governo? A tacere del fatto che il medesimo art. 120 si chiude con un’invocazione (che, alla luce dei testi normativi che si stanno esaminando in questo scritto, suscita grande tenerezza) a che “i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.” In ogni caso, l’elemento chiarificatore della su citata gerarchia di poteri decisionali che si rinviene nella normativa di delega dello scorso anno è dato dal fatto che in tutto l’articolo 25 non v’è alcuna previsione in ordine alla “mera” determinazione delle modalità di raggiungimento delle intese con i diversi enti coinvolti, né, men che meno, in ordine alla rilevanza, se non vincolatività, di quelle intese nei confronti del Governo. In pratica, l’unica disposizione che la maggioranza parlamentare ha pensato bene di introdurre nel provvedimento di delega all’esecutivo sulla questione, discretamente vitale in uno Stato democratico e, ancor più, solennemente “federale”, del rapporto tra il potere centrale e quello degli enti locali in una materia non proprio minore come quella nucleare, ha avuto come unica finalità quella di “determinare le modalità” con cui il primo può “sostituire”, ossia scavalcare, i secondi. E cotanto Governo, essendo stato “delegato” dai suoi onorevoli mandanti in tale munifica guisa, ovviamente non ha tradito le aspettative. All’art. 11, in materia di “certificazione dei siti”, dello schema di decreto legislativo su citato, infatti, si legge, al c. 5, che “il Ministro dello sviluppo economico [….] sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.” Dalla lettura di questa norma, sembrerebbe poco chiaro in quali forme si acquisisca quest’ ultimo parere, ossia quello delle popolazioni direttamente destinatarie del gentile omaggio di una centrale nucleare sul loro territorio, ma soprattutto quale valore reale esso abbia rispetto alla decisione finale sul “sito”. Ancora una volta, la norma immediatamente successiva, quella del comma 6, fuga ogni dubbio: “Ove [….] non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa [….], si provvede all’intesa (sic!) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.” In pratica, un’ “intesa” per decreto. Ma, in compenso, con il presidente della Regione interessata che “partecipa”, con un ruolo, se ne desume, della stessa pregnanza politica di quello dell’appendiabiti della stanza governativa, al Consiglio dei ministri nel quale si scrive il decreto del Presidente della Repubblica che “provvede all’intesa”. Son soddisfazioni! Naturalmente, stante una tale democraticità e partecipatività di tutto il procedimento, il comma 7 statuisce che, “l’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.” Altro mirabile esempio dell’idea, e soprattutto della pratica, di questo governo di “federalismo”. Ancora, all’art. 13, (“Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell’operatore”), c. 10, si prevede una “conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti”. Anche in tal caso, però, si tratta di una “trattativa” non proprio libera e sovrana per gli enti seduti al tavolo. Specie per gli enti locali. Infatti, la norma che segue a ruota, quella del comma 11, sgombra anche qui il campo da ogni equivoco: “Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa, è adottato [....] decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell’intesa.” Repetita iuvant. In conclusione, da questo ordito legislativo si ricava l’ennesima conferma che in ambito energetico oggi ci si trova ormai di fronte a due prospettive sostanzialmente incompatibili tra loro: o una produzione finalmente pulita, diffusa e democratica di energia da fonti rinnovabili, necessariamente accompagnata da un consumo sobrio ed efficiente; o una produzione certamente inquinante e potenzialmente devastante da fonti fossili e nucleari, in cui i pannelli fotovoltaici servono al massimo per decorare i tetti delle centrali atomiche. Una produzione, in quest’ultimo caso, ancora rigidamente concentrata in poche mani e accentrata, per legge, nei suoi processi decisionali. Con quelle stesse mani che da queste produzioni arraffano profitti principeschi ed espellono le relative scorie, non necessariamente balsamiche per l’ambiente e la salute pubblica, sui territori sedi di quelle attività. Un gustoso quadretto finale che a questi territori, al nostro territorio, non è propriamente sconosciuto. Fasano, 18\2\2010 Stefano Palmisano |
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| Postato il 20/02/2010 in NEMESI AMBIENTALE |
| Presentazione "PECCATORI" - Brindisi 29 gennaio |
![]() COMUNE DI BRINDISI UFFICIO STAMPA - tel. 0831 522706 - fax 0831 568315 - email: newsbr@libero.it COMUNICATO STAMPA L'Ammistrazione Comunale di Brindisi, organizza per venerdi 29 gennaio, alle 18.00, un incontro presso la sala conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna per presentare l'ultimo lavoro editoriale di Antonello Caporale: “PECCATORI - GLI ITALIANI NEI DIECI COMANDAMENTI ”. Attraverso dieci capitoli quanti sono i comandamenti, il giornalista di Repubblica indaga sull'Italia della devozione al potere, del nuovo perbenismo e della furbizia. Ma chi sono i nuovi italiani e cosa sognano? Quali regole osservano e quanti peccati commettono? Parteciperanno all'iniziativa il Sindaco Domenico Mennitti, l'autore, il Prof. Marcello Strazzeri Preside della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio (Università del Salento) e l'Avv. Stefano Palmisano, Presidente dell'Associazione Salute Pubblica. Brindisi, 25 gennaio 2010 |
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| Postato il 28/01/2010 in BACHECA |
| Tutela dell'ambiente: l'Ecuador è lontano. |
Quito, Ecuador - settembre 2008 Il popolo ecuadoregno, in un referendum costituzionale, approva la nuova Carta Costituzionale del Paese, nella quale partendo dalla celebrazione de “ la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”, si decide, nei principi fondamentali, di costuire “una nuova forma di convivenza civile, nella diversità e armonia con la natura, per realizzare ‘ el buen vivir, el sumak kawsay ’ ”, e al titolo primo, “Diritti”, Sezione seconda, “Ambiente sano”, Art. 14.- “si riconosce il diritto del popolo a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la sostenibilità e il buon vivere, ‘sumak kawsay’. “Si dichiara di interesse pubblico la conservazione dell’ambiente, la conservazione degli ecosistemi, la biodiversità e l’integrità del patrimonio genetico del paese, la prevenzione del danno ambientale ed il recupero degli spazi naturali degradati. ” All’art. 15,si prosegue proibendo solennemente, “ lo sviluppo, la produzione, la detenzione, la commercializzazione, l’importazione, il trasporto, lo stoccaggio e l’uso di armi chimiche, biologiche e nucleari, di contaminanti persistenti organici altamente tossici, agrochimici internazionalmente proibiti, nonché le tecnologie e gli agenti biologici sperimentali nocivi e gli organismi geneticamente modificati pregiudizievoli alla salute umana o che attentano alla sovranità alimentare o agli ecosistemi, così come l’introduzione di scorie nucleari o di rifiuti tossici nel territorio nazionale.” Questa normativa costituzionale (citata solo in parte) straordinariamente incisiva ed avanzata rispetto alla totalità delle costituzioni vigenti nell’intero pianeta, in pratica, afferma l’ambiente e la natura come soggetti di diritti e non più come mero oggetto del diritto di proprietà. E’ lecito ricavarne, pertanto, che gli stessi beni giuridici godranno di una tutela giuridica e giudiziaria effettiva, anche e soprattutto in ambito penale. Almeno in Ecuador. Strasburgo, Francia – novembre 2008 Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, approvano una nuova direttiva in materia di protezione penale dell’ambiente. Partendo dalle considerazioni per cui “ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare ad un elevato livello di tutela;” ancora, “la Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.”; nonché “l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Tale osservanza”, proseguono gli Organi legislativi europei, “può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.” Il testo normativo europeo continua con la fondamentale osservazione a tenore della quale “un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. Tutto ciò premesso, ed altro ancora qui non citato, “la presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente.” In sintesi, anche nel caso di quest’altro fondamentale atto normativo indirizzato a tutti gli Stati membri il principio di fondo è quello di ottenere un’ “un’efficace tutela dell’ambiente” a mezzo di “misure di diritto penale”, e al fine del perseguimento di questo principio, repetita iuvant, “la presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. Roma – giugno 2009 L’Accademia internazionale di scienze ambientali (IAES) presenta la campagna “Justice for the Planet Earth” per raccogliere firme a sostegno dell’istituzione della Corte penale europea e internazionale per i crimini ambientali. Per la prima volta si lancia un messaggio forte ed inequivoco: il disastro ambientale dev’essere riconosciuto come un crimine contro l’umanità. «L’inquinamento dell’ambiente, e in particolare i numerosi disastri che hanno colpito il pianeta, non possono più configurarsi come episodi ristretti nell’ambito dei confini di una data nazione, interessando spesso quell’evento diversi Paesi, come è accaduto per Chernobyl, Bophal nei tanti, ripetuti disastri marini causati dalle petroliere illegali», come si legge nella Carta per l’istituzione della Corte penale internazionale dell’ambiente. La proposta è quella di ampliare le competenze della Corte penale internazionale dell’Aia, prevedendo una nuova figura di reato: il disastro ambientale come crimine contro l’umanità. Per introdurre questo nuovo tipo di illecito è necessario intervenire sullo statuto della Corte dell’Aia, con una modifica che deve essere approvata da almeno due terzi dei Paesi firmatari. Un passo significativo in questo senso è stato compiuto con l’approvazione della Carta di Venezia del 2006, un documento in cui è stata richiamata l’elaborazione operata dall’Unione europea sulla responsabilità in tema di ambiente e sulla correlata tutela penale, in base al noto principio del «chi inquina paga». L’altro obiettivo della campagna è l’istituzione di una vera e propria Corte penale europea dell’ambiente, con sede a Venezia, competente in tema di reati contro il Pianeta. Anche in questo caso, dunque, traspare limpidamente l’idea, il bisogno, di ri-qualificare giuridicamente il bene ambiente per garantirgli una tutela giuridica effettiva, o quantomeno, verrebbe da dire pensando ad esperienze vicine a noi, dignitosa, in specie in ambito penale. Quelli citati sono solo alcuni esempi di una consapevolezza e, dunque, di una sensibilità che si consolidano e crescono in gran parte del mondo, anche in parti apparentemente “meno sviluppate”, sulla centralità di questo peculiarissimo bene e che diventano (o spingono i governanti perché producano) concreta e cogente normazione di tutela, in particolare di tutela penale. Italia - agosto 2009 In questa gran parte del mondo non c’è l’Italia. In questo paese, nel quale pure non mancano le ragioni di “preoccupazione”, per usare una pietosa litote, per le sorti dell’ambiente naturale, come dimostrano regolarmente studi, statistiche, rapporti ecc… (l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, quello di Legambiente, il noto rapporto annuale “Ecomafie”, parla di 71 reati ambientali al giorno, consumati contro l’ambiente del Belpaese), la normativa di tutela non è proprio conforme, per continuare con gli eufemismi, alla temperie politico – culturale sopra descritta, nonché, in particolare, alle prescrizioni dettate dalla direttiva europea su citata in tema di “efficace tutela dell’ambiente” da garantirsi tramite “misure di diritto penale”. Il che, più precisamente, nella specifica materia che ci occupa altro non vuol dire se non che lo Stato italiano è inadempiente rispetto agli specifici obblighi che, come visto, quella direttiva crea, ormai da nove mesi, in capo agli stati membri; direttiva, peraltro, che costituisce una mera ripetizione – puntualizzazione di principi già ampiamente acquisiti nell’ordinamento giuridico comunitario. Tanto per fare anche in questo caso un solo esempio, nel principale testo legislativo vigente in questa nazione in materia di “tutela” (si fa per dire) ambientale, il difficilmente aggettivabile “Testo Unico sull’ambiente” (D. L.vo 152\2006), si statuisce che “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.” (art. 256). Il reato di discarica abusiva (che, peraltro, la norma citata definisce, più delicatamente, “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) è uno dei reati cardine del sistema delle ecomafie; più precisamente, è il reato che può essere seriamente contestato al melmoso “indotto” che alligna e prospera nelle acque putride, ma sempre più debordanti, di quel sistema. Un esempio classico di questo indotto è costituito dai proprietari dei terreni che concedono in locazione i loro suoli alle organizzazioni criminali per potervi realizzare proprio le discariche che servono ad accogliere i carichi di rifiuti industriali di ogni specie provenienti dalle fabbriche del nord - Italia. Ebbene, a tacere della più immediatamente percepibile questione della congruità, per non dire della serietà, della pena prevista per un reato dall’impatto ambientale così devastante (da uno a tre anni di arresto nell’ipotesi più grave di discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il che vuol dire, spesso, cancerogeni), specie se rapportata al trattamento sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento penale per reati come il furto pluri-aggravato (che, sempre per ipotizzare casi concreti e tutt’altro che inverosimili, può riguardare anche una scatoletta di tonno in un supermercato), che va da tre a dieci anni, il principale elemento di debolezza (altro eufemismo) di quest’ipotesi di reato è la sua natura giuridica di mera contravvenzione, sorta di tipologia di reato “di seconda classe” prevista nel nostro ordinamento, che in materia istituisce un sistema bipartito: le contravvenzioni, per l’appunto, ed i delitti, i reati più importanti. È la natura contravvenzionale in sé del reato di discarica abusiva, o “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” che dir si voglia, a creare alla radice le condizioni dell’ineffettività della tutela penale del bene ambiente a fronte delle letali, anche perché sempre più diffuse, aggressioni costituite da chi usa o fa usare il proprio terreno per sversarvi tonnellate di ogni più pestifera porcheria. La natura di contravvenzione, infatti, impedisce di per sé stessa che in ordine ad un determinato reato si possano adottare misure cautelari (tranne il sequestro), si possano disporre intercettazioni telefoniche (anche se fra un po’, in grazia delle note modifiche legislative, non sarà facilissimo neanche trovare delitti nei cui procedimenti si possa usare questo mezzo d’indagine) ecc…. Insomma, che si possano svolgere da parte del P.M. indagini serie per provare ad arrivare ad una sentenza di condanna che, pure, nella più parte dei casi e per una variegata gamma di motivi (sospensione condizionale della pena, affidamento in prova ai servizi sociali ecc….), in relazione ad una contravvenzione non sarebbe portata a concreta esecuzione. Ma v’è di più. Attribuire ad un reato natura di contravvenzione, di fatto, per come è ridotta oggi la nostra “macchina della giustizia”, significa impedire in merito a quel reato, in una enorme quantità di casi, la stessa concreta possibilità di una condanna definitiva, a causa del famigerato meccanismo della prescrizione, ossia l’estinzione del reato, e dunque del processo, derivante dal decorso del tempo; significa, cioè, garantire in partenza, in un’intollerabile numero di casi, l’impunità agli autori di questo reato. Per le contravvenzioni, infatti, i tempi di prescrizione sono di quattro anni, prorogabili a cinque nel caso in cui durante il procedimento vi sia stato un atto interruttivo del termine prescrizionale. In cinque anni, in Italia, in molti, troppi procedimenti penali non si arriva neppure alla sentenza di primo grado; figuriamoci, dunque, in quanti procedimenti possa realisticamente prevedersi di potersi arrivare alla sentenza definitiva, quella, cioè, che di regola arriva dopo tre gradi di giudizio. Questo ameno scenario da indulgenza plenaria preventiva riguarda tutti i reati contro l’ambiente previsti nel nostro ordinamento, dacché la qualifica di contravvenzioni è riservata a tutti i reati contro l’ambiente, tranne l’ipotesi di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, statuita all’ art. 260 del T.U., unica ipotesi delittuosa prevista dallo stesso Testo Unico, nonché, più in generale, in quest’ambito penalistico. Il 24 aprile 2007 il Governo Prodi aveva approvato un disegno di legge che introduceva nel codice penale i delitti contro l’ambiente. Al netto di critiche dottrinarie preventive curiosamente zelanti e puntute, anche perché spesso provenienti da parte di preclari studiosi che avevano brillato prima e continuano a brillare oggi (che il progetto di legge è stato affossato) per la loro serafica e, soprattutto, silente acquiescenza di fronte alla situazione di generalizzata impunità in questo contesto sopra tratteggiata, si trattava di un’iniziativa legislativa doverosa da parte di quell’Esecutivo, ma non per questo meno apprezzabile. Gli attentati contro l’ambiente diventavano finalmente delitti e venivano introdotti direttamente nel codice penale, segno notorio, in un qualsiasi ordinamento, di attribuita centralità all’illecito penale in questione; si apprestava un apparato sanzionatorio di tutto rispetto alle varie fattispecie incriminatrici istituite; si mettevano, quindi, i magistrati nella condizione di perseguire effettivamente gli autori di questi crimini. Ma, soprattutto, ed era questa forse la novità più significativa di tutta l’operazione, si prevedeva l’applicabilità anche a questa gamma di reati della normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato delle imprese, prevista dalla legge 231\2001, il provvedimento legislativo, cioè, che istituisce una serie di sanzioni, di natura pecuniaria ed interdittiva, direttamente a carico degli enti nel cui interesse il reato sia stato compiuto. In questo modo si responsabilizzavano direttamente le imprese e le si spingeva ad adottare, all’interno del loro ciclo produttivo – commerciale, un modello organizzativo utile ad azzerare, o quantomeno ad abbattere notevolmente, a monte le possibilità di commissione di reati contro l’ambiente legati alla vita, ma soprattutto agli interessi, dell’azienda in questione. Insomma, con il disegno di legge in esame pareva che il governo provasse sul serio a garantire una tutela penale all’ambiente. Meno di un anno dopo quel 24 aprile 2007 il governo Prodi cadde miseramente, e con lui precipitò in un baratro di oblio, quando non di vero e proprio boicottaggio, anche la sola idea di codificazione dei delitti contro l’ambiente. Ça va sans dire, giacché il governo ed il parlamento che sono venuti dopo, dallo stesso momento del loro insediamento, non si sono propriamente coperti di gloria ambientalista. In conclusiva sintesi, oggi in Italia i reati contro l’ambiente sono ancora (e chissà ancora per quanto), in sostanza, crimini senza castigo, il che vuol dire che oggi in Italia l’ambiente è sostanzialmente senza tutela penale, ossia, per molti versi, senza tutela; con buona pace delle direttive europee, della sempre crescente sensibilità mondiale in questa materia, ma, soprattutto, di quella che in Ecuador oggi verrebbe considerata la vera parte lesa da questi reati: “la Pacha Mama”, la Madre Natura. Almeno in questo caso, verrebbe da dedurne con un vago senso di desolazione, per garantirci un livello di civiltà e di salubrità ambientale un po’ più dignitoso, a migrare verso un paese “in via di sviluppo” dovremmo essere noi che viviamo in un paese “sviluppato”. Fasano, 2 agosto 2009 Stefano Palmisano |
| Allegati | |
| Postato il 09/09/2009 in FAS ET NEFAS |
| I responsabili |
