Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Cumulo di digestato da FORSU davanti a un impianto di biogas industriale sotto un cielo nuvoloso.

Digestato da FORSU e Sottoprodotto: per la Cassazione è traffico illecito di rifiuti

Per anni, nel settore del biogas, del biometano e della gestione dei rifiuti organici, si è diffusa una convinzione tanto rassicurante quanto pericolosa: se il digestato viene utilizzato in agricoltura, allora non è più un rifiuto. Molti impianti hanno costruito su questa idea i propri flussi operativi. Molte aziende agricole hanno ricevuto digestato ritenendo di trovarsi di fronte a un fertilizzante o, comunque, a un sottoprodotto. Molti consulenti hanno continuato a ripetere che bastava dimostrare l’utilità agronomica del materiale, la certezza del suo utilizzo o la presenza di un contratto di conferimento.
La Cassazione, con una sentenza di pochi giorni fa, spazza via definitivamente questa impostazione. Lo fa nel modo più duro possibile: confermando una condanna per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti nei confronti del gestore di un impianto, del trasportatore e dell’imprenditore agricolo che riceveva il digestato. Il principio che emerge dalla sentenza è destinato a cambiare il settore: il digestato derivante dalla FORSU non può essere qualificato come sottoprodotto solo perché ha un’utilità agronomica o viene effettivamente utilizzato sui terreni.
Se manca il presupposto normativo corretto, quel materiale resta un rifiuto. E chi continua a gestirlo come se non lo fosse non rischia una semplice contestazione amministrativa. Rischia una denuncia, un sequestro, un procedimento penale per traffico illecito di rifiuti e, non di rado, una condanna.
Questo articolo spiega perché.

 

 

La sentenza che il settore non può permettersi di ignorare

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava circa 6.000 tonnellate di digestato liquido derivante dalla digestione anaerobica della FORSU, prodotta da un impianto di trattamento dei rifiuti urbani. Quel digestato veniva trasportato presso un’azienda agricola, accumulato in vasche e successivamente utilizzato sui terreni.
La difesa sosteneva che il materiale dovesse essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del Testo Unico Ambientale. La Cassazione ha invece stabilito che si trattava ancora di un rifiuto e che, pertanto, il suo trasporto e il suo impiego in assenza delle necessarie autorizzazioni integravano un’attività organizzata di gestione illecita di rifiuti. La Corte, inoltre, chiarisce che bastano circa 90 tonnellate per integrare il requisito della “ingente quantità”; nel caso concreto le tonnellate erano circa 6.000. Non si trattava, quindi, di una irregolarità marginale o episodica, ma di una filiera strutturata e ripetuta nel tempo.
Ed è proprio qui che la pronuncia assume un valore generale. Perché non colpisce un singolo abuso. Colpisce una prassi diffusa. Una prassi che continua a confondere l’utilità tecnica del digestato con la sua qualificazione giuridica.

 

Il grande equivoco del settore: utile non significa lecito

La convinzione più diffusa tra gli operatori è la seguente: il digestato è utile; il digestato è fertilizzante; il digestato viene utilizzato in agricoltura; quindi il digestato non è un rifiuto.
Chi scrive lo riscontra regolarmente nell’esercizio della propria attività professionale: prima di consulenza e dopo – dato il radicamento capillare di quella convinzione nel mondo imprenditoriale – anche di difesa penale –
Ma il diritto ambientale non funziona così, con buona pace di imprenditori ottimisti e consulenti problem solving.
La qualificazione di una sostanza non dipende dal fatto che sia utile o che abbia un valore economico. Dipende dal rispetto rigoroso delle condizioni previste dalla legge. Un materiale può essere perfettamente utilizzabile in agricoltura e, nonostante ciò, continuare a essere giuridicamente un rifiuto. È precisamente questo che accade al digestato derivante dalla FORSU.
La Cassazione lo afferma in modo netto: la mera utilità agronomica non basta a far scattare automaticamente la disciplina del sottoprodotto. Occorre verificare se siano rispettati tutti i requisiti dell’art. 184-bis TUA e, soprattutto, se esista una disciplina speciale che prevale sulla regola generale.
Ed è proprio qui che nasce il problema.

 

Perché l’art. 184-bis non basta

L’art. 184-bis del Testo Unico Ambientale stabilisce che una sostanza può essere qualificata come sottoprodotto quando: deriva da un processo produttivo; il suo utilizzo successivo è certo; può essere impiegata senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; il suo utilizzo è legale e non produce impatti negativi.
Molti operatori si fermano qui. Guardano il digestato da FORSU e dicono: deriva da un processo produttivo? Sì. Verrà utilizzato in agricoltura? Sì. Non servono trattamenti particolari? Sì. Allora è un sottoprodotto.
Ma questo ragionamento è incompleto. Perché il digestato da rifiuti non è disciplinato soltanto dall’art. 184-bis. Esiste una norma speciale: l’art. 183, comma 1, lett. ff), del Testo Unico Ambientale, dedicato al “digestato da rifiuti”. E quando esiste una disciplina speciale, quella disciplina prevale sulla disciplina generale.
La Cassazione lo dice chiaramente: il digestato derivante da rifiuti può essere qualificato come “digestato da rifiuti” solo se rispetta i requisiti previsti dalle norme tecniche specifiche. In altre parole: è assolutamente necessario ma non è sufficiente dimostrare che il digestato potrebbe astrattamente rientrare nell’art. 184-bis. Occorre dimostrare che rientra anche nella disciplina speciale prevista per il digestato da rifiuti. Ed è qui che il digestato da FORSU resta fuori.

