Avvocato Stefano Palmisano

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Batterie portatili usate e nuove disposte in file, simbolo della gestione dei rifiuti e della normativa ambientale sulle batterie.

Nuovo Decreto Batterie 2026: obblighi per le imprese, sanzioni, reati ambientali e impatto sul Modello 231

Nel silenzio con cui spesso nascono le grandi trasformazioni normative, il nuovo Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29, di adeguamento al Regolamento europeo sulle batterie, introduce una delle riforme più incisive degli ultimi anni nel diritto ambientale d’impresa. Il testo è entrato ufficialmente in vigore il 7 marzo 2026.
Non si tratta di una disciplina settoriale, ma di una nuova architettura del rischio industriale. Per la prima volta, la gestione delle batterie entra stabilmente nel punto di intersezione tra economia circolare, responsabilità lungo la filiera, compliance ESG e responsabilità amministrativa degli enti.

 

 

Quando un’impresa diventa “produttore” senza saperlo

La nuova disciplina supera l’idea tradizionale di produttore applicando alla lettera le ampie definizioni sancite dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542. Può assumere tale qualifica chi importa apparecchiature con batterie integrate, commercializza prodotti con marchio proprio, vende tramite piattaforme digitali, integra sistemi di accumulo nei propri impianti o rende disponibili batterie sul territorio nazionale.
Questo comporta conseguenze concrete per numerose filiere, come ad esempio nel settore agroalimentare (logistica automatizzata, flotte elettriche, agricoltura di precisione), in cui l’impresa può trovarsi esposta a obblighi ambientali complessi senza averli mai considerati nel proprio assetto organizzativo.

 

I nuovi “Obblighi di Diligenza” (Due Diligence) nella filiera

Un elemento di assoluta novità per la compliance aziendale è introdotto dagli articoli 16 e 17 del decreto: gli operatori economici sono ora tenuti ad adottare e mantenere strategie di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale e al rischio. L’obiettivo è individuare, prevenire e mitigare i rischi legati all’approvvigionamento delle materie prime e alla lavorazione. Per supportare le PMI ed evitare che tali adempimenti diventino un ostacolo insormontabile, il Ministero pubblicherà specifiche linee guida, manuali operativi e modelli di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese.

 

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Immissione sul mercato e obbligo della Garanzia Finanziaria

Il decreto introduce un principio netto: batterie e prodotti con batterie possono essere commercializzati solo se pienamente conformi, imponendo la verifica della marcatura CE e la tracciabilità lungo la supply chain. Ma c’è uno scoglio economico preventivo fondamentale: l’articolo 29 stabilisce che il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, deve prestare un’adeguata garanzia finanziaria. Questa garanzia serve a coprire in anticipo i costi per la gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi o per cessazione definitiva dell’attività.

 

Il Registro nazionale e la stretta sulle piattaforme E-commerce

Il nuovo Registro dei produttori di batterie fissa una regola rigorosa: senza iscrizione non è possibile operare legittimamente. Per le imprese che operano online c’è un rischio ulteriore: l’articolo 20 prevede che le autorità possano intervenire affinché i fornitori di piattaforme di e-commerce consentano la vendita solo a produttori regolarmente iscritti in un’apposita sezione del Registro.

 

Sistemi Individuali vs. Collettivi: le scelte per la Responsabilità Estesa

La gestione del fine vita diventa parte della pianificazione aziendale. Le aziende devono decidere come adempiere alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), scegliendo tra due modelli di gestione normati dal decreto:
• Adempimento in forma individuale (Art. 26): È un percorso complesso e sottoposto a requisiti stringenti. I sistemi individuali devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente sottoposto ad audit.
• Adempimento in forma collettiva (Art. 27): Consiste nell’adesione a sistemi consortili di gestione, che non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, garantendo un trattamento equo anche per i piccoli produttori.

 

I passi operativi e le Sanzioni del Decreto: dare un prezzo al rischio

È fondamentale chiarire che l’impianto sanzionatorio introdotto da questo specifico decreto (Articolo 34) è esclusivamente di natura amministrativa pecuniaria (sempre “salvo che il fatto costituisca reato”). Tuttavia, l’impatto economico diretto non va affatto sottovalutato:
• Da 10.000 a 150.000 euro per l’immissione sul mercato di batterie prive del simbolo della raccolta differenziata o della marcatura CE.
• Da 36.000 a 120.000 euro per il produttore (individuale o collettivo) che non provvede a organizzare il sistema di raccolta e ritiro dei rifiuti di batterie, o che non raggiunge i target prefissati.
• Da 40 a 200 euro per ciascun rifiuto di batteria, a carico del distributore che non adempie all’obbligo di ritirare gratuitamente le batterie a fine vita dai consumatori.
• Da 650 a 2.500 euro per i fornitori di piattaforme online che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi di registrazione.

 

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Batterie a fine vita, Reati Ambientali e modello D.Lgs. 231/2001

Come visto, le sanzioni dirette del Decreto sono amministrative, ma quando le batterie a fine vita escono dal ciclo produttivo e diventano formalmente “rifiuti”, entrano nel perimetro del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e del diritto penale. Una gestione illecita, un trasporto non autorizzato o una violazione documentale della tracciabilità possono far scattare reati ambientali che costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001). Le conseguenze per l’impresa in questo caso si aggravano enormemente, arrivando fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La compliance ambientale diventa, di fatto, compliance penale-organizzativa.

 

ESG, appalti pubblici verdi e vantaggio competitivo

Le imprese che gestiranno correttamente il nuovo quadro normativo potranno migliorare il proprio rating di sostenibilità, accedere più facilmente a gare pubbliche (per cui il decreto prevede l’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi – CAM) e rafforzare la propria posizione nella supply chain.

Cosa devono fare subito le imprese

• Verificare il proprio ruolo nella filiera alla luce della definizione europea.
• Pianificare la presentazione della Garanzia Finanziaria obbligatoria.
• Scegliere tra l’adesione a un Sistema Collettivo o l’istituzione di un Sistema Individuale (adeguando in quest’ultimo caso le certificazioni ISO/EMAS).
• Controllare la conformità tecnica (marcatura CE) e iscriversi al Registro Nazionale.
• Adottare le procedure di due diligence per la catena di approvvigionamento.
• Aggiornare il proprio Modello 231 mappando i rischi legati al fine vita dei prodotti.

 

Conclusione: la nuova frontiera del rischio d’impresa

Il nuovo regime delle batterie non introduce soltanto nuovi adempimenti, ma un nuovo modo di concepire la responsabilità aziendale. Le batterie rappresentano oggi uno degli snodi giuridici in cui si incontrano mercato, sostenibilità, responsabilità penale e continuità aziendale. Le imprese che interpreteranno questa riforma come un semplice obbligo formale saranno costrette ad inseguire sanzioni pesanti. Quelle che sceglieranno di governarla potranno trasformare la compliance in stabilità operativa e vantaggio competitivo, comprendendo che la gestione del rischio ambientale è ormai parte integrante e irrinunciabile della strategia industriale.

 

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