![]() Finalmente! All’esito, evidentemente, di una serrata indagine conoscitiva sul drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro, o “morti bianche” che dir si voglia, il Governo della Sicurezza, con mossa tanto acuta legislativamente quanto coraggiosa politicamente, ha individuato le cause ed i responsabili reali dello stesso fenomeno e ha approntato, di conseguenza, una griglia normativa e, in specie, sanzionatoria atta ad estirparlo una volta per tutte, a mezzo anzitutto di esemplari pene previste per i predetti principali colpevoli delle criminali condotte in questione. Infatti, in sede di “Schema ufficiale di decreto di modifica al D. Lvo 81\08” (c.d. “correttivo” del Testo unico sulla sicurezza), all’art. 10 bis si legge: “Dopo l’art. 14 del decreto è aggiunto il seguente: ‘Articolo 15 bis’ (Obbligo di impedimento) 1) Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: …. d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.” E’ evidente, pertanto, che per il governo i soggetti a cui “l’evento” va imputato in prima battuta sono quelli di cui agli artt. 56, 57, 58, 59 e 60; solo laddove “l’evento non sia imputabile” a costoro, vengono in rilievo i “datori di lavoro ed i dirigenti”, ossia i soggetti di cui all’art. 55 T.U. Se ne ricava, pianamente, che per gli autori di questa proposta di riforma, i responsabili principali di questo peculiare tipo di “evento” sono i soggetti di cui agli artt. 56, 57…. E’ d’uopo, pertanto, verificare chi siano questi ignobili figuri, colpevoli della più sistematica e inarrestabile mattanza che si registra in questa società, finalmente smascherati dalla perspicua opera investigativo – correttiva dell’Esecutivo della Sicurezza: nell’ordine, “ il preposto” (art. 56), “i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori” (art. 57); “ il medico competente” (art. 58), ma, soprattutto, “i lavoratori” (art. 59). Quest’ultima, in particolare, si palesa come la più geniale delle intuizioni governative: coloro che, nella vulgata qualunquistica e\o ideologica, sono considerati come le vittime, ossia i lavoratori, sono in realtà i primi colpevoli. Praticamente i carnefici di se stessi. Ergo, basta punire prioritariamente ed esemplarmente queste presunte vittime, in realtà colpevoli autolesionisti, ed, al massimo, “i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori”, per abbattere drasticamente la massa di gente che, colposamente, precipita da ponteggi, rimane schiacciata sotto le presse, viene fulminata dall’alta tensione ecc….. D’altronde, è principio elementare in criminologia quello per cui non v’è vittima che non contribuisca in qualche modo al proprio processo di vittimizzazione. Non è un caso, in tal senso, che il testo in questione porti la firma sostanziale di quel fine giurista che risponde al nome del ministro Maurizio Sacconi, quello per il quale questa norma, comunque, non sarebbe destinata, in alcun modo, ad incidere sul processo Thyssen, come avevano congetturato “interpretazioni capziose e malevole”, poiché nel processo in questione “c’è un solidissimo impianto accusatorio”. (Repubblica on line del 21 aprile) Con tutto il rispetto che si deve ad una formazione penalistica di tale enciclopedica levatura, ci si permette umilmente di ricordare al preclaro giureconsulto che ci occupa che quando, durante un processo, si verifica una sostanziale depenalizzazione (come, per molti versi, potrebbe ben esser qualificata quella in esame) del reato per cui si procede, anche l’impianto accusatorio più solido è fatalmente destinato ad esser vanificato a monte (per non ricorrere a metafore più colorite), poiché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. E, purtroppo per la tenuta dello stesso bagaglio penalistico del Ministro, neanche risulta particolarmente risolutiva la sua ulteriore, acuta intuizione difensiva della sua riforma, per la quale “con il processo Thyssen questo testo non c’entra niente” poiché “in quel caso l’ipotesi è omidicio doloso.” (ibidem). Infatti, l’ipotesi è omicidio doloso, ossia la prospettazione accusatoria, quella formulata dal P.M., ma, alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento (vd. art. 521 c.p.p.), la Corte d’assise ben potrebbe riqualificare quell’ipotesi in quella, ordinaria in questi casi, di omicidio colposo; ed, in tal caso, la peculiarissima causa di non punibilità istituita dall’art. 15 bis riprenderebbe pienamente il suo vigore, con probabili effetti processuali assolutamente memorabili. Secondo il Ministro Sacconi, definirla “norma salva manager” è “infamante” e, a dimostrazione della sua sincerità, si è dichiarato pronto (anche perché spinto in tal direzione da una reazione non proprio entusiastica dei parenti delle vittime della Thyssen e di alcuni sindacati ancora non del tutto ingialliti, nonché dallo stesso Capo dello Stato) “a riscrivere il testo.” Non v’è ragione per non credere ai proponimenti del Ministro. Quella norma deve esser “riscritta”, per così dire. In modo radicale. Se non lo fosse, infatti, finirebbero per aver ragione proprio quelle “interpretazioni capziose e malevole”, tra cui ci piace ricordare, per icasticità qualificativa e, al contempo, puntualità tecnico – giuridica, quella di Gianni Rinaldini, segretario della Fiom, che ha definito l’istituendo art. 15 bis “un’altra porcata”. Fasano, 24\4\2009 Stefano Palmisano |
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| Postato il 26/04/2009 in FAS ET NEFAS |
| Le nostre riforme costituzionali |
![]() La recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 10\2009) con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima l’intera legge della Regione Puglia n. 31/10/2007, n. 29, in materia di “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”, abbatte uno strumento di difesa delle popolazioni pugliesi dall’invasione della spazzatura “speciale, pericolosa e non pericolosa,” prodotta in ogni parte d’Italia. Tra le motivazioni giuridiche del provvedimento in questione spicca quella per cui, in giurisprudenza, “mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [….] il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall'altro, invece, si è affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi [….], né per quelli speciali non pericolosi [….]. Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile ‘individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento.’” Ma, l’aspetto più preoccupante di questa sentenza è il corollario di questo assunto: quello per il quale “con particolare riguardo al trasporto dei rifiuti, poi, questa Corte ha escluso che le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare ‘in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni’ [….] e ha reiteratamente ribadito ‘il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni'”. L’elemento di maggiore preoccupazione suscitato da questa parte del provvedimento sta nel considerare pacificamente “rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” come normali “cose”, alla stregua, cioè, di qualsiasi altra merce. In tal senso, infatti, non occorre una particolare immaginazione per prevedere che la pur apparentemente ragionevole osservazione della Corte sopra riportata, per la quale i rifiuti speciali, pericolosi e non, non possono esser confinati in “un ambito territoriale ottimale….” è destinata, nei fatti, a far ripartire colonne di autocarri provenienti da ogni parte dello Stivale (tendenzialmente, però, dalla parte alta dello stesso) e carichi di ogni bendiddio da discarica alla volta di questa regione. Viaggi, com’è anche in tal caso agevolmente ricavabile da chiunque, che costituiscono un rischio non solo per i territori meta del carico di spazzatura speciale, pericolosa e non, ma anche, potenzialmente, per quelli di transito dello stesso. Insomma, dopo la breve speranza di difesa della dignità e della salute pubblica di questa regione, almeno sul fronte rifiuti speciali “esogeni”, costituita dall’entrata in vigore della legge 29\2007 (che, peraltro, non introduceva affatto un divieto assoluto all’ingresso sul territorio regionale delle “cose” in questione, ma solo un principio di assoluto buon senso per il quale era consentito lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali “a condizione che quelli siti nella regione Puglia” fossero “gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali”), oggi vasti territori pugliesi si accingono a tornare potenziali immondezzai d’Italia. Sarebbe interessante, in tal senso, laddove mai fosse possibile, verificare se il legislatore costituente avrebbe effettivamente voluto dare all’art. 120, 1° c., Cost un ambito di applicabilità così esteso, se avesse potuto immaginare che quella interpretazione avrebbe finito per avallare oggettivamente un uso di ampie parti di territorio nazionale (più o meno regolarmente collocate nella parte bassa dello stesso) come vero e proprio tappeto sotto il quale buttare l’immondizia, peraltro “speciale pericolosa e non pericolosa”, di altri pezzi d’Italia. Comunque, il caso specifico che ci occupa, risolto dalla Consulta, condivisibilmente o meno, nel modo sopra illustrato sulla scorta dell’art. 120, 1° c., Cost., costituisce un ottimo esempio di necessità di riforme costituzionali “sane”, perché utili effettivamente alla tutela della salute e della (qualità della) vita della stragrande maggioranza degli abitanti (cittadini o no) di questo Paese, e non, more solito, a quella degli interessi (di regola abbastanza sporchi) di lorsignori e dei loro stretti sodali. Quando gli intellettuali e le persone “Costituzionalmente orientate” affermano che la Costituzione non abbisogna di presunte “riforme” (di chiara ispirazione piduista, o comunque sabotatrice), ma solo di aggiornamenti – integrazioni anche del catalogo dei diritti inalienabili, che servano a completare e ad attualizzare quelli già mirabilmente contenuti nei “principi fondamentali” della Carta, innanzitutto a questo ambito si riferiscono: alla tutela dell’ambiente assunta come valore fondativo e prioritario dello Stato e della società italiana. Nella nostra Carta costituzionale, infatti, la stessa parola “ambiente” non compare mai, ma, al massimo, si parla di “tutela del paesaggio” (art. 9, 2° c). E, per quanto, apprezzabilmente la giurisprudenza, anche quella costituzionale, abbia ormai creato il “diritto all’ambiente”, ancorandolo saldamente anzitutto all’art. 32 che statuisce la “tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, è di tutta evidenza che un formale inserimento, per la principale via legislativa, di quel diritto nella griglia di quelli fondamentali otterrebbe un notevole, tonificante effetto di maggiore tutela, a tutti i livelli, del bene ambiente stesso. Siccome, nel “dibattito sulle riforme” fra i cosiddetti “addetti ai lavori” fa molta tendenza indicare un modello costituzionale di riferimento tra quelli vigenti nei Paesi esteri, assai modestamente chi scrive si permette di segnalarne uno assolutamente illuminato ed illuminante in tal senso: la nuova costituzione dell’Ecuador votata il 28 settembre 2008 a larga maggioranza dalla popolazione ecuadoriana. Una Costituzione, la prima nella storia, in cui vengono riconosciuti i diritti della natura insieme a quelli delle persone e della collettività. Diritti della natura affermati come uno dei presupposti per il «buen vivir»: un concetto chiave, nel testo costituzionale ecuadoriano. Forse, una riforma costituzionale “all’ecuadoriana” (che riguardasse, per l’appunto, tra gli altri, l’art. 120, 1° c., Cost.) non avrebbe lo stesso appeal nel su citato, più o meno autorevole, “dibattito sulle riforme”. Di sicuro, per i territori e le popolazioni di questo Paese (a partire, come nel caso in questione, da quelle meridionali) avrebbe una maggiore utilità. Fasano, 16\2\2009 Stefano Palmisano |
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| Postato il 22/02/2009 in FAS ET NEFAS |
| Diossina: una modesta proposta |
![]() La legge regionale sulle \ contro le diossine è certamente merito di un governo regionale che, su questa questione, ha finalmente e seriamente ascoltato la voce, le urla, di rabbia, d’indignazione e di dolore, che si levavano sempre più alte da un pezzo significativo della società pugliese e tarantina in particolare. Ma, per l’appunto, quella legge è, anche e soprattutto, un regalo che ha fatto a se stesso e al resto dell’ignava, quando non proprio cor-riva (in tutti i sensi), popolazione la parte più lucida, degna e combattiva della cittadinanza ionica, a coronamento di una lotta dura, generosa e soprattutto impari. Una lotta che, però, ha pagato. A sorprendente dimostrazione che, come si diceva qualche era geologica fa, spesso la lotta paga. E, in modo assai lucido, l’associazione Peacelink, per bocca del suo imprescindibile presidente, Alessandro Marescotti, coglie questa “antica novità” di straordinaria importanza e rilancia la sfida, questa volta direttamente nei confronti del governo nazionale, chiedendo al ministro dell’ambiente una radicale modifica dell’allegato tecnico al Codice dell’ambiente che pone come “limite” alle emissioni di diossina per gli agglomeratori (ossia gli impianti di agglomerazione dell'industria siderurgica da cui fuoriesce il cancerogeno) l’oscena cifra di 10000 (diecimila!) nanogrammi a metro cubo calcolati in concentrazione totale, quando la nuova legge regionale prevede un limite, a regime, di 0,4 nanogrammi: praticamente una licenza di uccidere, anche le generazioni future, tenendo conto dei noti effetti genotossici delle diossine. Naturalmente, Peacelink sa benissimo quali siano le reali speranze di spazzare via dal nostro ordinamento quella norma ecocida solo sulla base di una pur inattaccabile, giuridicamente e moralmente, lettera al governo che ha assunto, su ispirazione – istigazione dei padroni delle ferriere più illuminati d’Europa, le posizioni ed i provvedimenti più inquinanti della Repubblica, dal sabotaggio di fatto della direttiva europea 20-20-20 al sostanziale azzeramento dei benefici fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, fino alla delirante idea, che pure qualche ministro non ha mancato di esternare, restando serio, di “rimettere in discussione Kyoto”. Il discorso cambierebbe sensibilmente se intorno a quell’obiettivo si coagulasse nuovamente un movimento reale di uomini e di donne di buona ed ambientalistica volontà che iniziasse una nuova determinata mobilitazione per incalzare dal basso, per l’appunto, governo e parlamento per l’adozione di un nuovo limite di emissione di diossine in sede nazionale, in pratica per l’approvazione di quella che sarebbe a tutti gli effetti una misura urgente di salute pubblica. Ed è facilmente immaginabile che Peacelink si accinga a fare proprio questo. E, allora, perché non inserire nella piattaforma rivendicativa di quell’incipiente nuova mobilitazione ecologica un altro obiettivo altrettanto vitale per l’ambiente e per gli esseri umani in questo paese, oltreché potenzialmente assai aggregante nei confronti di ampie fasce di opinione pubblica, quale l’introduzione, finalmente, nel nostro codice penale dei delitti contro l’ambiente? Oggi, in Italia, quelli contro il suolo ed il sottosuolo, contro l’aria, contro l’acqua, insomma contro i nostri territori sono regolarmente qualificati (fatte salve rarissime eccezioni) come contravvenzioni, ossia considerati come reati di serie B e come tali trattati sotto il profilo sanzionatorio. Le conseguenze pratiche di quest’impostazione sono devastanti per i procedimenti penali che hanno a base questi illeciti, i cui autori vengono, più o meno sistematicamente, immunizzati da qualsiasi seria conseguenza penale, anzitutto perché i reati ed i conseguenti processi vengono falcidiati da vere e proprie epidemie di prescrizione (al massimo cinque anni dalla commissione del fatto). Gli ulteriori effetti che derivano da questa genetica neutralizzazione dei reati in questione, in termini di effettiva tutela dei beni che essi tenderebbero a garantire, sono facilmente intuibili da chiunque: la capacità deterrente nei confronti di inquinatori spesso seriali, per non dire di professione, di una fattispecie di reato che nasce già votata all’autoestinzione precoce è simile a quella che dispiegherebbe l’intimazione ad arrendersi fatta nei confronti di un killer da un poliziotto armato di una pistola - giocattolo. L’art. 3 della legge regionale approvata il 16 dicembre afferma che “in caso di superamento dei limiti” di emissione di diossina, il contravventore avrà 60 giorni di tempo per rimettersi in regola, superati vanamente i quali “lo stesso sarà tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto”. La norma non prevede altro per il caso di violazione di quei limiti e di successivo mancato “ravvedimento operoso” da parte dell’inquinatore; in particolare, non dice precisamente chi avrà la competenza, o meglio il dovere istituzionale, di fare concretamente cosa nei confronti di costui. In ogni caso, secondo l’odierna normativa nazionale vigente in quest’ambito, quell’infrazione, pure di una norma espressa e cogente come quella approvata dalla Regione Puglia qualche giorno fa, non integrerà alcun serio illecito penale, che non sia, al massimo, la solita patetica contravvenzione di “getto pericoloso di cose”, prevista e “punita” (si fa per dire) dall’art. 674 c.p. “con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206” (sic!) o, a tutto concedere, quella (sempre contravvenzione, ovviamente), per così dire, “più grave” di “ inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, di cui all’art. 650 c.p. punita con “l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”. Se fosse diventato legge dello stato il disegno di legge del Governo Prodi che prevedeva l’inserimento nel codice penale di un apposito titolo dedicato ai “DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2007, quella, tutt’altro che ipotetica, violazione della nuova normativa regionale in materia di diossina che si ipotizzava sopra, ossia “l’immissione nell’ambiente di sostanze o energie” pure solo idonee “a cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante” dell’ambiente avrebbe potuto esser punito “con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro”. A tacere dell’ipotesi in cui quell’immissione cagionasse non solo un pericolo per l’ambiente, ma un “danno ambientale” con “pericolo per la vita o l’incolumità delle persone” (reclusione da due anni e sei mesi a sette anni), se non addirittura un “disastro ambientale” (reclusione da tre a dieci anni e multa da trentamila a duecentocinquantamila euro). Ma, l’elemento di novità sanzionatoria forse più importante di questo testo di legge, stava nella possibilità di applicare anche ai violentatori per professione dell’ambiente tutto l’apparato di norme in materia di responsabilità amministrativa da reato per le imprese istituito dal d. lvo n. 231 del 2001; quello, per cui, quando si è in presenza di un certo tipo di reati commessi, per dirla in breve, nell’esercizio dell’attività d’impresa, alla pena ordinaria nei confronti dei singoli, ossia degli autori dei reati, si aggiunge altresì una vasta gamma di sanzioni volte specificamente contro la personalità ed il patrimonio dell’impresa per cui agiscano gli individui colpevoli del reato in questione. E si tratta di sanzioni, se possibile, probabilmente ancor più incisive di quelle strettamente penali su cennate, dato che incidono, per l’appunto, sulla “profittevolezza”, ossia sulla cassa, per non dire sulla stessa sopravvivenza dell’azienda: sanzioni pecuniarie fino a mille quote aziendali, sanzioni interdittive (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ossia incapacità di aggiudicarsi appalti pubblici) per un minimo di un anno, interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Questo disegno di legge, purtroppo, non ha fatto in tempo a diventare legge. Cosa si è verificato, cosa hanno fatto a Taranto in questi anni: un pericolo per l’ambiente, un danno ambientale con pericolo per la vita o l’incolumità delle persone o un disastro ambientale? Il giorno dopo l’entrata in vigore della legge regionale contro le diossine, Emilio Riva, il padrone dell’Ilva di Taranto, ha freddato gli entusiasmi di tutti i tarantini, dichiarando che "le attuali tecniche di additivazione di urea consentono di abbassare gli attuali 7 nanogrammi fino al 50 percento e non fino a 2,5 nanogrammi per metro cubo", come invece richiesto dalla legge regionale per l'aprile prossimo. E’ lecito supporre che se fosse in vigore una normativa in tema di delitti contro l’ambiente appena seria, come quella sopra illustrata, patron Riva avrebbe qualche stimolo in più a trovare sul mercato tecniche tali da consentire il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla legge regionale? In ogni caso, sarebbe doveroso per il movimento ambientalista tarantino e pugliese fare tutto il possibile per fornire quegli stimoli ulteriori alla pur notoria sensibilità ambientalista del padrone dell’acciaio. Anche le migliori volontà, com’è noto, a volte hanno bisogno di un aiuto. Fasano, 20\12\2008 Stefano Palmisano |
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| Postato il 26/12/2008 in FAS ET NEFAS |
| Crimini e porcate |
