SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»
Missione a Brindisi Audizioni svolte presso la prefettura di Brindisi Resoconto stenografico
SEDUTA DI LUNEDI` 26 SETTEMBRE 2005
PALMISANO. Sono l’avvocato Stefano Palmisano ed intervengo in qualita` di rappresentante di Medicina democratica.
Abbiamo depositato presso la Segreteria della Commissione una memoria relativa agli aspetti sanitari ed epidemiologici del petrolchimico in Provincia di Brindisi. Intendiamo sottoporre all’attenzione della Commissione alcune brevissime considerazioni su aspetti piu` strettamente processuali, giuridici, e precisamente penalistici, riservandoci di inviare eventualmente alla Commissione medesima una memoria piu` approfondita su tali questioni. Non intendiamo in alcun modo entrare nel merito delle note vicende processuali che hanno riguardato il petrolchimico e la procura di Brindisi, per ovvie ragioni di ossequio al principio fondamentale della separazione dei poteri.
Detto questo, pero`, riteniamo che dalla nostra esperienza processuale – come Medicina democratica, siamo presenti, praticamente, in tutti i procedimenti aperti a Brindisi sui vari filoni riguardanti il petrolchimico, per il CVM e l’amianto in particolare – da questa esperienza, dicevo, abbiamo tratto delle impressioni che intendiamo comunicare a questa Commissione.
Innanzitutto, vogliamo esprimere il forte allarme per le sorti del diritto penale del lavoro, inteso in senso lato: allarme che abbiamo, per l’appunto, maturato dalla nostra esperienza processuale e che riguarda, da un lato, alcune tendenze dottrinali e giurisprudenziali sulla materia del nesso causale tra esposizione a sostanze tossiche ed insorgenze di patologie, con riferimento particolare all’accertamento di esso nel processo penale; ovviamente, quello che riguarda direttamente questa Commissione non e`un aspetto dottrinale ne´ giurisprudenziale, ma piuttosto legislativo.
E` allo studio di un’apposita Commissione, prima presieduta dal professor Grosso e oggi dal dottor Nordio, la riforma del codice penale. L’articolo 14 del progetto di questa riforma recita testualmente: «Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell’attivita` omessa avrebbe impedito con certezza l’evento». Noi riteniamo che, in quella locuzione «con certezza l’evento», si celi potenzialmente la morte del diritto penale del lavoro, laddove quella locuzione dovesse essere interpretata nel modo in cui da piu` parti si e` provato a fare.
E` il caso della richiesta di archiviazione in materia da parte della procura della Repubblica di Brindisi. Andrebbe specificato in qualche modo (e tale e` l’intervento che noi chiediamo a questa Commissione e comunque e` la questione che stiamo sottoponendo in questa sede) che la certezza di cui si parla lı` non puo` essere ritenuta scientifica e matematica, ma deve rimanere una certezza processuale: quell’interpretazione ha suscitato nella comunita` brindisina tanto scalpore ed inquietudine, perche´, evidentemente, la conseguenza logica di quell’interpretazione non puo` che essere – come si dice – che i morti del petrolchimico non avranno giustizia; dunque, chiediamo che tale interpretazione sia scongiurata, con un apposito intervento in sede di redazione del nuovo codice penale.
Mi avvio a concludere, osservando che, sulla questione ulteriore della possibilita` di costituzione di parte civile per gli enti cosiddetti esponenziali, noi lamentiamo, anche in questo senso ed in tale a`mbito, una legislazione ancora poco chiara (mi sto riferendo, in particolare, al codice di procedura penale), che lascia ampio margine discrezionale ai giudici di decidere, di volta in volta, quali siano le associazioni legittimate a costituirsi parte civile nel processo penale. Poiche´ tali associazioni sono portatrici di valori, di interessi e di bisogni riconosciuti generalmente nelle collettivita` di riferimento (sempre che le associazioni abbiano questi requisiti), noi riteniamo che, anche in questo senso, vada fatta chiarezza con un intervento legislativo, statuendo espressamente la possibilita` di costituzione di parte civile, nei processi penali di questa natura, per le associazioni e gli enti che dimostrino di avere le carte in regola, da un punto di vista statutario e pratico, per poterlo fare.
Ci riserviamo, naturalmente, di inviare una memoria piu` approfondita su tale questione alla Commissione, perche´ naturalmente non e` per slogans che si possono affrontare questioni di tale delicatezza.
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