 

Una parentesi: quando la norma è così complessa da generare “refusi” perfino in Cassazione

Prima di addentrarci nei dettagli delle esclusioni, vale la pena fare una notazione che dimostra quanto la materia sia insidiosa. Leggendo il testo originale della pronuncia n. 11792/2026, balzano agli occhi degli evidenti “strafalcioni” normativi di natura materiale. Ad esempio, si dà atto che la difesa invoca erroneamente l’art. 184-ter (che in realtà disciplina l’End of Waste) per rivendicare per il proprio materiale la qualifica di sottoprodotto. In un altro passaggio si attribuisce alla Corte territoriale la citazione di un inesistente “art. 133, lettera ff)” del D.Lgs. 152/2006. Infine, la stessa Suprema Corte arriva a definire il “digestato da rifiuti” richiamando un fantomatico “art. 184, comma 1, lettera ff)”. Se persino i legali specializzati e\o i giudici della sezione specializzata in materia ambientale della Corte di Cassazione inciampano nei complessi riferimenti normativi del T.U.A. (confondendo 184-bis, 184-ter, 183 e 184), è evidente quanto la qualificazione giuridica in questo settore sia un terreno minato, in cui nessun operatore può permettersi di muoversi con superficialità o approssimazione.

 

Il DM 5046/2016: la norma che molti invocano e che invece li espone (perfino quando usata come “Lex Mitior”)

Una delle convinzioni più diffuse nel settore è che il DM 25 febbraio 2016 n. 5046 sia la norma che consente di qualificare il digestato come sottoprodotto. In realtà, per il digestato derivante dalla FORSU, il DM 5046 produce l’effetto opposto.
I giudici si spingono persino a valutare l’applicazione del D.M. 5046/2016 in via retroattiva, trattando l’art. 22 come un corpo di “condizioni di carattere più favorevole” per i ricorrenti (le cui condotte erano state poste in essere prima dell’emanazione del decreto). Eppure, anche gettando questo estremo salvagente normativo, la Suprema Corte si scontra con un dato insuperabile: l’art. 22 del DM 5046 prende in considerazione specifiche matrici di origine, tra cui effluenti zootecnici, sottoprodotti agricoli, residui agroindustriali e determinate biomasse. Non comprende, invece, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
La FORSU resta inesorabilmente fuori. E se la FORSU resta fuori, anche il digestato che ne deriva resta fuori dal perimetro del sottoprodotto. Questo è il punto decisivo che molti operatori continuano a non comprendere. Non è vero che il DM 5046 “aiuta” il digestato da FORSU a diventare sottoprodotto. È vero il contrario: il DM 5046 dimostra che il legislatore ha volutamente escluso la FORSU dalla disciplina del sottoprodotto.

 

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Il paradosso del digestato: quando l’applicazione della norma conferma che l’end of waste impedisce il sottoprodotto

Ed è qui che emerge il paradosso più importante, quello che negli ultimi tempi ho evidenziato più volte, se mi è concessa l’autocitazione. Quando il legislatore costruisce una disciplina speciale di cessazione della qualifica di rifiuto, quella disciplina non amplia il perimetro del sottoprodotto. Lo restringe.
Sebbene in questa pronuncia la Cassazione non formuli esplicitamente tale assunto come teorico principio di diritto, fermandosi ad applicare rigorosamente il perimetro preclusivo del D.M. 5046/2016, la sentenza rappresenta nei fatti l’applicazione pratica e la conferma definitiva di questo paradosso. Impedendo l’accesso al sottoprodotto alla FORSU, i giudici statuiscono implicitamente che questo materiale può uscire dalla disciplina dei rifiuti soltanto attraverso un suo percorso normativo specifico, non attraverso il semplice e generico richiamo all’art. 184-bis.
È il motivo per cui il digestato da FORSU non può essere “trasformato” in sottoprodotto con un semplice contratto, una relazione agronomica o una dichiarazione del gestore. Se esiste una disciplina speciale di end of waste, non si può aggirarla invocando la nozione generale di sottoprodotto. L’end of waste, in certi casi, non apre la strada al sottoprodotto. La chiude.