![]() La notte scorsa il rosario di morte dei cosiddetti “infortuni” sul lavoro ha visto sgranare una nuova vittima sacrificale, Jan Zygmunt Paurovvicz, 54 anni, polacco; stavolta, ancora, in quella specie di tempio satanico per gli esseri umani e per l’ambiente circostante che risponde al nome di stabilimento siderurgico Ilva di Taranto. Ancora un dipendente dell’appalto, come gli ultimi due poveri sventurati che lo hanno preceduto quest’anno, vera e propria carne da macello immolata sull’altare di un’inarrestabile catena di montaggio a due linee parallele: profitti esorbitanti per l’azienda da una parte (878 milioni di utili nel solo 2007), morti e feriti per i lavoratori dall’altra (tre morti nel solo 2008, per l’appunto). Ovviamente, anche tenendo conto della mattanza dei giorni scorsi su tutto il territorio nazionale, oggi la locuzione più ricorrente in chiave bipartisan è la solita: “basta, mai più” ecc…. Durerà poco; solo per i canonici due – tre giorni di lacrime di coccodrillo. Se mai, infatti, in capo a qualche anima bella, per quanto non estremamente perspicua, fossero residuati dubbi sulla reale volontà delle parti padronali, o quantomeno delle loro più alte rappresentanze di categoria, di rimuovere o almeno di provare a contrastare seriamente le cause più profonde del massacro quotidiano di loro dipendenti, l’articolo pubblicato sul Manifesto di venerdì 5 u.s., a firma di Sara Farolfi, spazza il terreno da ogni equivoco. Vi si legge, infatti, di una “ipotesi di avviso comune sulla sicurezza” a firma di tutte, diconsi tutte, le sigle dei “sindacati dei padroni” (loro per definizione bipartisan), da Confindustria alla Lega delle cooperative, per sabotare, letteralmente, le parti più innovative ed incisive del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Non tanto quella sulle sanzioni detentive, già per loro conto votate ad un sistematico autosabotaggio di fatto, stante la natura meramente contravvenzionale delle stesse che le rende, per l’appunto, quasi fatalmente destinate ad estinguersi per prescrizione, prim’ancora che desolantemente inadeguate nel merito rispetto all’entità dei valori in campo, ossia la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici; ma alcune fondamentali previsioni precettive. Tra queste c’è proprio la norma dell’art. 26 del Testo Unico che stabiliva (a questo punto l’imperfetto è quasi d’obbligo) l’obbligo per il datore di lavoro committente, nel caso di lavori affidati in appalto all’interno della propria azienda, di redigere il cosiddetto “documento di valutazione dei rischi da interferenza esterna”, i rischi, cioè, che derivano dalla presenza di imprese e di lavoratori diversi, anche molto diversi tra loro, nello stesso sito produttivo, con conseguente attribuzione di responsabilità allo stesso datore committente nel caso in cui quella valutazione dei rischi non fosse stata fatta sul serio, o non fosse stata fatta per niente. E c’è (c’era?) un’altra importantissima previsione legale, sempre disposta all’art. 26 del T.U., ossia quella per cui “nei contratti di appalto o di subappalto e di somministrazione [….] devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Ebbene, gli estensori dell’ “avviso comune” pare non gradiscano particolarmente queste disposizioni; più precisamente, vogliono sbarazzarsene, liberarsi da questi ennesimi lacci e laccioli nei quali s’impigliano le ali benemerite dell’italica libera iniziativa economica individuale; quella mirabilmente rappresentata dalla presidente di Confidustria, Emma Marcegaglia, già capitana coraggiosa Cai, il cui gruppo industriale, pochi mesi fa, ha patteggiato una condanna per corruzione al Tribunale di Milano a proposito di una tangente pagata nel 2003 a un manager dell’Enipower in cambio di un appalto: pena pecuniaria 500 mila euro e 250 mila di confisca alla Marcegaglia Spa, pena pecuniaria di 500 mila euro e 5 milioni di confisca alla controllata NE Cct Spa, 11 mesi di reclusione patteggiati dal vicepresidente Antonio Marcegaglia (fratello di Emma). Il padre della presidente, invece, Steno, è stato condannato dal Tribunale di Brescia a 4 anni per la bancarotta Italcase-Bagaglino. È questa quintessenza di imprenditori schumpeteriani che oggi pretende che quelle previsioni presunte giugulatorie per le imprese, per definizione libere e belle (le imprese, naturalmente), si applichino solo negli “appalti di una certa (sic!) consistenza, economica e temporale.” Così, secondo lorsignori e signorotti, si combattono le morti da lavoro: abbattendo, anzitutto, quelle norme che realmente sarebbero in grado di porre un argine alla strage quotidiana. Magari credono che queste siano pessimistiche, ed oggi, com’è noto, il pessimismo è uno dei reati che genera maggiore allarme sociale. O, addirittura, che portino male, quasi una sorta di profezia che, alla fine, si autoavvera; dunque, esorcizzando le norme, essi credono, o vogliono far credere, che così si scongiurino anche le morti. A volte, in presenza di una porcata, si dice, quasi per consolarsi: “è un elemento di chiarezza”. L’ “ipotesi di avviso comune” è indubbiamente un elemento di chiarezza; cionondimeno, o forse proprio per questo, resta un’indubitabile porcata. Sarebbe bello, ma prim’ancora minimamente dignitoso, se qualcuno tra i partiti e i movimenti che una volta, in qualche modo, recavano nel loro statuto più volte le parole “lavoro” e “lavoratori”; tra gli intellettuali che una volta quelle parole le ripetevano come intercalare; oltreché, soprattutto, tra i sindacati i cui vertici non si intrattengono in incontri clandestini con il presidente del consiglio – operaio, cercasse un modo, uno solo, purché serio, per far sapere che non è dello stesso avviso. Ma, soprattutto, sarebbe doveroso che lo facesse sapere chiunque ancora si riconosce in quella Carta, tanto nobile quanto svillaneggiata, il cui principio fondativo è quello che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Fasano, 12\12\2008 Stefano Palmisano “La tragicommedia della storia umana fa sì che si erigano monumenti celebrativi ai morti in guerra con i quali il potere che ha pianificato le guerre costruisce e alimenta un patriottismo che gli fa comodo, ma i detentori del potere non hanno mai fatto erigere monumenti a coloro che sono stati sacrificati sul lavoro per garantire e aumentare i loro profitti.” ( |
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| Postato il 24/12/2008 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| Lettera ad un medico |
![]() Illustre Dottore, anch’io, come certamente Lei, a modo mio “da bambino volevo guarire i ciliegi”, per dirla col sommo poeta di Via del Campo. Per questo io sono diventato avvocato; come per questo, verosimilmente, Lei è diventato medico. Oggi non so chi di noi due svolga la professione più liberamente ancillare. Non Le paia un incipit aggressivo, né obsoleto, né, men che meno, “ideologico”. Forse è impropriamente generalizzante, anche se a questo errore metodologico proverò a porre rimedio nel corso di questo scritto; in ogni caso, è solo l’elementare, solare constatazione sulla natura stessa delle nostre auguste professioni che può fare chiunque, come chi Le scrive, faccia questo mio mestiere ormai da qualche anno ed, in particolare, abbia trascorso la gran parte di quegli anni a contatto (cartaceo, s’intende) con inquinamento dell’ambiente, malattie da lavoro, lavoratori malati e, soprattutto, scienziati “dell’ambiente”, anche se non certo ambientalisti, e medici “del lavoro”, anche se non proprio dei lavoratori. Ma, non tema, egregio Dottore: non Le scrivo certo per offenderLa, né per ingiuriare la Sua categoria professionale, e neanche per criticarLa; anzi, intendo esternarLe il mio apprezzamento perché Lei ha avuto ragione. Vede, io Le ho citato all’inizio il verso di una canzone del mio cantore d’elezione; è una poesia più che una canzone, quella, come la gran parte dei componimenti di quell’autore. E, forse, anch’io, pur non avendo alcun talento né alcuna velleità lirica, per molti anni della mia attività professionale ho avuto nei confronti di questo mestiere una sorta di approccio poetizzante: la Giustizia, l’Uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, anche a questa legge che pure in buona parte contestavo, la Costituzione, la Legalità, la Repubblica fondata sul lavoro, i diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini, specie di quelli più deboli, in primis quello alla salute ed alla vita. Per molto tempo, pur non potendo io far nulla, per via del mestiere che facevo, “perché i ciliegi tornassero in fiore”, ho, però, accolto nel mio studio molti di quei “ciliegi malati in ogni stagione… che si chiamavano gente.” Se non potevo ridar loro la salute, e, in alcuni casi, la vita, volevo, comunque, almeno dargli giustizia, come si dice con tenera locuzione. Per non “tradire il bambino per l’uomo”. Ma, per chiudere la citazione della mirabile canzone di Fabrizio De Andrè, qualche tempo fa anch’io, per l’appunto, “capii, fui costretto a capire che fare il dottore (nel mio caso, l’avvocato) è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame.” Per questo prima Le rivolgevo il mio sentito plauso, esimio Dottore: perché la storia della Sua vita dice a chiare lettere che Lei questo crudele quanto fondativo principio della società nella quale viviamo l’ha recepito molto tempo fa e ne ha tratto tutte le dovute conseguenze. Aveva, evidentemente, anche Lei, come chi Le scrive, un mutuo a tasso variabile da pagare e, lucidamente, non ha atteso per prendere drastici ma necessari provvedimenti neanche che il tasso e la rata schizzassero in alto in seguito allo scandalo dei mutui subprime o alle millanta altre simili porcate da alta finanza che costellano ormai quotidianamente lo scintillante arco celeste del nostro capitalismo reale. Lei ha colto, con la lungimiranza analitica che è propria delle grandi avanguardie, che se avesse continuato a regalare la sua scienza alla gente, il sistema L’avrebbe ineluttabilmente presa per fame. Ma la Sua grandezza è data dal fatto che Lei, illustre Dottore, non si è limitato, a quel punto, a non regalare più la Sua scienza alla gente malata. Ha fatto assai di più: ha venduto a caro prezzo quella scienza, sperimentata anche sul corpo vile di quella gente, proprio a chi aveva, più o meno pesantemente, contribuito a far ammalare quelle stesse persone. Prima lo ha fatto permettendo che costoro, i Suoi nuovi “pazienti”, potessero continuare a produrre, merci e profitti, quanto più a lungo possibile nelle stesse condizioni, senza, cioè, doversi sobbarcare oneri di sorta per rendere quelle produzioni minimamente meno inquinanti per l’ambiente e, dunque, meno nocive per la salute umana, e, in specie, per la salute di quella particolare categoria di gente di cui parlavamo sopra, quella, cioè, che stava e sta sui posti di lavoro. Poi lo ha fatto garantendo a costoro, i “datori di lavoro”, di esser mandati regolarmente assolti da qualsivoglia tipo di sanzione che qualche magistrato ancora più poetizzante di chi Le scrive aveva avuto il candore e l’ardire di vagheggiare per questi signori, per Lorsignori, come se questi fossero dei normali criminali, degli spacciatori di cd tarocchi. Anzi, ormai da tempo lo fa garantendo loro di esser mandati addirittura immuni dallo stesso processo, dato che oggi questi procedimenti penali si chiudono prim’ancora di iniziare, con un’archiviazione su richiesta dei medesimi uomini in toga che dovrebbero “esercitare l’accusa”. E qui il mio sincero plauso nei Suoi confronti si fa standing ovation, perché quei lucidi provvedimenti processuali vengono regolarmente adottati dai togati in questione proprio sulla base della presenza nella “Comunità Scientifica” di alcuni studi, discordi rispetto alla maggioranza, su alcune nodali questioni processuali di natura, per l’appunto, scientifica: cioè, i Suoi studi, illustre Dottore, e di altri Suoi Colleghi ugualmente a libro paga degli industriali. Che, in un certo senso, è come se oggi il Tribunale di Milano assolvesse Tanzi, l’ex padrone della Parmalat, dalle accuse di falso in bilancio sulla base di uno studio economico – contabile di Tonna, il ragioniere e co-imputato dello stesso Tanzi. Lo ha fatto, egregio Dottore, contestando ad arte studi attendibili sulla nocività di quelle produzioni e di quei prodotti; seminando dubbi a piene mani sulle più consolidate acquisizioni scientifiche in tema di rapporto causale tra l’esposizione ad alcune sostanze e l’insorgenza di alcune malattie; concorrendo a demolire o, addirittura, ad occultare evidenze epidemiologiche che provavano enormi eccessi di alcune malattie osservate rispetto a quelle attese in alcune ben precise fasce di popolazione, per esempio i residenti intorno a ben determinati stabilimenti industriali, ed ovviamente i lavoratori di quelle fabbriche; sovvertendo disinvoltamente i più acquisiti principi scientifici in materia di composizione e studio di una coorte di lavoratori esposti ad un cancerogeno. Lo ha fatto senza aver in mano uno straccio di controevidenza scientifica, di dato sperimentale seriamente alternativo, di letteratura minimamente attendibile, che non fosse quella costituita dai “letterati” che avevano seguito la Sua stessa parabola professionale e umana. Lo ha fatto, soprattutto, illustre Dottore, rovesciando, rinnegando le Sue stesse, appena precedenti, affermazioni scientifiche sulle stesse questioni; senza che fosse emersa nella comunità, nella teoria e nella pratica scientifiche alcuna novità che giustificasse quella radicale conversione. In compenso, di novità ce n’erano state, ed anche di notevoli, nei Suoi referenti sociali, nei Suoi committenti professionali, nella Sua vita, nel Suo tenore di vita. Ed, evidentemente, queste, per Lei lietissime novelle, giustificavano, di loro, ampiamente quei revirement scientifici, quei voltafaccia dottrinali. Lo ha fatto bene: quelle produzioni sono rimaste attive e quei prodotti sono rimasti sul mercato per anni dopo che essi erano stati accertati come tossici o addirittura cancerogeni oltre ogni ragionevole e decente dubbio. Quei padroni sono rimasti liberi ed innocenti dopo che per anni avevano avvelenato con quelle produzioni e con quei prodotti l’ambiente circostante le loro aziende, le persone che vi vivevano e quelle che vi lavoravano. E ciò perché Lei, illustre Dottore, ha cosparso prima “la comunità scientifica”, poi i processi penali dove venivano giudicati quei signori di dubbi irragionevoli (irragionevoli per tutti tranne che per certi magistrati, per l’appunto), ma, soprattutto, indecenti. Come Lei, illustre Dottore, precisamente come Lei, pure in ambito diverso, hanno fatto tanti miei Colleghi, ovviamente molto più prestigiosi di me, seguendo lo stesso funambolico percorso professionale, politico – culturale, umano. Per questo, ad inizio di questa missiva mi permettevo quella trattazione sinottica tra le nostre professioni. Ha fatto bene, illustre Dottore; come hanno fatto bene i miei Colleghi. Come farò bene io quando ripulirò la mia attività professionale, e per molti versi la mia stessa vita, dalle ultime scorie pseudo –poetiche. O, forse, semplicemente, quando mi si presenterà in concreto l’occasione. Siamo tutti contro l’inquinamento dell’ambiente, le produzioni nocive, gli infortuni sul lavoro (si chiamano così, nelle sedi ufficiali; come si trattasse dello stiramento di un calciatore), ma il lavoro (proprio) è lavoro, o, più propriamente, gli affari sono affari. E, soprattutto, se i lavoratori hanno diritto alla vita e all’incolumità fisica, lei, illustre Dottore, i miei colleghi, noi professionisti abbiamo altrettanto diritto ad una vita agiata, consona al nostro status professionale: abbiamo tutto il diritto di pagare le rate del nostro mutuo senza angoscia, senza farci distrarre da questioni poetiche, per l’appunto, quasi metafisiche rispetto ai nostri legittimi, impellenti bisogni materiali. Perché, come insegna un grande scrittore catalano, l’angoscia metafisica, anche quella più profonda, è destinata a dissolversi di fronte all’angoscia delle bollette da pagare. Figuriamoci, dunque, di fronte a quella della rata del mutuo. Solo vorrei porLe una domanda che spero non Le risulti indiscreta: quanti mutui sta pagando lei, illustre Dottore? E quando finiranno le rate? Perché con quello che Lei ha verosimilmente guadagnato in tutti questi anni di prestigiosa attività professionale, il cui contenuto mi sono permesso di descrivere sopra in forma poco paludata, si sarebbero potuti estinguere i mutui di interi condomini. Insomma, per dirla in breve: qual è il suo fabbisogno di cassa mensile? Quale deve essere il suo reddito, secondo le sue esigenze? Ovviamente, questa modesta, per quanto impertinente, domanda io la rivolgo idealmente tramite Lei a tutti i Suoi e miei colleghi che si trovano nella Sua stessa condizione. La rivolgo anche e soprattutto a me. Un autore italiano dice che ognuno di noi quando inizia a lavorare o comunque ad un certo punto della sua vita professionale dovrebbe decidere quanto vuole guadagnare, o meglio accumulare, nella sua vita; di modo che, raggiunta quella somma, il soggetto in questione possa fermarsi, godersi la vita, smettere di calpestare i suoi simili, lasciare spazio ad altri che hanno maggiori necessità di guadagno e volontà di aiutare la società. Ovviamente, questo brillante assunto può esser applicato solo a quei fortunati che hanno la possibilità di risparmiare, o meglio, per l’appunto, di accumulare ricchezza, che oggi non sono precisamente la larga maggioranza della popolazione. Lei, però, illustre Dottore, è indubitabilmente tra quei pochi privilegiati. Io non ci sono ancora, e, come Le ho già confessato, non escludo affatto di finirci, prima o poi, o quanto meno di volerci finire. Se dovesse accadermi, però, stabilirei immediatamente quella somma – obiettivo di cui parla l’autore teatrale che Le citavo sopra, raggiunta la quale riterrei di aver preso tutto quello che ho da prendere da questa professione e, non ritenendo, verosimilmente, in quella situazione di avere ancora molto da dare alla società tramite quest’attività professionale, cederei senza meno il passo a qualcuno più giovane, motivato e, soprattutto, dignitoso di me. Non dubito che ce ne sarebbero, come ce ne sono già oggi. Perché non fa lo stesso anche Lei, già oggi, illustre Dottore, dato che Lei in quella condizione aurea si trova già alla data odierna? La scienza, la Sua scienza, almeno nell’ultima maniera in cui Lei l’ha interpretata, Le ha dato tanto, tramite i Suoi munifici committenti, e Lei, con tutto il rispetto, non è più imberbe. Perché, dunque, non smette di ammorbarsi la vita con studi di mortalità da sabotare, studi di coorte da falsificare, dati scientifici da occultare o da gonfiare ecc….? Perché con i Suoi, verosimilmente non esigui, risparmi, certo meritati, non si ritira a vita privata e gaudente in un buen retiro, come quel principe del foro che si favoleggiava volesse comprarsi un atollo tropicale con i proventi delle difese penali dei più criminali tra le centinaia di padroni assassini che questo nostro meraviglioso paese può vantare? Perché non fa un passo indietro, come si dice nei dibattiti televisivi sull’invecchiamento del paese, per farne fare uno avanti a qualche Suo collega un po’ più giovane, un po’ meno incrostato intellettualmente, ma, soprattutto, un po’ meno corrotto moralmente? Ce ne sono tanti ancora, specie nel Suo campo, e, se non li si mette nella condizione di fare quel passo in avanti, chi andrà sempre più indietro, o meglio sempre più in basso, non saranno solo loro: sarà anche e soprattutto questo Paese nel suo complesso. Come, per l’appunto, si ammonisce in quegli alati consessi mediatici. Lei da bambino voleva guarire i ciliegi, illustre Dottore, e poi ha finito per tenere mano a chi ha prodotto i veleni che di ciliegi hanno sterminato intere piantagioni, sia di quelli vegetali, sia di quelli che “si chiamano gente”. Se oggi Lei e quelli come Lei vi faceste spontaneamente da parte, non solo rendereste un enorme servigio, il più grande che abbiate mai reso, al nostro ambiente ed alla salute pubblica, ma esorcizzereste per sempre il rischio di esser “bollati per sempre truffatori imbroglioni, dottori professori truffatori imbroglioni”, come il medico di De Andrè. Anzi, vi consegnereste agli annali della scienza e a generazioni posteriori di studenti come luminosi paladini della tutela dell’ambiente e della salute, come hanno già fatto tanti vostri simili che vi hanno preceduti, anche in altri campi. Perché non ci pensa? Con perfetto ossequio. Fasano, 14\10\2008
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| Postato il 19/10/2008 in IL CONTESTO DELLA SCIENZA |
| Non hanno voluto |
![]() Avremmo voluto sapere qual è stato veramente il prezzo che Brindisi ed i suoi abitanti hanno pagato per la loro industrializzazione, “per il loro sviluppo”. Avremmo voluto sapere cosa è stato realmente acquistato con quel prezzo. Avremmo voluto sapere chi lo ha deciso. E dove. E cosa ha avuto, ognuno di costoro, in cambio del prezzo che ha fatto pagare ad una città lontana. Ad una popolazione affamata di lavoro. Che aspettava l’industria, “il progresso”, la fine delle privazioni, delle migrazioni. Avremmo voluto sapere chi ha deciso, e dove, che quel prezzo non andava rivelato a nessun costo a coloro che lo stavano pagando, a coloro che lo avrebbero pagato. Il perché, no: lo conosciamo già, anche senza processi. È sempre lo stesso, a Venezia come a Brindisi, a Monfalcone come a Taranto: si chiama profitto. Avremmo voluto sapere chi ha avuto per primo l’idea del patto di segretezza; il giuramento tra i padroni della chimica mondiale, a partire dalla "nostra" Montedison, di non svelare a nessuno il segreto del cvm, il loro segreto. I giuramenti della Sacra Corona Unita sono venuti dopo quel giuramento. E hanno fatto meno morti. Anche se hanno portato più persone in galera. Avremmo voluto sapere chi ha applicato nel petrolchimico di Brindisi l’ordine perentorio del padrone della chimica italiana per tanti anni, del padrone della Montedison ai suoi sottoposti: “manutenere il meno possibile ”. Avremmo voluto sapere quante vite umane, quante vite operaie si sarebbero potute salvare, se quell’ordine non fosse stato eseguito. Come tanti altri ordini di quel tipo. Avremmo voluto sapere perché alcuni scienziati dicono che l’unico tumore che provoca il cvm è l’angiosarcoma epatico: il tumore più raro. Avremmo voluto sapere perché quasi tutti questi scienziati, in un modo o nell’altro, hanno avuto rapporti con l’industria. Hanno avuto soldi. Avremmo voluto sapere perché alcuni scienziati hanno con la scienza lo stesso rapporto che un pizzaiolo ha con la pizza: la fanno come chiede il cliente. Vorremmo sapere perché due magistrati della Repubblica hanno creduto a questi scienziati. Avremmo voluto sapere chi ha rovinato la vita, chi ucciso qualche decina, qualche centinaio di lavoratori del petrolchimico di Brindisi. Avremmo voluto. Avremmo dovuto. Avremmo potuto. Non hanno voluto. Fasano, 8\6\2008 Stefano Palmisano |
