Da un lato, studi e proposte rilanciano il ruolo strategico del biometano nella transizione energetica. Dall’altro, eventi di settore confermano che la filiera agricola è ormai stabilmente collocata nel cuore delle politiche nazionali di decarbonizzazione.
La traiettoria è chiara.
C’è però una questione che, finora, non è entrata nel dibattito con la stessa intensità: la disciplina del digestato in presenza di biomasse End of Waste.
Ed è un nodo tutt’altro che marginale.

Il punto: una incoerenza tra istituti
La normativa italiana consente, ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, che un rifiuto cessi la propria qualifica a seguito di un’operazione di recupero e diventi prodotto a tutti gli effetti.
Parallelamente, il DM 25 febbraio 2016, n. 5046 disciplina l’utilizzazione agronomica del digestato, subordinandone la qualificazione come sottoprodotto a condizioni molto precise:
• elenco tassativo delle matrici ammesse (art. 22);
• alimentazione esclusiva dell’impianto con tali matrici (art. 24).
Il risultato è il seguente:
una biomassa che ha cessato la qualifica di rifiuto e che è legittimamente immessa sul mercato come prodotto può impedire la qualificazione del digestato come sottoprodotto, se non rientra nell’elenco statico del decreto.
Non si tratta di una questione interpretativa marginale.
È un disallineamento tra istituti.
Perché questo tema riguarda il biometano
Il biometano agricolo è sempre più chiamato a integrare:
• sottoprodotti agroalimentari;
• flussi recuperati;
• materiali derivanti da processi di valorizzazione.
Ridurre le colture dedicate, aumentare il recupero di materia, integrare economia circolare e produzione energetica sono obiettivi condivisi.
Ma se la disciplina del digestato resta ancorata a un elenco statico del 2016, l’effetto può essere controintuitivo:
• disincentivo all’utilizzo di biomasse recuperate;
• aumento dei costi di gestione;
• incertezza autorizzativa;
• esposizione a rischi sanzionatori in caso di errata qualificazione.
Non è un problema teorico.
È un problema di certezza regolatoria per gli investimenti.
Il principio di precauzione non è immobilismo
La ratio del DM 5046/2016 è chiara: tutelare il suolo e prevenire rischi ambientali.
Ma il principio di precauzione, nella sua formulazione europea, non è un congelamento normativo permanente. Richiede proporzionalità e aggiornamento alla luce del progresso tecnico.
Nel 2016 il contesto era diverso. Oggi esistono:
• sistemi di tracciabilità avanzata;
• controlli analitici strutturati;
• autorizzazioni dettagliate per gli impianti di recupero;
• standard tecnici di riferimento.
La tutela ambientale non passa più soltanto dall’origine formale del materiale.
Passa dalla qualità verificabile.
Non è solo una questione autorizzativa: il profilo penale
C’è un ulteriore elemento che rende il tema tutt’altro che accademico.
Se il digestato non può essere qualificato come sottoprodotto per mancato rispetto delle condizioni del DM 5046/2016, esso ricade nella disciplina dei rifiuti.
La sua gestione come prodotto o sottoprodotto, in assenza dei presupposti normativi, può integrare ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti, con possibili riflessi anche sul piano penale.
Il recente rafforzamento del sistema sanzionatorio ambientale ha innalzato il livello di esposizione per operatori, gestori e per chi li assiste nelle scelte qualificatorie.
In questo quadro, le soluzioni interpretative “elastiche” diventano scelte ad alto rischio.
Non è allarmismo.
È una questione di certezza giuridica.
Se l’obiettivo è favorire investimenti nel biometano agricolo e nell’integrazione di biomasse recuperate, la disciplina del digestato non può rimanere in una zona grigia in cui l’errore di qualificazione si traduce in contenzioso o responsabilità.
Il momento è adesso
Il dibattito sul biometano è aperto.
Si parla di sviluppo industriale, integrazione agricola, semplificazione. Ma senza coerenza normativa lungo tutta la filiera, il rischio è quello di rafforzare un segmento lasciando irrisolto un punto critico a valle.
La disciplina del digestato non è un tema per addetti ai lavori.
È un tassello della coerenza tra economia circolare e transizione energetica.
Se l’obiettivo è valorizzare biomasse sicure e tracciate, forse è il momento di interrogarsi su un aggiornamento del DM 5046/2016 che:
• mantenga elevati standard di tutela;
• introduca criteri sostanziali di qualità;
• coordini in modo esplicito la disciplina del digestato con l’End of Waste.
Non per allentare le garanzie.
Ma per riallineare il sistema.
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Una responsabilità di sistema
Aprire un confronto sulla disciplina del digestato non significa indebolire la tutela ambientale. Significa rafforzarla rendendola coerente con la realtà tecnica e con gli obiettivi che il legislatore stesso si è dato.
Chi lavora quotidianamente sul campo sa che le incoerenze normative non restano nei manuali. Si traducono in autorizzazioni bloccate, in scelte industriali rinviate, in investimenti sospesi. E, nei casi peggiori, in responsabilità che emergono quando il problema è già esploso.
Il diritto ambientale non vive nei convegni. Vive nelle pratiche, nei controlli, nei procedimenti, nei contenziosi. È lì che si misura la qualità della regolazione.
Se il biometano agricolo è davvero una leva strategica per la transizione energetica, allora anche la disciplina del digestato deve essere all’altezza di questa ambizione.
La coerenza normativa non è un dettaglio tecnico.
È una condizione di sviluppo.
Ed è una responsabilità.