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| Postato il 11/06/2008 in FAS ET NEFAS |
| Gomorra, o Dell'agenda dei delitti e delle pene |
![]() Scena 1. Nell’ufficio direzionale di una fabbrica del Nord-est. L’imprenditore e l’intermediario della camorra, lo “stakeholder”. Trattano. Sul servizio di smaltimento dei rifiuti industriali dell’azienda. Lo stakeholder offre un prezzo ridotto alla metà rispetto a quelli di mercato. Per il servizio completo: certificazioni, stoccaggio e trasporto. Prova a specificare che tutto finirà nelle discariche di Marcianise, in provincia di Caserta, comune in provincia. L’imprenditore lo stoppa. A lui non interessa dove e come. Gli interessa solo che sia “ tutto clean, come dicono gli americani”. L’affare è fatto. Scena 2. Nella discarica di Marcianise. Una lunga fila di camion. Carichi di ogni tipo di rifiuti, di veleni industriali. Del nord-est, probabilmente. Alcuni stanno scaricando, altri aspettano il loro turno. Durante le operazioni di scarico, si apre un fusto. Il contenuto finisce sull’autista del mezzo. Si ustiona. Si copre di piaghe. Tutti gli altri autisti scoprono solo allora cosa trasportavano. Si rifiutano di proseguire le operazioni. Bisogna assolutamente scaricare i camion che sono ancora in fila. Ma è un’attività chiaramente rischiosissima. Lo stakeholder ha un’idea. Va a prelevare col suo prepotente suv cinque ragazzini della zona. Evidentemente provenienti da famiglie male in arnese. Li fa salire sui camion. Gli fa mettere i cuscini del suv sotto il culo, perché se no non arrivano alla pedaliera. Gli fa portare i camion in fondo alla discarica. Gli fa respirare i veleni del carico. Gli fa rischiare sul momento quello che è capitato all’autista. Molto peggio, di lì a qualche anno. Per qualche decina di euro a testa. Scena 3. Arriva la polizia. Vengono tutti arrestati. Anche lo stakeholder. Il pm gli contesta il reato di traffico di rifiuti. È un reato serio. Un delitto. L’unico in materia ambientale. Rischia fino a sei anni di reclusione. Otto, se c’erano anche rifiuti radioattivi. Ma lo stakeholder è incensurato. Ottiene subito gli arresti domiciliari dal gip. Poi la libertà piena dal tribunale della libertà. Non a caso si chiama così. Manca la prova del reato di traffico a carico dello stakeholder, dice il tribunale. Al massimo, si può ipotizzare il reato di discarica abusiva. Ma è una contravvenzione, non un delitto. Non si possono applicare misure cautelari per una contravvenzione. Non la custodia in carcere. Neanche i domiciliari. Niente. Non è mica un rom, lo stakeholder. Scena 4. Tribunale di Caserta. Il processo. Ultima udienza. Sei anni dopo. È solo il primo grado. Il delitto di traffico illecito di rifiuti è caduto per strada. Non c’era proprio la prova. Se ne fa una ragione anche il bravo pm. Resta in piedi solo il reato di discarica abusiva. La contravvenzione. Come fosse un divieto di sosta. “…. in buona sostanza, io ritengo che a carico del mio assistito non vi sia la prova del reato per cui è processo. Comunque, la discarica abusiva è una contravvenzione, non un delitto. Dunque, quand’anche l’Eccellentissimo Tribunale dovesse ritenerla provata, è ampiamente estinta per prescrizione, essendo decorsi ormai sei anni dal tempus commissi delicti. In buona sostanza, chiedo che l’Eccellentissimo Tribunale mandi assolto l’imputato da tutti gli addebiti a lui ascritti con la formula più ampia. In via gradata, chiedo dichiararsi il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.” È sempre buona la sostanza dei difensori degli stakeholders. L’Eccellentissimo Tribunale non può non condividerla, almeno nella parte “gradata”. “In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli artt. 531 e 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere a carico dell’imputato in quanto il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. ” Le prime due scene, come sarà risultato chiaro, sono tratte dall’ultimo capolavoro del neorealismo cinematografico italiano, “Gomorra”, di Matteo Garrone, da pochissimi giorni nelle sale, nel quale l’immenso Toni Servillo interpreta da par suo lo stakeholder; film, a sua volta, tratto dall’altro mirabile esempio omonimo di letteratura del reale di Roberto Saviano. Le altre due scene costituiscono un’ipotetica prosecuzione della storia narrata da Saviano; prosecuzione ancor meno immaginaria del pur realistico e realissimo romanzo – saggio del giovane e talentuoso scrittore, alla stregua di quello che accade quotidianamente nelle aule di giustizia di questo paese in materia di “reati ambientali”. Un anno fa il Consiglio dei ministri allora in carica approvava un disegno di legge che predisponeva una bozza di reati contro l’ambiente da inserire nel codice penale. Quei reati, secondo il testo governativo, sarebbero finalmente stati qualificati come delitti. Quel governo si è ormai estinto e con lui, pare, anche quel progetto legislativo, una tra le non numerosissime iniziative per cui quell’esecutivo potrebbe addirittura farsi rimpiangere dai cittadini di buona e Costituzionale volontà. Se, infatti, il bilancio consuntivo in termini di produzione normativa, il che vuol dire il bilancio politico-culturale, di quella maggioranza parlamentare è, eufemisticamente, a luci ed ombre, presentando condivisibili iniziative legislative, come quella su citata, insieme ad altre, peraltro largamente maggioritarie, assai meno encomiabili (per continuare con le litoti), come i vari “pacchetti sicurezza”, il bilancio preventivo dell’attuale unanimità dell’assemblea legislativa nazionale si prospetta, a suo modo, decisamente più chiaro: sono rimaste solo le ombre. Tali e tante che ormai hanno completamente avvolto quella che un tempo si definiva opposizione parlamentare e che oggi, ovviamente, gli stessi “principali esponenti dello schieramento avverso a quello che ha vinto”, restando seri, hanno chiamato “governo – ombra”. A chiarire definitivamente, laddove mai ve ne fosse stato ancora bisogno per taluno, che la prospettiva “di schieramento” (absit iniuria verbis) oggi al massimo può oscillare tra un governo in luce ed un governo-ombra. Quanto i due schieramenti siano oggi sostanzialmente sovrapponibili, con la dialettica parlamentare maggioranza – opposizione desolantemente degradata ad un gioco di ombre cinesi, lo si constata proprio sulla questione più illuminante dello stato di salute democratica di un paese appena al di qua dell’Oceania di orwelliana memoria: “l’agenda”, ossia la scala di priorità politico-economiche e socio-politico-culturali propria di ogni parte politica, destinate poi a tradursi in concreti provvedimenti legislativi o, quantomeno, in proposte di testi legislativi quando non si hanno i numeri parlamentari per far diventare, per l’appunto, quelle priorità provvedimenti di legge. In pratica, compilare l’agenda vuol dire scegliere se far diventare un’emergenza nazionale gli stakeholders o i rom; scegliere se adottare tutti gli strumenti utili per provare a tutelare quello che resta dell’ambiente di Marcianise, di Caserta, di Acerra ecc.…. e della salute pubblica ed individuale delle relative popolazioni dai sistematici, esiziali attentati degli intermediari in doppiopetto grigio della camorra, oppure se usare tutti gli strumenti idonei ad attizzare le più isteriche e carognesche paure del debordante ventre flaccido di questo paese (al cui interno, ovviamente, fanno gran bella mostra di sé larghe fette proprio delle popolazioni il cui territorio e la cui salute pubblica sono più massacrate dalle mafie, come insegna il caso di Ponticelli), canalizzandole verso bersagli sociali ed umani sempre accuratamente scelti tra i più facili e fragili. Decidere se è più urgente inserire nel codice penale norme che garantiscano un minimo di serietà, prim’ancora che di efficacia, nella repressione di reati dal devastante impatto socio-ambientale, come quello di discarica abusiva, oppure varare l’ennesimo strillato “pacchetto sicurezza” destinato solo a saziare nell’immediato le foie di gogne e di roghi delle maggioranze rancorose delle nostre città, prive solo di decoro individuale e di etica pubblica, producendo un pò di dolore sociale in più a carico di persone prive di tutto fuorché di dolore, sociale ed individuale. Ma la questione è già ampiamente risolta; la priorità nettamente individuata, l’agenda non solo scritta, ma incisa nelle tavole della legge penale propugnata e praticata come ramazza sociale, buono a ripulire la società dalle figure più brutte e sporche, non certo dai figuri più cattivi e nocivi. Legge penale fondata sul principio della molestia percepita, non su quello dell’offesa effettiva; alla faccia dell’abc del diritto penale di uno stato di diritto, prim’ancora che di uno stato democratico. Occorrerebbe qualche allievo appena men che sciocco e servile che si rifiutasse, con un sussulto di dignità, di continuare a scrivere quell’agenda infame sotto la dettatura dei maestri bipartisan (cupi o macchiettistici che siano) tanto della paura dei falsi pericoli quanto dell’oblio, quando non proprio della connivenza con i nemici veri della società. Occorrerebbe un’opposizione neanche necessariamente di sinistra, anche solo democratica, consapevole, se non proprio orgogliosa, del proprio ruolo democraticamente vitale e vivificante. Tutto quel che abbiamo, invece, è un governo-ombra; un’opposizione di ombre cinesi, per l’appunto, che vengono ingigantite ed animate solo perché un ininterrotto, abbacinante fascio di luce le proietta con ossessiva frequenza sugli schermi a reti unificate. A coloro che ancora, inspiegabilmente, non si rassegnano all’idea di veder da un lato demonizzare e deportare centinaia di uomini, donne e bambini, colpevoli solo di vivere in roulottes e di vestire stracci, e dall’altro di veder assolvere, quando non omaggiare, feroci criminali, innocenti solo perché girano in suv e vestono Prada, non basterà solo scegliere spettacoli alti e nobili, come il film dal quale sono partite queste note, al posto di qualsiasi altra insulsa esibizione di ombre cinesi, delle quali i mezzi d’intossicazione di massa, anche qui senza distinzioni di “appartenenza”, sono ricolmi: essi dovranno rassegnarsi all’idea di abbandonare il ruolo di spettatori. Fasano, 19\5\2008 Stefano Palmisano « Al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero è libero, quando gli uomini sono differenti l'uno dall'altro e non vivono soli... a un tempo in cui esiste la verità e quel che è fatto non può essere disfatto. Dall'età del livellamento, dall'età della solitudine, dall'età del Grande Fratello, dall'età del Bipensiero... tanti saluti! » (Winston Smith, 1984) |
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| Postato il 20/05/2008 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| La fine del lavoro |
![]() Qualcuno fino a qualche giorno fa si lamentava che in questa campagna elettorale si parlasse poco di programmi, dopo le pregnanti discussioni, le “fabbriche” e le relative, enciclopediche produzioni che in questo campo ne erano scaturite in occasione delle scorse elezioni. Questa gravissima lacuna democratica è stata finalmente colmata: adesso il programma c’è. Ovviamente, non è quello del centrodestra, e men che meno quello del cosiddetto partito democratico. È quello di Confindustria; il vero programma di governo della prossima legislatura è questo. Qualunque sia la sfumatura cromatica del prossimo esecutivo. Di questo “decalogo” (com’è stato subito etichettato dai sempre originali mass media) quegli altri due testi, al massimo, possono aspirare ad esser considerati delle editiones minores per importanza. Non è possibile analizzare partitamente queste illuminanti tavole della legge padronale. Un punto del “decalogo”, però, si impone all’attenzione in queste giornate: il quarto, quello dedicato al mondo del lavoro. Questa summa di giuslavorismo confindustriale prevede, tra l’altro: 1) la valorizzazione dell’apprendistato, che deve diventare “lo strumento principale dell’assuzione dei giovani ”; 2) la detassazione degli straordinari, “per dar vita ad un circolo virtuoso salari – produttività – crescita”. Il tutto, naturalmente, “ mettendo al centro la sicurezza sul lavoro”. Anzi, com’è noto, obiettivo prioritario di Confindustria è quello di “creare una vera e propria cultura della sicurezza.” Queste proposte degli industriali non sono nuove; ma desta, comunque, curiosità l’idea di un “circolo virtuoso” che parta da un provvedimento che sarebbe un ulteriore premio e volano per il ricorso alla sovrautilizzazione della forza lavoro già attiva, in un Paese, come l’Italia, con qualche leggero problema di disoccupazione, specie giovanile e specie al meridione. Qualcuno, magari mosso da irredimibile ostilità ideologica al sovrapprofitto delle imprese, potrebbe, infatti, esser indotto a pensare che, se il poco lavoro che c’è, lo si fa fare tutto alle stesse persone, a costo di strizzarle come limoni, questo anzitutto potrebbe non aprire proprio magnifiche sorti e progressive per chi un lavoro lo sta cercando disperatamente. Ma il punto più significativo ai fini di queste brevi note è un altro. È soprattutto la pretesa “messa al centro” della sicurezza sul lavoro in questo inconfutabile circolo virtuoso che merita qualche altra considerazione, alla stregua di due diversi elementi. Il primo. È di pochi giorni fa la pubblicazione di una nuova ricerca dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) che mostra che “i principali rischi psicosociali sono correlati alle nuove forme di contratti di lavoro, alla precarietà del lavoro, all’intensificazione dell’attività lavorativa…. La precarietà del lavoro”, prosegue il testo, “ la necessità di svolgere più di un’attività lavorativa o l’elevata intensità del lavoro possono sottoporre i lavoratori a un alto livello di stress e mettere a repentaglio la loro salute.” Ancora, “ i lavoratori con contratti precari tendono a svolgere i lavori più pericolosi, a lavorare in condizioni peggiori e a ricevere meno formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” Gli incentivi a gogò al lavoro straordinario invocati dalle imprese probabilmente non si pongono proprio in antitesi “ all’intensificazione dell’attività lavorativa ” che, tra gli altri, secondo l’Eu-Osha, mette maggiormente “a repentaglio la loro salute”. Così come l’apprendistato, che secondo il quarto comandamento padronale dovrebbe diventare “lo strumento principale dell’assuzione dei giovani ”, non è cosa molto diversa da un contratto precario. Curiosamente, nessuno dei protagonisti della cosidetta competizione elettorale, regolarmente ultra-eurofili, si è accorto di questa lieve discrasia tra le emergenze rilevate da un organismo sanitario europeo in uno studio scientifico e lo stentoreo pronunciamento dei padroni delle ferriere. Ma l’elemento certamente più idoneo, in queste ore, a lumeggiare l’idea di “vera e propria cultura della sicurezza” che hanno gli industriali italiani è dato dall’atteggiamento di questi verso i decreti legislativi sulla sicurezza sul lavoro che il governo si appresta ad emanare sulla base della legge delega approvata la scorsa estate. Più precisamente, quella assolutamente emblematica è la posizione sulle sanzioni verso i contravventori previste nel futuro testo unico, cioè quelle che si applicherebbero agli imprenditori che fanno lavorare i loro dipendenti in condizioni “di rischio”, per usare una pietosa litote: “troppo repressive”, secondo l’organizzazione datoriale. Il garantismo padronale e filo-padronale è vecchio almeno quanto la storia stessa del diritto, per non dire dell’uomo, ma ogni volta che si manifesta è capace di regalare sensazioni forti: in questo paese chi ruba un pacco di pasta in un supermercato è punito con una pena che va dai tre ai dieci anni; sorte non molto dissimile può toccare a chi si fa una canna in gruppo. Naturalmente, non solo dai giuristi di Confindustria, ma nemmeno dalla stragrande maggioranza di quelli “democratici” si sentono di solito lai garantisti particolarmente acuti contro la presenza nel nostro ordinamento di queste figure di reato un po’ repressive. Anzi, al primo scippo che si conclude in dramma, specie se commesso da un rumeno, è immediatamente “allarme sicurezza”, con l’indefettibile corollario del mantra bipartisan della “certezza della pena”. Quando, però, si tratta di delinquenti (in senso etimologico) perbene questo canovaccio viene completamente sovvertito: dall’invocazione della mannaia della pena esemplare si passa in un batter d’occhio alla richiesta del piumino da cipria della moral suasion. Come nel caso del testo unico sulla sicurezza del lavoro. In questo caso, c’è effettivamente una parte in causa che avrebbe molto da protestare contro questa legge, e proprio sullo specifico dell’apparato sanzionatorio: sono i lavoratori. Le pretese pene draconiane previste dal testo unico (“fino a due anni di arresto”, sic!), contro le quali gli industriali stanno dando vita, nei giorni della Thyssen e di Molfetta, al più inverecondo dei piagnistei, sono, in realtà, né più e né meno che grida manzoniane: si sa che non si applicheranno mai. A tacere, infatti, della questione della “durezza” delle stesse (due anni di arresto, a fronte di omissioni in materia prevenzionistica che sono regolarmente in grado di rovinare se non proprio di togliere la vita ad uno o a più lavoratori, non sembrano proprio un accanimento repressivo), il punto disperante, più che dolente, della questione è che si tratta, sempre e comunque, di contravvenzioni, cioè non di reati, ma di caricature di reati, alla stregua di quello che accade quotidianamente nella pratica giudiziaria. Per una semplice ragione: le contravvenzioni, che nel nostro ordinamento sono le figure di illecito penale più lievi, si prescrivono, cioè si estinguono, in quattro anni; quando nella maggioranza dei processi non si è ancora arrivati neppure alla sentenza di primo grado. E col reato si estingue, naturalmente, il processo. È contro queste sanzioni che si stracciano le vesti le nostre classi dirigenti che contano davvero; ed è in queste pene, e dunque in questa legge, che, in fondo, ripongono la gran parte della loro aspettativa di sopravvivenza a quella quotidiana trincea chiamata posto di lavoro milioni di lavoratori e di lavoratrici. O almeno questo i loro dirigenti sindacali e politici li inducono a pensare. Se anche uno solo di coloro, in entrambi “i campi”, che ci stanno ammorbando con la campagna elettorale più fatua e falsa che si ricordi non avesse rimosso qualsiasi rapporto con la conoscenza e con la verità, non permetterebbe che il lavoro ed i lavoratori oltrechè quotidianamente massacrati venissero anche così atrocemente ingannati. Nel 60° anniversario della Costituzione che vuole l’Italia “Repubblica democratica fondata sul lavoro.” Fasano, 6\3\2008 Stefano Palmisano |
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| Postato il 11/03/2008 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| SPECIE NON PROTETTE |
![]() Poco più di un mese fa, l'omicidio di una giovane donna italiana, secondo l'accusa, ad opera di un immigrato rumeno scatenò immediatamente gli spiriti animali della permanente “emergenza sicurezza”, che nella variante scaturita da questo tragico fatto assunse i tratti somatici granguignoleschi della “razza rumena”. Quella presunta emergenza, letteralmente costruita nel laboratorio bipartisan degli orrori, tra strilli di avvoltoi di destra e ruggiti di conigli di sinistra, mise in luce, secondo costoro, le presunte lacune o addirittura “il lassismo” del nostro ordinamento verso quegli odiosi titolari di licenza di uccidere e rubare che sono i migranti, specie se rumeni. Nel nostro codice penale il furto di una scatoletta di tonno in un supermercato è punito con una pena che può arrivare a 10 (dieci) anni. Quanto alla legislazione sui migranti, o meglio sui “clandestini”, non dovrebbe essere necessario, ci si augura, ricordare le numerose perle di “lassismo” normativo inanellate in questa materia dalla prestigiosa compagine di legislatori liberali Turco-Napolitano-Bossi-Fini-Pisanu. Ciononostante, da quel fatto di cronaca nera, indubbiamente terribile, ma purtroppo non più di tanti altri, derivò in tempo reale un nobile decreto – legge: l'ennesimo prezioso pacchettino – sicurezza che, per riempire i fantomatici buchi nelle maglie della nostra rete repressiva (sempre ed esclusivamente, s’intende, destinata ad intrappolare ogni tipo di delinquenti, purchè rigorosamente povericristi), tra le altre sue chicche di civiltà giuridica conteneva l’istituzione di una mini-deportazione su base etnica, prontamente avviata dagli zelanti funzionari di uno Stato che, per definizione, è un delizioso giardino di legalità, amorevolmente coltivato anzitutto dalle sue classi dirigenti. La scorsa settimana, in una fabbrica di Torino, sei sventurati lavoratori (l’ultimo si è spento ieri) sono stati uccisi in un incendio scoppiato nella linea di produzione numero 5 di quello stabilimento. Un incendio propagatosi perché gli estintori erano scarichi e le manichette dell’acqua rotte; perché la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, in una fabbrica che stava sbaraccando, non la faceva più nessuno. Secondo i compilatori bipolari dell’agenda unica degli allarmi e delle paure nazionali, quegli operai sono stati uccisi dall’incendio. E basta. Gli stessi avvoltoi che levano alti i loro gridi contro ogni rapina in villa commessa “dagli slavi”, gli stessi conigli che ruggiscono imperiosamente alla tolleranza zero ad ogni scippo commesso “dai clandestini”, in questi casi, quando si tratta solo di qualche normale morte operaia sul posto di lavoro (praticamente fisiologica, secondo alcuni degni imprenditori), ritrovano l’aplomb dello statista, l’analisi dotta e distaccata del fine giurista. Secondo questa augusta vulgata, contro i padroni che calpestano sistematicamente le più elementari regole in materia di sicurezza dei loro dipendenti sul posto di lavoro “non servono nuove norme più severe, basta applicare quelle che già ci sono. ” La nostra normativa antinfortunistica in materia di pericolo di incendio in fabbrica prevede che “ nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio [….] devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto… ” (art. 34, D.P.R. 547\55). La violazione di questa norma da parte dei datori di lavoro e dei dirigenti è punita “con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ” (art. 389). Fino a che in quella fabbrica infernale di Torino continuava, per un caso fortuito e fortunato, a non verificarsi il fattaccio, pur in quelle condizioni di criminale sfacelo delle più basilari misure di sicurezza, padroni, capi e capetti della Thyssen-Krupp, che pure avevano creato quelle condizioni, se beccati avrebbero rischiato al massimo l’arresto fino a quattro mesi o l’ammenda fino a lire cinque milioni. A sentire il coro bipartisan delle voci tonitruanti “della sicurezza”, inopinatamente affievolitesi sino a degradare al rango di autentiche voci bianche quando è in gioco quella sottospecie di sicurezza che è quella dei lavoratori, questa sarebbe la sanzione penale sufficiente a spingere gli imprenditori a rispettare un precetto vitale, come dimostrano tragicamente i fatti di Torino, per la tutela dei lavoratori in fabbrica, come quello su citato in materia di mezzi di prevenzione antiincendi. Cosa deve accadere perché per una volta, una soltanto, ci venga risparmiato lo spettacolo indecente di uomini politici o addirittura di uomini di governo che, in una materia ed in un momento del genere, ci imbrogliano spudoratamente oppure, in alternativa, che non sanno letteralmente di cosa stanno parlando, lasciando al lettore la valutazione su quale delle due ipotesi sia più degradante per un “governante”? Il 24 aprile scorso il governo ha presentato un disegno di legge in materia di tutela penale dell’ambiente che tende a far finalmente diventare i reati ambientali delitti (il genere più grave di illeciti penali previsto dal codice penale), da contravvenzioni (quello decisamente meno grave; per non dire, meglio, meno serio) quali sono oggi. La legge delega n. 123 del 3 agosto scorso, in materia di “tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, invece, prevede che i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, cioè quelle dei lavoratori e delle lavoratrici, contravvenzioni erano e tali restino. Con tutto quello che questa fulgida scelta del legislatore di centrosinistra (con l’ovvia astensione del centrodestra) comporta in termini anzitutto di effettiva applicabilità della sanzione, ossia di serietà della stessa, dato che, indipendentemente dal, già di loro tragicomico, merito quantitativo, comunque si tratta e si tratterà di pene che in 9 casi su 10 non vengono e non verranno mai comminate, e men che meno eseguite, per la semplice, notoria ragione che un reato contravvenzionale si prescrive, cioè si estingue, in quattro anni; un termine nel quale un processo penale di solito è ancora ai suoi primi vagiti. Forse, insieme alle, comunque benemerite, campagne di adozione degli alberi di arance siciliane e dei ratti di laboratorio, bisognerà iniziare a pensare di avviare una campagna di adozione degli esemplari di quella specie sempre meno protetta che è la specie umana lavoratrice. Fasano, 20\12\2007
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| Postato il 23/12/2007 in FAS ET NEFAS |
| REATI CONTRO L'AMBIENTE: ALTRI DELITTI SENZA CASTIGO |
![]() L'ennesima “emergenza ambientale” che sta coinvolgendo un territorio della provincia di Brindisi, in questo caso quello di Torchiarolo, probabilmente per le emissioni inquinanti della centrale Enel di Cerano, pone di nuovo l'ormai antica, ma evidentemente sempre più stringente, questione degli strumenti di tutela giuridica dell'ambiente, il che vuol dire, dunque, anche delle persone che nell'ambiente in questione vivano, dalle aggressioni più disparate, “legali” o clandestine che siano; meglio, dell'effettività, dell'efficacia, verrebbe da dire della stessa serietà di quegli strumenti. La questione, pur investendo nel nostro paese sostanzialmente tutte le branche del diritto, riguarda in particolare l'ambito penale. Discorso a parte meriterebbe l'ambito del diritto civile, soprattutto alla luce delle possibili (anche se ancora assai remote, per non dire improbabili, alla luce di quello che sta accadendo in parlamento) novità in tema di “class action”, cioè l'azione giudiziaria di risarcimento danni proponibile da una collettività (una “classe”, per l'appunto) di persone, accomunate tutte dall'aver subito sostanzialmente lo stesso tipo di danno a causa dello stesso fatto illecito, contro l'autore o gli autori di quest'ultimo. L’azione di classe prevista dalla prossima legge finanziaria, come delineata dal voto del Senato dello scorso 16 novembre, infatti, comprende anche le ipotesi di danno ambientale, ossia di attentato alla salute derivante ad una pluralità di persone residenti su un determinato territorio da una certa fonte d’inquinamento, di regola di natura imprenditorial-industriale. In ogni caso, oggi, il quadro giuridico di matrice civile in materia di tutela ambientale è completamente privo di un promettentissimo istituto come quello di cui si discute, e, anche per questo, non risulta dei più confortanti. Quel quadro, però, appare come una vivida tavola impressionista se viene confrontato con la natura morta costituita dalle norme penali in questo ambito. Tanto per dare subito l'idea della situazione, in tema di inquinamento ambientale il nostro codice penale, allo stato, prevede un solo reato in qualche modo utilizzabile per punire gli autori di questo fenomeno criminale ormai non propriamente marginale. Si tratta dell'ipotesi contemplata dall'art. 674, denominato " getto pericoloso di cose". Questo reato, più precisamente questa contravvenzione, cioè il genere di reato meno grave previsto dal nostro ordinamento (l'altro, quello più serio, è il delitto), prevede come punibile il comportamento di "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti." A prescindere, dalle vere e proprie piroette interpretative cui verrebbero costretti (come in qualche, non casualmente sporadico, caso, è accaduto) un pubblico ministero e soprattutto un giudice che volessero usare questa norma, così congegnata (nel 1930), per sanzionare comportamenti, anche gravi, di inquinamento del suolo, del mare o dell'aria, è illuminante della reale efficacia repressiva di questa ipotesi di reato la pena prevista dalla stessa: l'arresto fino a un mese o l'ammenda di Euro 206 (diconsi duecentosei). Questa sanzione, peraltro, già di suo così draconiana, ha il suo destino già ineluttabilmente segnato nel senso di una genetica inattudine ad essere applicata nella quasi totalità dei processi penali italiani. La natura contravvenzionale del reato, sopra accennata, infatti, fa sì che lo stesso si prescriva, cioè si estingua, in quattro anni, in un tempo, cioè, nel quale, nella gran parte dei procedimenti non si riesce ad arrivare neppure alla sentenza di primo grado. Non si farà molta fatica ad immaginare che ritenere di poter contrastare seriamente con quest'arma penale diffuse e devastanti, se non proprio sistematiche, aggressioni ad un territorio, quando non veri e propri disastri ambientali, specie se provocati da colossi industriali, è come ritenere di poter sventare una rapina a mano armata agitando una pistola ad acqua. Il 24 aprile di quest'anno il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato un disegno di legge che introduce nel nostro codice penale un'ampia serie di reati in materia ambientale. In particolare, si tratta di sedici nuovi articoli che costituiscono il " Titolo VI - bis. Dei delitti contro l'ambiente." La costruzione delle nuove fattispecie di reato, dunque, è anzitutto basata sulla natura delittuosa degli stessi. Il che, di suo, come si è accennato sopra, è garanzia di maggiore serietà, prima di ogni altra considerazione, delle norme stesse. Con questa riforma legislativa, si coniano, per la prima volta, figure di delitti come l' "inquinamento ambientale ", punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Ipotesi criminosa che viene disegnata come reato di mero pericolo concreto, per integrare il quale, cioè, è sufficiente l'immissione nell'ambiente di sostanze o energie che cagionino o contribuiscano "a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante: a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; b) per la flora o la fauna selvatica." O ancora come il "danno ambientale", con eventuale "pericolo per la vita o l'incolumità personale", che scatta quando " la compromissione durevole o rilevante prevista dall'articolo precedente si verifica "; nel qual caso l'autore del reato subisce "la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 20.000 a 60.000 euro." E "se dalla illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. " Proseguendo su questo filone si introducono i delitti di "alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna", di "traffico illecito di rifiuti" ecc.... Inoltre, tra le altre sanzioni, dirette o indirette, che si dispongono per i vari delitti contro l’ambiente che vengono istituiti, si segnala in particolare l’importantissima novità di collegare la responsabilità amministrativa da reato delle imprese (introdotta con la legge 231\2001) anche ai reati ambientali; in particolare, prevedendo pene pecuniarie che vanno da 200 a 1.000 quote della società in questione, nonché sanzioni interdittive, temporanee o anche definitive, dall’esercizio dell’attività. Insomma, si tratta di una griglia di figure di reato e di relative sanzioni organica ed incisiva che va decisamente nella direzione giusta. È probabile che, in sede applicativa di queste nuove disposizioni, si presentino incongruità e contraddizioni di non secondaria importanza a causa di una tecnica legislativa che, ancora una volta, in alcune delle nuove norme non brilla per linearità e puntualità, come osservano già alcuni commenti al testo legislativo del governo. Tuttavia, il vero elemento di criticità della questione non è certo questo; il punto dolente sono i tempi della riforma, per non dire la stessa possibilità che essa passi indenne il vaglio parlamentare, diventando legge dello stato nella sua totalità o quasi totalità. Lo sconfortante ritardo politico-culturale che scontano le classi dirigenti di questo paese, nella loro totalità, nello stesso approccio alle questioni della difesa ambientale anche e soprattutto in sede giuridica, e penale in specie, testimoniato dal fatto che se oggi in Italia siamo ancora alle prese con il reato previsto dall’art. 674 c.p., sopra illustrato, in Germania le prime serie norme penali a tutela dell’ambiente sono state inserite nel 1980 e quelle in materia di lotta alle eco-mafie nel 1994, ha fatto sì che noi, alla fine del 2007, siamo in presenza ancora di un mero disegno di legge in questa materia non proprio residuale rispetto alle stesse possibilità di sopravvivenza di interi ecosistemi, ossia di pezzi del territorio nazionale. Disegno di legge vuol dire semplicemente che questo deve affrontare le forche caudine del cosiddetto “dibattito parlamentare”, con tutto quello che ciò significa in termini di passaggi in commissione, navette da una camera all’altra, tempi morti quando non biblici, ma soprattutto veti incrociati, operazioni, più o meno limpide, di lobbying da parte dei soggetti, specie di natura imprenditoriale, che da queste norme hanno tanto da perdere, con i conseguenti ricatti dei peones parlamentari prezzolati dalle stesse lobbies. Infatti, a distanza di quasi otto mesi dall’approvazione del d.d.l., in parlamento su questo provvedimento è accaduto poco o nulla. Probabilmente, per sperare in una minima accelerazione dell’iter parlamentare di questo provvedimento non resta che augurarsi un disastro ambientale commesso da un immigrato rumeno; in tal caso, si potrebbe fondatamente confidare anche in un decreto legge in materia. Nel frattempo, la difesa penale dell’ambiente in questo paese resta eroicamente affidata a quella norma incriminatrice, come accennato degna, per durezza ed efficacia repressiva, del legislatore ateniese Dracone, che è il “getto pericoloso di cose”. Purtuttavia, forse, in alcune situazioni limite di inquinamento ambientale, il ricorso a questa larva di strumento penale potrebbe esser meglio che rinunciare in partenza a qualsiasi mezzo penale. Non foss’altro perché, così facendo, si contribuirebbe a creare sensibilità anzitutto nell’opinione pubblica, il che vuol dire sostanzialmente nel “popolo inquinato”, sull’imprescindibilità di uno scudo penale contro gli attacchi più lesivi dei violentatori dei nostri territori. E, com’è noto, il primo, altrettanto imprescindibile passo di ogni lunga marcia che ha portato alle più significative riforme del nostro ordinamento giuridico è stata proprio la sensibilizzazione dei soggetti, o della gran parte degli stessi, che le nuove norme dovevano tutelare. Se a Torchiarolo le cose per l’aria che respirano i cittadini e per la terra dalla quale essi traggono la loro frutta e la loro verdura dovessero realmente stare nei termini drammatici che si denunciano da più parti, anche dai più alti scranni istituzionali della provincia, non vi sarebbe ragione per non tentare anche questa via di autodifesa giuridica; quella stretta ed impervia dell’odierno codice penale. D’altronde, se in passato ad un pastore è riuscito anche di abbattere un gigante filisteo con un fionda, perché oggi una popolazione inquinata non potrebbe riuscire a bloccare la sistematica rapina, per non dire lo stupro, del proprio territorio con una pistola ad acqua? Fasano, 3\12\2007
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| Postato il 10/12/2007 in FAS ET NEFAS |
| Reati contro il lavoro: vittime irrilevanti, pene inesistenti. |
![]() È ancora lunga e irta di ostacoli la strada da fare per provare almeno a ridimensionare l’elenco quotidiano dei morti sul lavoro, quella specie di bollettino di una delle guerre più sporche, perchè non dichiarata e soprattutto perchè combattuta contro civili inermi e, per molti versi, inconsapevoli di essere in prima linea piuttosto che in un cantiere. Ma, prima ancora che lunga e accidentata, quella che realmente può portare al doveroso obiettivo di salvare qualche vita di lavoratore in più è una strada difficile da individuare, se, com’è tristemente evidente, c’è ancora tanta approssimazione in giro su alcuni aspetti nodali della questione; in primis, quello della repressione penale di un fenomeno che è, comunque, anche, se non soprattutto, criminale. L’esempio più mirabile, in tal senso, riguarda il vagheggiato “Testo unico sulla sicurezza”, mitica panacea della gran parte dei mali e dei rischi da lavoro nella considerazione di tanti, anche onesti, addetti ai lavori. Lo Schema di disegno di legge recante: “Delega al governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 febbraio scorso, prevede al n. 2, lettera f) (“riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, ….”), co. 2, art. 1 dell’articolato la “determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento [….] da comminare in via esclusiva ovvero alternativa…” Tradotta dal lessico normativo, questa direttiva, che dovrebbe “riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio”, altro non vuol dire che le violazioni di norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro e degli altri soggetti tenuti rimarranno contravvenzioni, ossia il tipo di reati più lieve previsto dal nostro ordinamento, reati puniti secondo il codice penale con le pene dell’arresto, che “si estende da cinque giorni a tre anni” (art. 25 c.p.), e\o dell’ammenda, che “ consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 (sic!) né superiore ad euro 1.032.” (art. 26 c.p.). Non è affatto superfluo rimarcare, come afferma la stessa legge delega, che i due tipi sopra citati di sanzioni draconiane possono essere comminati “in via esclusiva ovvero alternativa.” Per proporre un esempio che in questo territorio, per talune vicende, peraltro sempre meno note, dovrebbe risultare illuminante, un datore di lavoro che non adempia l’obbligo su di lui gravante di “adottare appropriate misure tecniche ed organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro di vinile monomero cui i lavoratori sono esposti” (art. 3, c. 1, l. 962\1982), è punito “con l’ammenda da L. 1.500.000 a L. 3.000.000” (art. 13, c. 1). Solo “nei casi di particolare gravità i trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi.” (art. 13, c. 2). E’ solo uno dei millanta esemplari della variegata flora legislativa contenuta nella giungla del nostro diritto penale del lavoro, ma rende perfettamente l’idea di quale valenza fondamentale potrebbero avere questi reati (se fossero realmente applicati) e le relative sanzioni (se fossero appena men che ingiuriosamente risibili) una volta tanto addirittura in chiave preventiva, e non solo meramente repressiva, rispetto all’effettiva salvaguardia del bene giuridico sostanzialmente tutelato dalle medesime norme, ossia la salute e la stessa vita dei lavoratori. Com’è, invece, perfettamente comprensibile da chiunque, l’entità microscopica della sanzione, la mortificante sproporzione tra la stessa ed il titanico precetto (la tutela della vita e dell’integrità dei lavoratori di fronte a micidiali serial killers come il cvm e coloro che ne hanno permesso la libera circolazione nei posti di lavoro) del quale essa è posta a presidio, rende desolantemente anche quella norma, come la stragrande maggioranza di quelle poste a difesa del lavoro e dei lavoratori, appena meno seria ed imperativa di una grida della Milano del diciassettesimo secolo. A tacere degli effetti, altrettanto poco salubri, che ha la natura contravvenzionale di questi reati sulla prescrizione degli stessi, prima causa di mortalità dei processi penali in Italia, giacchè la regola in materia prevista dal nostro codice penale è che le contravvenzioni si prescrivono in quattro anni dalla commissione del reato; termine nel quale di regola, in Italia, non si riesce ad arrivare neppure alla sentenza di primo grado. Questo luminoso scenario normativo, ma prima ancora, ovviamente, politico-culturale, di perenne amnistia, più che strisciante, marciante a passo di carica, meno di un anno fa è stato impreziosito dalla perla dell’indulto che ha coperto, in tutti i sensi, anche i crimini contro il lavoro; e non certo solo le contravvenzioni in materia antinfortunistica, bensì anche gli stessi omicidi colposi. Per quanto sopra illustrato, questo brillante scenario rimarrà sostanzialmente immutato anche con il cosiddetto “Testo unico sulla sicurezza del lavoro”. Sì, la strada da fare contro le morti da lavoro è lunga e perigliosa; ma, prima ancora, difficile da individuare. Anche e soprattutto per questo, prima di incamminarcisi, bisognerebbe provare a consultare una mappa. Fasano, 18\5\2007 Stefano Palmisano |
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| Postato il 27/05/2007 in FAS ET NEFAS |
| Il contesto della scienza |
![]() "Il codice tradizionale di comportamento degli scienziati, che pretende da loro un atteggiamento neutrale e avalutativo, diventa dunque eticamente scorretto, in quanto impone di camuffare sotto un aspetto asettico e oggettivo, ipotesi scientifiche sulla natura della vita, della mente e dell'uomo che implicano al tempo stesso giudizi di valore. L'esplicitazione del contesto (sottolineatura del sottoscritto), inteso come il complesso delle premesse di qualunque tipo assunte a priori, all'interno del quale vengono formulate le proposte di sviluppo del corpo di conoscenze di una data disciplina, dovrebbe dunque diventare un obbligo morale per qualunque scienziato che non voglia contrabbandare come verità scientifiche le proprie credenze individuali ed i propri pregiudizi sociali.” Così Marcello Cini, negli Atti del Convegno internazionale dell'Università di Milano in occasione del ventennale della morte di Giulio Antonio Maccacaro, nel 1997 (pag. 27). L'analisi è acuta e la sua esposizione, tenendo conto che proviene da un appartenente prestigioso, per quanto meritoriamente eteroclito, alla “comunità scientifica”, coraggiosa. L'autore, però, pur evocandolo, implicitamente quanto chiaramente, nel corpo dell'articolo sopra riportato, omette, probabilmente per carità di scienza, di citare espressamente un terzo elemento, oltre alle “proprie credenze individuali” ed ai “propri pregiudizi sociali”, che mai uno scienziato dovrebbe “contrabbandare come verità scientifiche”: i propri interessi personali, concetto e, soprattutto, pratica, invece, oggi assai in voga. L'obbligo morale, in capo a qualunque scienziato, dell’esplicitazione del contesto dovrebbe servire anzitutto a scongiurare che si avalli o addirittura si incoraggi un comportamento sociale nefasto, che venga adottata una decisione politica in materia di salute pubblica, che venga emessa una sentenza in un processo penale per decine di morti per esposizione a sostanze nocive sulla base di “verità scientifiche” che, in realtà, altro non sono che interessi personali, opportunamente quanto impunemente camuffati, degli scienziati che quelle “verità” hanno affermato. A tal proposito, la prima esplicitazione del contesto che bisognerebbe operare da parte di uno scienziato, o sedicente tale, quando si accinga a formulare una “legge scientifica” consiste in ciò: nel rivelare che co-interessenze abbia il divulgatore in questione con qualsiasi altro soggetto, individuale o societario, pubblico o privato, in capo al quale dalla formulazione della stessa legge possano derivare specifiche conseguenze materiali. Insomma, in molti casi, anche e soprattutto con le leggi scientifiche, come con tutte le altre forme di legge, bisogna verificare che le stesse non vengano emanate in una situazione per il legislatore di conflitto d'interessi. In tal senso, è assai sintomatica spesso la parabola “scientifica”, l'evoluzione, quando non la vera e propria mutazione, delle teorie scientifiche propugnate o addirittura coniate dallo studioso di cui si tratti. Sempre per restare in ambito candidamente deontologico, lo scienziato, nel caso in cui sulla stessa questione abbia affermato a distanza, più o meno lunga, di tempo “verità scientiche” assai distanti, per non dire opposte, tra loro, dovrebbe sentire il noto obbligo morale di spiegare, pur in maniera sommaria, ma almeno verosimile, i motivi che lo hanno indotto ad una tale inversione dommatica a 180 gradi: che si tratti di nuove emergenze in ambito di ricerca, piuttosto che di serrata e, si immagina, tormentata rielaborazione personale sullo stesso argomento. In questo paese, sia quello “reale”, sia soprattutto (ma solo per motivi di maggiore visibilità mediatica) quello “legale”, è ormai pratica diffusa, per non dire vero e proprio senso comune, quello per cui si può passare tranquillamente ed impunemente da destra a sinistra (più spesso il contrario), dal bianco al nero (con una particolare frequentazione, in queste transumanze, per le zone grige, poichè spesso le più nutrienti, oltrecchè le più facilmente evacuabili in caso di bisogno), senza preoccuparsi di fornire particolari motivazioni di forma, essendo quelle di sostanza note e, nei fatti, condivise dai più: che si tratti di un posto alla crapulenta, orgiastica, eterna tavolata delle consorterie politico-economiche (di ogni colore), o, a seconda del peso del soggetto in questione, di un posto sotto quella tavola, a razzolare le briciole e gli avanzi del banchetto. Ma uno scienziato questo non può permetterselo; non può permettersi di passare disinvoltamente dal sistema tolemaico a quello copernicano senza spendere una parola di spiegazione, o peggio fornendone di platealmente inverosimili; se no, si potrebbe sospettare che ve ne siano di invereconde, tanto simili nella sostanza a quelli di un qualunque politicante voltagabbana, quanto inconfessabili per l'aura di sacralità scientifica che avvolge il personaggio in questione. Si badi, non si sta certo mettendo in discussione il diritto\dovere di un ricercatore di aggiornare il proprio punto di vista, di rimettersi continuamente in discussione, di revisionare il lavoro svolto e le acquisizioni raggiunte alla luce delle nuove scoperte della ricerca; e nemmeno gli si può chiedere di rimanere fedele nei secoli ad un ideale politico-culturale, ad un soggetto sociale al quale ispirare la sua attività scientifica. Insomma, nessuno sta evocando il martirio formulato da Maccacaro, per cui “.... non è concessa alla medicina nessuna neutralità, nè illusione di averne. Perdersi con il capitale o salvarsi con il lavoro: è l'unica scelta che rimane alla medicina...” È legittimo che un medico o un epidemiologo che ha svolto per anni la sua attività professionale e scientifica “al servizio” dei lavoratori e dei loro sindacati decida di arricchire la sua esperienza di studio e di lavoro, oltrecchè il suo conto in banca, passando ad assistere l'altra parte, quella padronale. E questo discorso oltre che per gli scienziati vale anche per tutti gli altri soggetti portatori di un sapere tecnico all'interno di una società; a partire dai giuristi, più precisamente dagli avvocati. La categoria degli “imprescindibili”, di cui parlava Brecht, di quelli, cioè, che lottano per una vita sempre dalla stessa parte della barricata, è costituita, per definizione, da volontari, da persone che lo decidono liberamente e responsabilmente; il che vuol dire che se qualcuno non se la sente di essere “imprescindibile”, nessuno avrà il diritto di condannarlo. Chi scrive, per conto suo, da tempo ormai non si sente più tale; in ogni caso, non lo è mai stato. È per questo che gli imprescindibili, da sempre ma oggi più che mai, sono una splendida, residualissima minoranza. Quello che non è tollerabile è che nelle vicende delle umane mutevolezze e debolezze ne vada di mezzo “la scienza”, la sua credibilità, la sua affidabilità. Quello che non è tollerabile è che uno scienziato che decide di passare armi e bagagli nell'altro campo nei suoi bagagli ci metta pure “le leggi della scienza”, che vengono messe al servizio del nuovo referente sociale, per non dire del nuovo padrone; che degradano, quindi, al rango di un prontuario di difesa sociale, politica o addirittura giudiziaria di quest'ultimo. Una difesa che, formulata su queste basi, diventa un'offesa, l'ennesima, tra le più moralmente, se non materialmente, sanguinose, delle quali i padroni sanno essere capaci. Quello che non è tollerabile è che questi scienziati, per raggiungere quest'ultimo obiettivo, rivendichino la genuinità dei loro studi, l'oggettività delle loro “evidenze scientifiche”, l'inconfutabilità delle loro “rilevazioni”, la neutralità della scienza, della loro scienza, e poi, messi di fronte ad altri contrastanti studi, ad altre demolitorie evidenze, ad un'altra opposta scienza, la buttino sul relativistico, sull'impossibilità di un'unica verità scientifica; riparino su pelose professioni di modestia epistemologica, arrivando a strumentalizzare incolpevoli premi nobel per la letteratura, come Montale, che mai avrebbe immaginato di essere arruolato in un processo penale tra i consulenti tecnici di qualche padrone accusato di omicidio colposo di qualche suo lavoratore dipendente (“non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba è secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”); coltivino il dubbio sistematico, non certo nel senso in cui lo intendeva lo studioso Robert Merton, che ne parlava come di uno dei quattro elementi fondativi dell' “ethos della scienza moderna”, quanto nel senso di dubbio che serve al Sistema, a partire da quel dubbio, da quei dubbi che, opportunamente coltivati e propalati in un processo penale, spesso risultano provvidenziali per ottenere l'assoluzione del committente imputato; alzino cortine fumogene dietro alle quali lasciano comunque intravedere le proprie vergogne morali e, ahimè, anche la vera natura e la vera funzione di tanta parte della scienza ufficiale. Anche di quella a cui ognuno di noi, più o meno quotidianamente, si rivolge per i propri bisogni che necessitano di una risposta scientifica, a partire proprio da quelli sanitari. Sì! Perchè tutto ciò non è tollerabile. Ma accade, spesso. Dunque, bisogna trarne elementi di valutazione sullo “statuto epistemologico” delle singole scienze; su tante acquisizioni “scientifiche” che diamo per scontate, come patrimonio comune; sulla reale possibilità della gran parte della scienza ufficiale di essere utilizzata come strumento di tutela della salute e della vita di ognuno di noi, ma soprattutto delle classi subalterne, dei soggetti più deboli, delle persone in carne e ossa più indifese, per ragioni economiche, sociali, anagrafiche. Se questo è il contesto della scienza, delle scienze, o almeno di tanta parte di esse, a quei soggetti che la patiscono “sistematicamente” sulla loro carne non resta, in tanti casi, che contestarla. Individualmente ma soprattutto collettivamente. È la stessa storia, anche molto recente, di questo Paese come di tutto il mondo ad insegnare che i soggetti deboli, gli “ultimi”, gli oppressi hanno visto materialmente riconosciute forme minime di diritti civili e sociali solo quando essi si sono alzati in piedi e hanno iniziato a lottare insieme, pagando prezzi alti, per quei diritti, anche quando questi ultimi erano già scritti in qualche legge o in qualche codice. Questo deve valere anche per quel vero e proprio diritto che è, che dev'essere l'imparzialità e l'universale utilità e salubrità della scienza, delle scienze, biomediche e sociali, compresa quella peculiarissima forma di scienza che è “la giustizia”. Diritto tanto più incontestabile e cogente poichè chiaramente riconducibile nell'alveo del più ampio e fondamentale diritto all'uguaglianza, formale prima ancora che sostanziale, stabilito nella nostra Carta costituzionale all'art. 3. Ma proprio sulla base di questa consapevolezza, si può tranquillamente affermare che una collettività passiva, rassegnata, indifferente, pavida, una collettività che rinuncia a rinvendicare il proprio sacrosanto diritto all'imparzialità ed all'utilità universale delle scienze è una collettività che a questo diritto ha rinunciato, consapevolmente o inconsapevolmente; si può pacificamente dedurre che una collettività con quelle caratteristiche quel diritto è destinata a non vederselo riconosciuto nei fatti mai. Questo deve essere chiaro a tutti, in primis ai diretti interessati, cioè ai singoli appartenenti alle, tutt'altro che ipotetiche, collettività in questione; si tratti di un gruppo di consumatori in relazione alla nocività di un dato prodotto, di lavoratori (o di loro parenti) esposti a sostanze cancerogene sul posto di lavoro, di abitanti di una città nei pressi della quale vi sia un sito inquinante, uno dei tanti, ecc.... Sia che il danno in capo ad ognuno di questi soggetti sia ancora solo temuto; sia soprattutto, per quanto di più diretta competenza professionale dello scrivente, che il danno essi lo abbiano già patito e, quindi, “chiedono giustizia”. Come nessuno gli ha regalato l'imparzialità e la beneficità delle scienze, a nessuna di queste collettività, a nessuna di queste classi, a nessuna di queste persone nessuno regalerà la giustizia, se essi non si leveranno in piedi, non si uniranno e non lotteranno per averla. Ma prima di tutto, se essi non prenderanno coscienza e responsabilità, prima individuale e poi collettiva. Nè essi potranno seriamente immaginare che qualcun altro lotti al posto loro perchè loro possano avere giustizia; che sia uno sparuto manipolo di volontari di qualche associazione “vicina” in piazza o un ancora più disperato e disperante pugno di avvocati in aula d'udienza. A tacere di ogni altra considerazione, quest'ultima, senza la diretta partecipazione dei diretti interessati, sarebbe una lotta vana. La strada, lunga e tortuosissima, per rendere la scienza, e la medicina in particolare (e la giustizia in parallelo), strumenti di tutela e di promozione della vita e della salute del maggior numero di persone, di quelle oppresse in particolare, passa per la presa di consapevolezza e di responsabilità di queste ultime, in prima persona, individuale e collettiva, in merito al loro rapporto con la scienza e con la medicina in particolare; passa per la rivendicazione da parte di questi soggetti di condizioni di vita e di lavoro meno nocive, meno patogene, più umane; per la richiesta di giustizia quando un loro diritto, quando la loro incolumità, quando la loro vita viene violata, nel duplice senso della punizione dei colpevoli e del risarcimento dei danni; passa, infine, per una nuova stagione di partecipazione popolare alle politiche della sanità, cioè della salute pubblica. Sperando che qualcuno non ritenga di adempiere questi compiti solo guardando in televisione “Elisir” o, al massimo, facendo un'offerta con un sms a “Telethon”. Per riprendere la mirabile conclusione del saggio di Marcello Cini, “il pubblico si trova così di fronte a false certezze che si contraddicono mutuamente senza essere in grado di scegliere fra l'una e l'altra con un'idea anche approssimativa delle poste in gioco. In un modo o nell'altro, qualcosa deve dunque cambiare nel rapporto tra esperti, potere politico e opinione pubblica, sia sul piano culturale che su quello giuridico istituzionale. (....) il coinvolgimento sempre più esteso nel processo decisionale dei soggetti che in un modo o nell'altro saranno investiti delle innovazioni tecnoscientifiche, introdotte a ritmo sempre più rapido nella biosfera per fini determinati e parziali, deve essere l'obiettivo di ogni politica intesa ad affrontare in modo responsabile e previdente le emergenze che l'umanità si trova a dover fronteggiare a scadenza ravvicinata. Credo che questo sia il modo più degno per seguire l'esempio che Giulio Maccacaro ci ha dato con la sua vita di uomo e di scienziato.” (pag. 28) “La scienza non è neutrale, la scienza è di chi la paga, perché pagando si può dimostrare tutto e il contrario di tutto". Luigi Onestini, sindacalista della Solvey di Ferrara. |
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| Postato il 22/04/2007 in IL CONTESTO DELLA SCIENZA |
| Caro Gesù Bambino |
![]() Caro Gesù Bambino, è parecchio che non ti scrivo, o anche solo che non comunico con te, ma adesso devo chiederti, senza frapporre ulteriore indugio, un tuo intervento perché qui giù l’aria si è fatta pesante. In particolare, una grande parte di noi, popolo di Dio, una gran parte di noi poveri cristi ha grossi problemi, di molteplice natura, con la gran parte di quelli, in varia divisa e di diverso grado gerarchico, che parlano in nome tuo; anche se continuiamo a non sapere (e la questione non è proprio irrilevante) quanto parlino realmente per tuo conto. È vero che questa non è proprio una novità nella storia dell’umanità, ma qui si esagera. Volevo, pertanto, caro Gesù Bambino, rivolgerti, modestamente quanto sentitamente, qualche richiesta di intercessione alla rovescia. Una volta ci si rivolgeva ai preti e ai loro superiori perché intercedessero presso la divinità, cioè presso di te; oggi che la gran parte di questi signori, pur continuando a citarti (in verità, sempre meno) nelle loro esternazioni a reti praticamente unificate, nei fatti si sono chiaramente affrancati dalle tue “indicazioni”, come da quelle di chiunque altro non si ponga come più alto in grado nella loro scala gerarchica, vorrei, comunque, che tu tentassi di ricondurli a più miti consigli. In fondo, è sempre grazie a te, grazie al fatto che essi sono, o almeno si affermano, proprietari esclusivi del tuo marchio, che in ogni discussione, in ogni questione, “dal divorzio alla formula uno, dal totalitarismo all’alopecia” (per citare un grande scrittore), hanno sempre la prima e l’ultima parola; anzi, ormai da un po’ di tempo le discussioni le vincono praticamente a tavolino, per abbandono di campo degli avversari. In ogni caso, una cosa è certa: tu sei l’ultima speranza; se non ci riesci tu a rimetterli minimamente a posto, non ci riuscirà più nessuno per decenni. “Proviamo anche con Dio, non si sa mai”, per continuare con le citazioni nobili. Caro Gesù Bambino, dì ai numerosi portavoce vaticani che tu non hai mai proibito ai tuoi seguaci di ridere, neanche di te; che se mandare materialmente al rogo Giordano Bruno fa orrore, e comunque non brucia insieme a lui le sue idee (come nessun rogo è mai riuscito a bruciare nessun’idea), mandare metaforicamente al rogo Fiorello e la Littizetto fa solo ridere. E questo è un classico esempio di eterogenesi dei fini. Caro Gesù Bambino, ricorda ai dirigenti delle scuole cattoliche e ai vertici della CEI che tu hai detto “lasciate che i bambini vengano a me”; ma per far questo non hai chiesto nessun finanziamento pubblico. E ai tempi tuoi non c’era neppure l’articolo 33 della Costituzione. Caro Gesù Bambino, fai realizzare ai porporati d’oltretevere che la parola italiana “pace”, giustamente tanto cara a tutto il popolo di Dio, in latino si scrive “pax” e si pronuncia “pacs”. Nel primo caso vuol dire solo pace, nel secondo anche amore. Caro Gesù Bambino, fai presente ai proprietari dello sterminato patrimonio immobiliare accumulato, sempre ovviamente in tuo nome, dagli enti ecclesiastici che se tu sei stato ucciso su una croce sulla quale stava scritto “INRI”, forse non è il caso che essi fingano di essere massacrati su una croce su cui affiggono la scritta “ICI”. Caro Gesù Bambino, specifica al noto umile lavoratore bavarese della tua vigna che, in quella vigna, ci siamo anche noi altri, solito popolo di Dio. Ma soprattutto che rivestiamo il ruolo degli altri, ovviamente ancor più umili, vignaioli; non quello dei grappoli d’uva. Caro Gesù Bambino, fai comprendere ai responsabili della politica estera dello stato più democratico del mondo, quello Vaticano, che, in Africa come in Italia, cianciare di lotta all’Aids riuscendo a non pronunciare mai la parola “preservativo” significa essere, di fatto, i migliori alleati del virus HIV. Quello, per l’appunto, che porta l’Aids. Caro Gesù Bambino, spiega a vescovi, cardinali e papi che se una donna rivendica la sua autodeterminazione, la sua sessualità, il suo corpo, ella esercita il suo primo, fondamentale, inalienabile diritto umano, non fa peccato; che la scelta di una donna di abortire, per qualsiasi ragione, di regola per quella donna è una scelta lacerante, nello spirito e nel corpo, non una scelta “di comodo”, e che, comunque, l’unico, serio rimedio preventivo a quella lacerazione è la contraccezione. Se no vale il discorso fatto per l’HIV. Caro Gesù Bambino, illustra agli scienziati cattolici specialisti di “bioetica” (che notoriamente è la scienza che studia e pratica quello che è etico secondo il Vaticano) che non si possono onestamente, da un lato, deificare le macchine che tengono in vita artificialmente un corpo che non è più in grado da solo neppure di prendersi l’aria di cui ha bisogno per sopravvivere, contro la volontà della persona che è dolorosamente imprigionata in quel corpo; dall’altro, demonizzare le macchine che possono permettere ad una vita di venire al mondo, in maniera molto meno artificiale, contro la volontà di chi, dal proprio corpo, quella vita vorrebbe far nascere. Caro Gesù Bambino, evidenzia a questi luminari che, in caso contrario, una plateale contraddizione logica del genere verrebbe da molti interpretata in un solo modo: che, cioè, per la chiesa cattolica l’unica scienza buona è quella che non permette ad una persona di disporre liberamente del suo corpo, della sua vita. Caro Gesù Bambino, rammenta ai cattolicissimi e onorevoli compagni di partito di Totò Cuffaro, che vogliono che il medico che ha compiuto quel gesto di estrema e straziante carità di staccare il respiratore artificiale di Piergiorgio Welby sia incriminato per omicidio, che non bisogna vedere la pagliuzza nell’occhio altrui e ignorare la trave nella propria. A maggior ragione, dunque, un pilastro di cemento armato. Caro Gesù Bambino, ribadisci ai capi ed ai capetti della chiesa cattolica che non hanno “perdonato” Welby di aver voluto far cessare, comunque, le sue mostruose sofferenze e non hanno permesso che la sua salma entrasse in chiesa, che uno dei tuoi principali insegnamenti è che bisogna perdonare “settanta volte sette” (per intendere che bisogna perdonare sempre); e che non è cristiano dimenticare così brutalmente quei numeri per ricordarsene immancabilmente solo altri, dei quali peraltro non risulta tu abbia mai parlato, per esempio “otto per mille”. Caro Gesù Bambino, fai capire a tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà che l’unica, imperdonabile colpa di Piergiorgio Welby è stata quella di aver voluto morire come aveva vissuto: ispirandosi al principio della responsabilità individuale, alla luce del sole. Di non aver voluto, cioè, sottostare alla più mortifera e farisaica sottocultura cattolica: quella per cui si può fare tutto ed il contrario di tutto, purchè non lo si dica in pubblico, purchè non si “dia scandalo”. Caro Gesù Bambino, fai capire a tutti noi, ma in particolare ai nostri attuali governanti, cattolici e “laici”, che è drammatico oggi e che sarà tragico in futuro per questo paese e per tutte le migliaia di persone nelle condizioni di Piergiorgio Welby se quella sottocultura rimarrà ancora impunemente a lungo l’etica pubblica di questa indicibile nazione. Caro Gesù Bambino, accetta per Piergiorgio Welby e per tutti coloro che sono nel suo stato la nostra laica, dolente, smisurata preghiera. Grazie. Stefano Palmisano |
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| Postato il 31/12/2006 in CLERICAL HARRASSMENT |
| 12 Dicembre: il vizio della memoria |
![]() Come molti avranno certamente colto dal martellamento mediatico, pari solo a quello relativo al delitto di Cogne, ieri era il 12 dicembre, ossia il 37° anniversario della strage di Piazza Fontana. Credo che il modo migliore per ricordare quella, per molti ormai insignificante, data sia ricordare le parole, straordinarie per coraggio e lucidità, di Gherardo Colombo sull’appendice istituzionale di quella come di tutte le altre stragi che hanno insanguinato il conflitto politico, più precisamente la lotta di classe, in Italia: quell’istituzione intimamente ed esclusivamente italiana che era la “Commissione stragi”. Ovviamente, le note di Colombo (magistrato e consulente della commissione), pur mirabili per acutezza analitica e tensione ideale, rivestono una valenza meramente storiografica, senza che le stesse, in alcun modo, possano esser surrettiziamente, da qualche dietrologo cronico, trasposte nell’attualità politica del Paese. L’Italia, infatti, è ormai retta da un Governo che sta effettuando una radicale ed altrettanto temeraria operazione di rottura con gli antichi metodi ed i vecchi arnesi dell’ordine pubblico scelbian-berlusconiano e di totale bonifica degli apparati della sicurezza, interna ed estera, statale da tutti i soggetti appena sospetti di infedeltà democratica e costituzionale. In tal senso, ed in via meramente esemplificativa, il liberticida e losco governo Berlusconi: 1) aveva mantenuto al suo posto di capo della polizia quell’ineffabile e immortale creatura per tutte le stagioni, per tutti i padroni politici e per tutte le repressioni che risponde al nome di Gianni De Gennaro (nominato, a suo tempo, infatti, dall’ultimo governo di centro – sinistra pre-berlusconiano), anche dopo che la forza dell’ordine da lui diretta si era fregiata della collana di perle genovesi, col diamante, per l’appunto, del massacro della scuola Diaz; 2) aveva promosso a dirigente del Dipartimento Sicurezza del Ministero dell’interno quel tal Roberto Sgalla (recentemente definito dal senatore Cossiga “scagnozzo del capo della polizia De Gennaro”; e già sindacalista del SIULP, il sindacato “democratico” di polizia) che, in qualità di capo dell’ufficio stampa nazionale della polizia di stato, presidiava, la notte tra il 21 e 22 luglio 2001, la Scuola Diaz di Genova, spiegando ai giornalisti, in un’improvvisata conferenza stampa, che i ragazzi che uscivano esanimi, in quelle sorte di body bags da guerra interna, dall’edificio nel quale avevano appena fatto irruzione i mazzieri della P.S., quei ragazzi, per l’appunto, presentavano “ferite pregresse”; 3) annoverava un ministro dell’interno, Scajola, che, in parlamento, aveva apertamente rivendicato la mattanza di Genova, assassinio di Carlo Giuliani compreso; 4) aveva nominato direttore del Sismi (il servizio segreto militare) Nicolò Pollari, il quale, tra le tante gemme di limpidezza, democrazia e fedeltà costituzionale del suo operato, poteva vantare quello che secondo la Procura di Milano è il concorso con (ma, forse, sarebbe il caso di dire il grazioso servizio reso a) gli agenti Cia nel rapimento dell’imam Abu Omar a Milano, ossia in territorio italiano, reato per il quale, per l’appunto, l’Autorità Giudiziaria su citata ha chiesto qualche giorno fa il rinvio a giudizio del prestigioso servitore dello stato. Con riferimento alle stesse questioni, lo si ripete estratte solo a titolo di riduttivo esempio, a fronte di questi comportamenti torbidi del passato governo di centro - destra, dunque antidemocratico, il nuovo esecutivo e la nuova maggioranza di centro – sinistra, dunque democratici: 1) hanno prontamente sostituito il vecchio e compromesso capo della polizia, Gianni De Gennaro, con un nuovo funzionario di provata fede costituzionale e democratica che solo per un tiro del destino baro e comunista porta lo stesso nome e cognome del suo predecessore; 2) idem; 3) hanno coraggiosamente relegato il reazionario Scajola ad un ruolo di infimo rango, quale la presidenza del COPACO, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, con il voto unanime di tutti i commissari, anche quelli dei partiti che, coerentemente, invocano una commissione d’inchiesta su Genova, in particolare sulla tonnara della Diaz, o meglio “sulla linea di comando che ha deciso quei comportamenti nelle piazze, alla scuola Diaz e nella caserma Bolzaneto” (G. Russo Spena). In tal modo, uno dei responsabili della stessa linea di comando viene eletto alla presidenza di una commissione che dovrebbe vigilare, per l’appunto, sui servizi segreti, sulla sicurezza e sui segreti di Stato. Quando si dice un paese fondato sui conflitti d’interesse; 4) hanno immediatamente (dopo soli sette mesi da quando sono andati al governo, dopo un avviso di garanzia per concorso in sequestro di persona del diretto interessato e qualche giorno prima della prevedibile richiesta di rinvio a giudizio) rimosso il capo del Sismi, Pollari, nominandolo, però, astutamente, in contemporanea, Consigliere di stato alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. L’Italia riparte! Fasano, 13\12\2006 Stefano Palmisano
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| Postato il 14/12/2006 in MEMORIA INDIVISA |
| La verità in camicia |
![]() In uno dei suoi tanti memorabili films, Totò impersonava il pittore Scorcelletti che dipingeva solo quadri di altri autori; li copiava. Infatti, si definiva “copista”. Nel film, il maestro Scorcelletti viene incaricato da un incallito truffatore, il conte Raoul La Spada (Mario Carotenuto), di copiare la nota “Maya desnuda” di Goya, con una piccola variante: la Maya di Scorcelletti dovrà risultare decisamente più pudica di quella del pittore spagnolo, dato che le proprie grazie dovranno essere coperte da una camicia. In pratica, il maestro Scorcelletti realizza “la Maya in camicia”. Il fine del committente del dipinto è quello di creare un’opera “postuma” di Goya, la Maya in camicia, per l’appunto, assolutamente sconosciuta; fingere un casuale ritrovamento nel suo castello e poi rivenderla a qualche collezionista miliardario ad un prezzo spropositato, ovviamente in quanto opera del Goya, tanto più preziosa quanto ignota a tutti fino al momento del rinvenimento. Per rendere più credibile la messinscena, il furfante non manca di coinvolgere nel piano anche un noto critico d’arte, il prof Montiel (impersonato dal grande Louis De Funes) in buona fede ma sprovvedutissimo, assegnandogli l’onere e l’onore di certificare l’autenticità del nuovo Goya. Il professore abbocca in pieno, rinvenendo, a suo dire, nel dipinto tali e tante tracce della stessa mano dell’autore della Maya desnuda da fargli giurare in tutte le sedi pubbliche che gli vengono appositamente messe a disposizione che si tratta di un autentico, inconfondibile Goya, e che, dunque, si tratta di una scoperta sensazionale per l’intera storia dell’arte. Ieri sera, Milena Gabanelli ed il suo Report (splendidi organismi geneticamente immodificabili nelle piantagioni di ogm dell’informazione di stato) ci hanno proposto una nuova ricostruzione “alternativa” dell’11 settembre, tanto sconvolgente quanto convincente, anche e soprattutto perché proveniente dagli stessi Stati Uniti, allungando così ulteriormente la già lunga ed esecrata lista nera dei “complottisti”, dato che, oltre allo stesso Report, vi si deve aggiungere una moltitudine di giornalisti, docenti e cittadini statunitensi. Alla luce di questo ennesimo documento, “l’evento che ha cambiato il mondo”, quello dopo il quale “nulla mai più come prima”, “l’attacco alla civiltà occidentale” assume sempre più le vesti che gli sono storicamente consone: una criminale, sanguinaria, apocalittica patacca. Una patacca costata quasi tremila morti innocenti l’11 settembre a New York e centinaia di migliaia di altri morti, altrettanto innocenti, fino a tutt’oggi, in giro per il mondo. Una sorta di Maya in camicia della politica e, ormai, anche della “cultura” internazionale del terzo millennio; con il ruolo del conte La Spada che viene giocato dai teorici neo-con del “Nuovo Secolo Americano”, i quali danno mandato agli Scorcelletti di turno di copiare, adattandola alle circostanze ed alle esigenze del momento, una delle tante auto-provocazioni che hanno costellato la storia della politica estera USA nel vecchio secolo americano, prima e dopo Pearl Harbour. Non sappiamo ancora, e probabilmente non sapremo mai, chi ha veramente rivestito i panni del maestro Scorcelletti nella tragica bufala delle Torri gemelle, in quella del Pentagono ed in quella dell’aereo caduto in Pennsilvanya; ma non è certo l’aspetto più importante della vicenda. In compenso, abbiamo iniziato a capire già pochi mesi dopo quali erano le reali finalità della rappresentazione: quando la Unocal, società petrolifera americana è finalmente penetrata in Afghanistan al seguito delle truppe “multinazionali” che avevano appena invaso un paese sovrano, che non si capiva bene di cosa fosse colpevole in relazione alle stragi dell’11 settembre; quando la Halliburton, società, “vicina” al vicepresidente Cheeney, si è aggiudicata il grosso degli appalti della ricostruzione e delle forniture delle forze armate americane, dopo essersi insediata alla ruota dei marines in un altro paese indipendente, l’Iraq, invaso e massacrato per ragioni ancor più improbabilmente riconducibili all’ “attacco all’America”. E probabilmente continueremo a scoprirlo in un futuro assai poco remoto. Ma, soprattutto, sappiamo chi fa, in questa tragicommedia, la parte del prof Montiel, quello che aveva certificato il Goya, dissertando sull’inconfondibilità del tratto del maestro spagnolo: sono tutti quegli intellettuali, quegli esperti, quegli opinion makers, anche e soprattutto democratici, per non dire “di sinistra”, che hanno bevuto tutta d’un fiato la verità ufficiale della Casa bianca, masticandola e rimettendola in circolo in versione politicamente corretta, con qualche implorazione a Bush e soci sulla non inevitabilità della “guerra di civiltà” e, come massima espressione di coraggio intellettuale, con qualche pregnante invito al “dialogo tra le culture”. Sono coloro che si sono uniti al coro delle voci bianche, praticamente eunuche, che ripeteva ossessivamente il temerario refrain “siamo tutti americani” e che ci hanno spiegato perché, se siamo democratici, non potevamo non dirci tali. Sono quelli che hanno occupato le sale-convegni, sversato fiumi d’inchiostro, inondato le televisioni, i cinema, i teatri per illustrare, rimanendo seri, “le conseguenze dell’11 settembre”: nella politica internazionale, nel rapporto tra le culture e le religioni, “nella percezione e nel rapporto con l’altro”, nella letteratura, nell’arte. Sono coloro che hanno irriso, e continuano ancora a farlo, tutte le ricostruzioni “complottiste” dell’11 settembre, perché è un modo banale, manicheo, ossessivo, reazionario di fare ricerca storica, ma anche cronachistica; perché un evento così grande non può avere cause così svilenti, perché così non si coglie “il messaggio tragico che la parte più oppressa del pianeta manda a quella più opulenta”…. Come il prof. Montiel aveva asseverato la Maya in camicia, costoro hanno avallato la Verità in camicia. Un camicia di forza. Non sappiamo se lo abbiano fatto più per conformismo, più per subalternità culturale, più per viltà intellettuale, più per pura imbecillità. Sappiamo che è l’ennesima, esiziale forma di tradimento dei chierici di sinistra. Nel film di Totò, quando il prof. Montiel scoprì di essere stato, suo malgrado, complice inconsapevole di una truffa colossale, tentò un macchiettistico suicidio, gettandosi in un pozzo; il suicidio, ovviamente, non andò in porto ed il docente si limitò a ritirarsi dalla vita pubblica. Le legioni di emuli cattedratici del prof. Montiel, nella vicenda dell’11 settembre, dovrebbero avere lo stesso tragicomico sussulto di dignità che aveva nel film il loro modello originale; dovrebbero ritirarsi in punta di piedi dalla vita pubblica dopo aver tentato il suicidio. Ma non un suicidio vero: un suicidio per finta, macchiettistico. Come loro. Fasano, 25\9\2006 Stefano Palmisano “Cos'altro dimostra la storia delle idee, se non che la produzione intellettuale si trasforma assieme a quella materiale? Le idee dominanti di un'epoca sono sempre state soltanto le idee della classe dominante.” (K. Marx – F. Engels) “ Intellettuali d’oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello, che bastan le mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me, senza lezione.” (F. De Andrè) |
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| Postato il 25/09/2006 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| Astensione degli avvocati: io no. |
Forse lo strumento del decreto legge non era il più idoneo. Non so quanto il conto corrente fiscalizzato e il divieto dell’uso dei contanti nei pagamenti ai professionisti serviranno seriamente a combattere quel bubbone, il primo e più corrosivo, del tessuto economico, ma ancor prima culturale, del Paese che è l’evasione fiscale; non so, cioè, quanto il mezzo sia realmente adatto al fine che persegue o dice di voler perseguire. So, però, che l’evasione fiscale è, per l’appunto, il più antico e letale cancro della finanza pubblica italiana, e quindi dell’intera organizzazione socio-economica del paese, oltrechè un specchio fedelissimo dell’etica pubblica di questo popolo; un bubbone, dunque, la cui incisione non poteva non essere in cima alle priorità d’intervento di un governo che avesse velleità minimamente riformatrici sotto il profilo sociale, per non dire appena moralizzatrici. Sospetto che tanti strali avvelenati lanciati al mezzo, provenienti dalle parti più disparate della società (ma, di solito, tutte “interessate”, o meglio “controinteressate”, allo stesso), celino quantomeno una sottovalutazione, se non proprio un’avversione al fine. Non sono in grado di valutare quanto fondamento abbiano le critiche, anche più socialmente “generose”, rivolte al provvedimento, previsto dal c.d. “decreto Bersani”, di abolizione dei minimi tariffari per i professionisti, come quella per cui così facendo si creerebbe una giungla di prezzi e prestazioni, nella quale spadroneggerebbero le neonate grandi corporations professionali ed i giovani, o comunque più deboli, professionisti verrebbero cannibalizzati. So, però, che la gran parte di queste nobili posizioni proviene da pulpiti sulle cui intenzioni democratiche, per non di solidarietà sociale, si farebbe assai fatica a giurare. In questo paese, ormai, le professioni, come la gran parte delle altre attività socio-professionali che contano, non sono solo chiuse con i lucchetti, come dice Gian Antonio Stella; costituiscono delle vere e proprie cittadelle fortificate e circondate da fossati con i coccodrilli. Sono le fortezze del privilegio castale, delle caste più varie, ma soprattutto della trasmissione di attività economiche e imprenditoriali, di ruoli e studi professionali, insomma di posizioni e gerarchie sociali per linea di sangue. Tutti gli studi demografici in questo paese, ormai da anni, denunciano una società nella quale la mobilità sociale si è praticamente azzerata; una società nella quale il figlio di un notaio ha eccellenti probabilità di fare il notaio e, in compenso, il figlio di un operaio ha enormi chances (quando gli va bene) di diventare egli stesso operaio; una società che diventa ogni giorno più vecchia e sclerotizzata non solo sotto il profilo anagrafico, ma anche e soprattutto sotto quello del mancato ricambio nei suoi posti di responsabilità: mancato ricambio di intelligenze, di persone, di aria. Fatto salvo, per l’appunto, il ricambio che deriva per successione dinastica. Tutto questo accade in un paese nel quale, “nel dibattito politico-culturale”, non si articola una proposizione di senso compiuto se prima non si fa una solenne professione di fede nei valori del liberalismo e della meritocrazia. Ancora una volta, in questo paese, la situazione è drammatica ma non è seria, per riprendere il grande Ennio Flaiano. Chi scrive questa professione di fede non l’ha mai fatta, specie quella “di liberalismo”, ma questo non vuol dire affatto che preferisca quella specie di grottesco e mortificante neo-feudalesimo che si è ricreato nella vita socio-economica del paese. Gli ordini professionali spesso, troppo spesso, dietro il manto polveroso di parole come “decoro delle professioni”, “non riducibilità della prestazione professionale a merce”, sono i lucchetti che sbarrano le porte d’accesso ai ruoli dirigenziali di questa società ai figli di nessuno, i coccodrilli a guardia della cittadella del privilegio familistico, l’emblema della società immobile, chiusa. L’astensione indetta dagli organismi di categoria degli avvocati per i prossimi giorni, indipendentemente dalla specifica, principale questione dell’abolizione dei minimi tariffari (su cui si può discutere), reca impresse su di sé le stimmate della difesa a riccio delle prerogative di una corporazione, di questa corporazione, così com’è oggi: con le sue barriere verso l’esterno ed al suo interno. È una posizione che costituisce l’ennesimo muro alzato contro la stessa mera speranza di una società appena più aperta, più ugualitaria, sotto il minimalistico aspetto dell’uguaglianza di opportunità per tutti, più giusta di quella attuale. Per questo non posso condividere quest’astensione. Per questo non vi aderirò. Fasano, 18\9\2006 Avv. Stefano Palmisano IL SOTTOSCRITTO FRANCESCO VERGINE, NEL PIENO POSSESSO DELLE SUE MODESTE FACOLTA' MENTALI, DICHIARA DI CONDIVIDERE LE CONSIDERAZIONI DELL'AVV. PALMISANO (CIOE' STEFANO) ESPRESSE IN QUESTA E-MAIL. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE STATO TURBATO DAL TROVARSI IN LINEA COL PENSIERO DEL CITATO PALMISANO PER LA PRIMA VOLTA DAL 1987. SI IMPEGNA TUTTAVIA A DISSENTIRE DALLE SUE PROSSIME DICHIARAZIONI SE ESSE SARANNO NUOVAMENTE PERMEATE (COME TUTTO FA SUPPORRE) DALLA SUA CELEBRE PROSOPOPEA VETERO MARXISTA ALIENA DAL CONTESTO SOCIOCULTURALE IN CUI IL RESTO DELL'UMANITA' E' COSTRETTA A GALLEGGIARE. CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE IN SEDE CIVILE E PENALE CHE QUESTE AFFERMAZIONI POSSONO COMPORTARE, COLGO L'OCCASIONE PER SALUTARE DISTINTAMENTE: STATT BUN. FRANCESCO VERGINE > Caro Stefano, > nella doverosa quanto spontanea premessa sul fatto che leggerti è sempre un piacere ed un - parziale - risarcimento alle innumerevoli ferite quotidianamente inflitte alla lingua italiana (diventa sempre più raro trovare avvocati che scrivano così bene, specialmente tra i penalisti - cui già da ora chiedo venia), entrando nel merito della tua enunciazione adeguatamente motivata dalla tua assolutamente legittima posizione, mi sento, dopo un'accurata (per quello che sono le mie possibilità)riflessione di dichiarare di non condividerla, per cui: IO Sì, ma , più che a malincuore, con immenso scetticismo. > Scetticismo che nasce da un'assoluta sintonia, per farla breve, con le tue denunce riflessioni sui < > Caro Stefano, urgono altre strade, e ove possibile, altre idee. > Con imperituro affetto, > Mino CAVALLO > > Ciao Stefano, sono perfettamente d'accordo con te. Gli scioperi vanno fatti quando sono messi in pericolo i diritti dei lavoratori, ma in questo caso, forse, ad essere in pericolo sono i privilegi di alcuni, forse proprio di quelli che stanno meglio. Al momento non vedo altra strada che quella delle liberalizzazioni di tutti i settori ecomonico-professionali del paese. Probabilmente potrebbero esserci anche altre e diverse soluzioni, ma, innanzi tutto, è necessario procedere con la riduzione dei privilegi di chi si arricchisce sempre di più togliendo al resto della collettività. Cercare di combattere (come hai detto tu) il "neo-feudalesimo" credo sia di di primaria e vitale importanza per il futuro della nostra società. La società è ricca quando la ricchezza è ben distribuita, non quando si concentra nelle mani di pochi eletti e protetti. Ti auguro una buona settimana. Sebastiano.
Anche se non sono tuo collega, come iscritto all'Albo dei praticanti avvocati sono solidale con la tua scelta anticorporativa. Saluti, Leo Monopoli leomonopoli@alice. Astensione avvocati: IO SI Per (una tantum capita anche a me di pensare ai miei "inesistenti interessi") un mero, spregevole, egoistico motivo: sposo una posizione che non condivido, ma che è l'unica che possa garantirmi una autotutela. Mi spiego: tutto quello che Tu argomenti è perfettamente sottoscrivibile.......ma, tra le tante aberrazioni che il famigerato "decreto Bersani" è riuscito a sortire, ve ne è una di singolare: HA COMPATTATO I MOLTEPLICI E SVARIATI, OLTRECHE' VARIEGATI INTERESSI DELLA CLASSE FORENSE!!!!!! Il che, al solo pensarci, mi fa venire la pelle d'oca!!!!!! Il sottoscritto, tanto per metterci giustamente la faccia (come sempre fai Tu) e non parlare in astratto si trova in questo momento a costruire barricate, che so, assieme allo studio ........diresTi tu: " ottimo motivo per non trovarsi sulle medesime posizioni!!!!!". Probabilmente è vero anche questo, ma io guardo il problema da un'altra posizione: NON E' FORSE QUESTA "CAPACITA'" DEL CONTESTATISSIMO DECRETO, OSSIA QUELLA DI SCATENARE CONTEMPORANEAMENTE DISSENSI "REAZIONARI E PROGRESSISTI" A RENDERE OPPORTUNA UNA APRIORISTICA CONTESTAZIONE?? E poi, caro Stefano, in osseuio alla mia sincerità, Te la dico tutta: ho così poche udienze da presensiare in questo periodo, che sciopero o non sciopero, la mia assenza dalle aule di giustizia soggiace a ben altri motivi sostanziantisi nella mancanza di lavoro. La mia quindi, per dirla col linguaggio egli Avvocatoni ( dei quali mi onoro di NON farne parte) è una adesione allo sciopero formale ma non sostanziale.........anzi, io sciopero "per causa di forza maggiore"!!!!!!! AH AH AH AH AH AH AH AH AH Avv. Angelo Antonio Rapanà
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| Postato il 18/09/2006 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| Stragi asimmetriche, crolli infiniti |
![]() Quando cesseranno di caderci addosso gli innumerevoli calcinacci delle due torri? Quando si diraderà definitivamente l’inesauribile (anche perché costantemente alimentata) cortina di fumo e polvere che avvolge, ormai da cinque anni, un pezzo del pianeta, tanto minoritario oggettivamente quanto totalitario nella sua percezione, ma soprattutto nella sua autopercezione? Quando finirà l’ottundente moviolone del crollo delle torri gemelle? Non voglio chiedermi come mai un allievo, particolarmente tardo di comprendonio, di un corso di volo si impadronisca di un Boeing da 100 tonnellate e riesca a fargli fare evoluzioni degne di una pattuglia acrobatica, fino a farlo schiantare contro un grattacielo nel cuore di New York. Voglio fingere di non cogliere la lieve contraddizione di un’aviazione militare che spadroneggia nei cieli del mondo, anche e soprattutto di quelli di altri paesi, da Ustica a Belgrado, dal Cermis a Baghdad, e che poi non riesce ad intercettare in un arco di oltre due ore nessuno di quattro aerei della propria consorella civile dirottati sulla testa delle più nevralgiche metropoli americane. Voglio rimuovere la strana coincidenza per cui l’immagine del crollo di due torri, asseritamente dovuto all’impatto con le stesse di due aerei, presenti al suo interno, curiosamente, gli “squibs”, gli sbuffi di cemento tipici delle cariche esplosive che si usano nelle demolizioni controllate. Né intendo pormi una sola delle oltre cento simili domande che l’Associazione Familiari delle Vittime dell’11 settembre ha posto pubblicamente al governo statunitense senza ricevere alcuna risposta. Voglio sviluppare alcune brevi considerazioni partendo da un’ipotesi surreale: che quello che è accaduto l’11 settembre di cinque anni fa corrisponda realmente a quello che ci hanno raccontato, spiegato, inoculato in questi cinque anni. Voglio credere che quello di New York e di Washington sia davvero il più devastante attacco terroristico mai portato dall’esterno allo stato americano. Ma, se anche mai così dovesse essere, non si potrebbe non chiedere e chiedersi quale sistema metrico della vita umana, delle vite umane sia ormai stato capillarmente imposto nelle nostre società “democratiche”, se le stesse televisioni, gli stessi giornali, gli stessi “opinionisti” che sganciano in serie, ormai ogni 11 settembre, compunti e bellicosi commenti sui quasi tremila morti delle torri gemelle – “crimine contro l’umanità”, “atto di guerra contro la civiltà” -, sono gli stessi che un anno fa hanno pietosamente rimosso il sessantesimo anniversario di un altro evento (quando non hanno pelosamente giustificato l’evento stesso) non proprio benemerito nella storia dell’umanità, tenendo conto che è costato qualche centinaio di migliaia di morti subito (a tacere di quelli successivi), come le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Se sono gli stessi che, meno di un anno fa, hanno oscurato un altro (tra gli innumeri) olocausto, assai più vicino a noi nel tempo, di un popolo lontano, quale quello degli uomini, delle donne e dei bambini di Falluja, fatti bersaglio del fosforo bianco e di ogni altro pestifero strumento di morte su scala industriale. Eventi nei quali non era “la grande nazione americana” a vestire propriamente i panni dell’aggredito in casa propria, ma erano i suoi governanti a rivestire quelli, che storicamente si confanno loro assai di più, di sterminatori di altri popoli; almeno di quelli, per le ragioni più varie, refrattari al suo dominio imperiale su scala planetaria. E di ecatombi analoghe, più o meno vicine nel tempo, la storia del democratico occidente, in particolare quella del sedicente faro mondiale della democrazia e della libertà, è zeppa; a livello fondativo, a partire dal genocidio primigenio dei nativi. Ciononostante, almeno da cinque anni, gli stermini gettonati nella “informazione” e nella cultura (dalla letteratura al cinema al teatro), insomma nell’immaginario collettivo di questo minoritario pezzo di mondo che sta a cavallo della parte settentrionale dell’Oceano Atlantico, sono solo quelli nei quali una parte di abitanti di questa porzione di mondo ha avuto la parte di vittime; in particolare, la shoà, il tremendo genocidio degli ebrei (per mano, peraltro, di massacratori di purissimo conio occidentale), e, per l’appunto, di tutt’altro segno e scala, la strage dell’11 settembre. Questi orribili crimini hanno avuto conseguenze immediate, in chiave di politica internazionale: il primo è stato la causa determinante della creazione di uno stato illegittimo nei suoi fondamenti - perché istituito, senza alcuna seria ragione storica, sulla terra e sulla pelle di un popolo, quello palestinese, che non aveva alcuna responsabilità di quel crimine – oltrechè governato per sessant’anni in maniera più o meno criminale nei confronti di quell’altro popolo; l’orrendo crimine delle due torri, invece, è stato posto a base di atti “di risposta” ancora più criminali, come solo possono essere due guerre di aggressione (fino ad oggi) perpetrate scientificamente da uno stato incommensurabilmente più forte nei confronti di due stati e soprattutto di due popoli, quello afgano e quello iracheno, tanto innocui quanto innocenti rispetto all’accusa ufficiale. Entrambi questi, pur tra loro diversissimi, stermini presentano, tuttavia, ai giorni nostri e nelle società nostre, un’ulteriore serie di effetti, o meglio, è l’uso e l’abuso mediatico degli stessi che dispiega questi effetti: le apposite giornate della memoria (per come progressivamente evolute nella loro gestione materiale, se non proprio per come inizialmente ideate), le ricorrenti, martellanti commemorazioni, la debordante produzione artistica sull’uno o sull’altro degli eventi producono, in maniera non è dato sapere fino a che punto involontaria, verso l’esterno una fatale percezione dei popoli medio-orientali, arabi in specie, quantomeno come sospetti (non c’è giornata della memoria, ormai, che non si risolva nel vibrante allarme finale sul presunto rinascente antisemitismo e, dunque, sul preteso “accerchiamento” e sui “rischi per la sopravvivenza” di Israele; come se i lager li avessero creati i Palestinesi); verso l’interno, ossia nelle nostre società, l’imponente apparato mediatico che seleziona e seziona chirurgicamente genocidi, stragi e morti, tra quelli che meritano i primi piani e quelli che, invece, sono destinati a rimanere sullo, sfuocatissimo, sfondo, suscita la commozione mirata, l’indignazione selettiva, la conoscenza distorta, la coscienza irreggimentata. È un vero e proprio ricatto delle “vittime che contano”, non certo nel senso che ne siano artefici le povere vittime, che come tutte le vittime innocenti meriterebbero anzitutto un sincero dolore ed un pietoso rispetto, ma nel senso che le stesse vengono gettate nel tritacarne mediatico non certo per onorarle e per conoscere seriamente le cause e gli autori delle terribili morti, ma per tutt’altri, inconfessabili fini. Sono “vittime che contano” perché sono come noi: bianchi, occidentali, normali. È un ricatto perché toglie a tutti noi la libertà di pensiero, la memoria, la dignità civile, l’aria. Così nessuno più ricorda che oltre all’11 settembre 2001, quello “ufficiale”, c’è un altro 11 settembre: quello del 1973, in cui “la grande nazione americana” non fece la parte della vittima, bensì furono i suoi governanti a fare, ancora una volta, la parte dei carnefici; la vittima fu la stragrande maggioranza del popolo cileno ed il suo presidente democraticamente eletto, Salvador Allende. Così nessuno più ricorda che la guerra di aggressione all’Afghanistan è stata mossa senza che si sia mostrato al mondo da parte dei suoi autori uno straccio di prova sulle reali responsabilità dello stato afgano (del popolo non è neppure il caso di parlarne) nella strage delle due torri. Ed oggi un governo di centrosinistra decide di lasciare i militari italiani a combattere quella guerra al fianco di chi l’ha perpetrata. Bisognerebbe provare a rompere questo circuito infernale di distorsione della verità, di estorsione del consenso, di manipolazione delle coscienze. Ma non lo farà nessuno. L’agenda delle priorità ce l’hanno saldamente in mano lorsignori e non si vede in giro alcuno che voglia realmente provare a strappargliela di mano. Se fosse per i fassini e per i bertinotti, lorsignori non avrebbero neppure necessità di munirsi di un’agenda per dettare le priorità politico-culturali; gli basterebbe un block-notes. Ci vorrebbe qualche intellettuale, di quelli che una volta servivano a disvelare gli inganni del potere, a denudare il re. Oggi, quei pochi che non sarebbero disposti a disegnare, dietro lauto compenso, per il re le mutande più inverosimili, per foggia e dimensioni, pur di coprirne le vergogne, sono confinati o autoconfinati nelle terre senza mass media. Ci aspettano ancora molte celebrazioni dell’11 settembre. Fasano, 13\9\2006 Stefano Palmisano “Lasciate almeno l’ignoranza, che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, che quasi fatalmente chi ama troppo l’informazione oltre a non sapere niente è anche più coglione. [.…] C’è un’aria, un’aria, ma un’aria che manca l’aria. ” (Giorgio Gaber) “La sinistra italiana che conosciamo è morta. [….] Hanno raggiunto un grado di subalternità e soggezione non solo alle politiche della destra ma al suo punto di vista e alla sua mentalità nel quadro internazionale e interno”, (Luigi Pintor) |
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| Postato il 13/09/2006 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| Il ricatto della shoà |
![]() Libano, un problema di coscienza |
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| Postato il 23/08/2006 in POLEMICHE DI DIGNITA' |
| Che paese siamo? |
“Perché siamo caduti così in basso? [….] Come abbiamo consentito che andasse al potere un uomo come Berlusconi? Che diavolo di paese siamo?” Questo è il grido di “disperazione sociale”, come egli stesso affermava, che lanciava nel suo ultimo libro, “Ahi serva Italia”, ai suoi concittadini Paolo Sylos Labini, un uomo che, almeno per quello che ha detto e scritto negli ultimi anni della sua vita, rappresenta il classico esempio di “straniero morale” rispetto al senso comune e, soprattutto, all’etica pubblica di quella peculiarissima entità socio-politico-culturale che è il popolo italiano. Qualità che, ovviamente, onora assai Sylos Labini, molto di meno il popolo italiano. Quelle domande ferali (per le risposte che contengono in sé) possono tranquillamente esser trasposte nel campo del referendum costituzionale che si svolgerà il prossimo 25 e 26 giugno. Perché siamo caduti così in basso? Come abbiamo consentito che la Costituzione nata dalla lotta e fondata sul sacrificio di decine di migliaia di uomini e di donne dell’avanguardia civile più degna e diffusa di questo paese fosse sanguinosamente ferita e impunemente svillaneggiata, insieme ai suoi fondatori, da un soggetto come Calderoli, la cui sola esistenza costituisce un enigma inestricabile per chi si interroga sull’origine dell’uomo, costituendo egli una negazione in termini sia per i teorici dell’evoluzionismo, poiché questo essere in camicia verde dimostra che non tutti gli umani rappresentano un progresso rispetto ai primati, sia per i seguaci del creazionismo, di quelli, cioè, che affermano che l’uomo è stato direttamente creato da Dio a sua immagine e somiglianza, giacché neppure il testo sacro più terrorizzante e teratogeno giungerebbe ad ideare una divinità che avesse una pur remota somiglianza con l’immagine di Calderoni? Insomma, per riprendere le disperate e disperanti parole di Paolo Sylos Labini, che diavolo di paese siamo? Perché, comunque vada il referendum costituzionale, il fatto che un popolo venga chiamato a decidere delle sorti della sua Carta fondativa, della sua Costituzione, di questa Costituzione, in seguito ad una “riforma” congegnata in una baita di montagna, tra un grappino ed un altro, da giureconsulti del prestigio di Nania (condannato in primo grado per gli abusi edilizi della sua villa a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia), D’Onofrio ed il già citato Calderoli, ed approvata in parlamento dal partito di Gianfranco e Daniela Fini, nonchè di Salvo Sottile, nomi che hanno temporaneamente rubato la scena del rigore morale e del senso dello stato ad altri ancor più noti e chiarissimi statisti come Berlusconi, Dell’Utri, Previti, Schifani, Cuffaro ecc…., non v’è dubbio che costituisce per la Costituzione di quel paese, per questa Costituzione, il più umiliante degli oltraggi e per quel paese, ahimè per questo paese, il più vergognoso dei marchi d’indegnità civile. Se, però, s’ode a destra lo squittio sempre più assordante dei mille nuovi roditori della Carta, a sinistra rispondono fiochi, se non proprio ammiccanti, miagolii di quella sterminata legione di salottieri gatti grigi e bipartisan, ormai geneticamente più propensi ad “avviare percorsi costituenti” con i topi, specie quelli più grossi, che a prenderli. Si tratta della gran parte del ceto politico del centro-sinistra e dintorni, la parte che contribuisce a formare quella che Marco Travaglio definisce “la Casta”, quell’organismo politico-istituzionale ormai strutturalmente trasversale “agli schieramenti”, che condivide sostanzialmente obiettivi, pratiche politiche, e, soprattutto, parole, opere ed omissioni. A tacer d’altro. Quel ceto politico è composto da quelli che da sempre ri-fuggono da qualsiasi battaglia politica che trascenda quelle, epiche, che si svolgono a Porta a porta o, quando proprio non ne possono fare a meno, come nel caso di questo referendum, tengono i toni dello “scontro” non bassi, ma sotterranei; con la motivazione ufficiale che, a combatterle, ci sarebbe il serio rischio di perderle, e con la motivazione reale che, a combatterle quelle battaglie, ci sarebbe il rischio di vincerle. Come nel caso di questo referendum. Sono quelli che ci hanno risparmiato la perla finale del voto a favore di questa riforma scellerata, ma tanto infaticabilmente hanno seminato negli anni scorsi perché il governo Berlusconi-Calderoli portasse a casa questo fior di raccolto istituzionale, a partire da quell’alluvione di semi geneticamente modificati e modificanti che è stata la cosiddetta “Bicamerale”, non a caso presieduta dal massimo dei creatori del grottesco politico-istituzionale. Ma, soprattutto, sono quelli che, al posto di spendersi risolutamente per far vincere il referendum che può spazzar via la madre di tutte le leggi vergogna, hanno già annacquato, se non proprio annegato, il loro “No” nel lago stagnante e torbido dei se e dei ma, ambiente naturale di quelle ibride e sinistre (solo nel senso di inquietanti, non in altro) creature che sono gli uomini-inciucio. “Che diavolo di paese siamo?”, si chiedeva Paolo Sylos Labini. Il 25 e 26 giugno abbiamo la possibilità di dimostrare, una volta tanto, che siamo un paese che vive come momenti gravi della patria non solo quelli seguenti ad un pareggio della nazionale di calcio ai mondiali e che, in quei momenti, sa essere appena più dignitoso non solo dei suoi “vecchi” governanti, ma anche di tanti di quelli “nuovi”. Fasano, 19\6\2006 Stefano Palmisano |
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| Postato il 22/06/2006 in POLEMICHE DI DIGNITA' |