 

Perché due digestati apparentemente identici possono essere trattati in modo diverso (e lo spartiacque della matrice “esclusivamente vegetale”)

Dal punto di vista chimico, due digestati possono essere molto simili. Possono avere lo stesso contenuto di azoto, fosforo e sostanza organica. Possono avere lo stesso utilizzo agronomico. Possono perfino avere la stessa destinazione finale. Eppure, dal punto di vista giuridico, uno può essere un sottoprodotto e l’altro un rifiuto.
La differenza sta nella matrice di origine. A questo riguardo, la Cassazione compie un passaggio argomentativo cruciale, tracciando un nettissimo spartiacque. I giudici chiariscono che il digestato da rifiuti può effettivamente essere qualificato come sottoprodotto agricolo, ma a una rigorosa condizione: deve derivare da specifiche tipologie di rifiuti di origine esclusivamente vegetale (ad esempio, quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, dalla pulizia dei mercati o da attività agricole e agro-industriali).
Se il digestato deriva da effluenti zootecnici o da queste specifiche matrici vegetali ammesse dal DM 5046, può, a determinate condizioni, essere un sottoprodotto. Se il digestato deriva dalla FORSU urbana “standard” indifferenziata o mista, no.
Questo è uno degli aspetti più controintuitivi del sistema. Molti operatori ragionano ancora come se la natura fisica o l’utilità del materiale fosse l’unico elemento rilevante. La Cassazione ricorda invece che, nel diritto ambientale, conta soprattutto la provenienza. La “storia giuridica” della sostanza continua a seguirla. E la FORSU, essendo un rifiuto urbano, continua a imprimere sul digestato la propria indissolubile natura giuridica.

 

L’errore che espone al reato: pensare che basti la buona fede

Gli imputati hanno cercato di difendersi sostenendo che la normativa fosse di oggettiva e insuperabile oscurità. Hanno sostenuto che altri Paesi europei consentono l’uso agronomico del digestato da FORSU. Hanno sostenuto che il quadro normativo fosse ambiguo e la sanzione imprevedibile.
La Cassazione respinge tutto. Il fatto che altri Paesi ammettano tali utilizzi non esime dal rispetto delle norme nazionali. Secondo la Corte, chi opera professionalmente in un settore tecnico e altamente regolamentato, avvalendosi di dinamiche organizzate di natura imprenditoriale, non può invocare l’ignoranza scusabile o l’errore interpretativo. Più l’attività è specialistica, più l’operatore (e i suoi vertici direttivi) è tenuto a conoscere le implicazioni giuridiche della propria attività.
Questo passaggio è fondamentale. Molte imprese continuano a confidare in una difesa basata su formule come: “non lo sapevamo”; “ci avevano detto che si poteva fare”; “lo fanno tutti”; “abbiamo sempre fatto così”. Sono argomenti che, in un processo penale ambientale, raramente funzionano. E questa sentenza lo dimostra in maniera cristallina.
Ma, in merito al principio della inescusabilità dell’ignoranza della legge penale ambientale da parte di un imprenditore, questa sentenza è solo l’ultima di una lunga e granitica serie proveniente dai Supremi Giudici; in particolare in materia di normative che la stessa Corte definisce “eccezionali e derogatorie”: oltre a quelle classiche, oggetto di questa sentenza (sottoprodotti ed end of waste), su tutte va ricordata quella in ambito di deposito temporaneo rifiuti.

 

Il rischio non riguarda solo il gestore dell’impianto

Uno degli aspetti più importanti – e più sottovalutati – della pronuncia è che la responsabilità penale non ha colpito solo il gestore dell’impianto. Sono stati condannati in solido il legale rappresentante della società che produceva il digestato, il trasportatore che lo movimentava (tra l’altro mascherando l’operazione con fatture con causali non rispondenti al vero) e l’imprenditore agricolo che riceveva il liquame accumulato nelle vasche della sua tenuta per poi utilizzarlo sui terreni.
La Cassazione ritiene che tutti i soggetti coinvolti nella filiera partecipassero consapevolmente a una gestione illecita del rifiuto in forma strutturata. Questo significa che il rischio riguarda oggi: impianti di digestione anaerobica, gestori di impianti FORSU, aziende agricole, trasportatori, intermediari e, di riflesso, anche i consulenti che costruiscono qualificazioni giuridicamente fragili o predispongono contratti senza una verifica approfondita.
Ed è proprio questo il vero salto di qualità della sentenza: la qualificazione errata del digestato non mette in pericolo soltanto il produttore. Mette in pericolo l’intera filiera.

 

Le cinque domande che ogni impianto dovrebbe porsi prima di qualificare un digestato come sottoprodotto

Prima di utilizzare o cedere un digestato come sottoprodotto, ogni impresa dovrebbe essere in grado di rispondere, in modo documentato, ad almeno cinque domande:
1. Da quali matrici deriva esattamente il digestato?
2. Quelle matrici rientrano tra quelle ammesse dal DM 5046/2016?
3. Esiste una disciplina speciale di end of waste applicabile?
4. La qualificazione come sottoprodotto sarebbe difendibile davanti a una Procura prima e a un Tribunale dopo?
5. Esiste una documentazione tecnica e legale sufficiente a dimostrare quella qualificazione?
Se anche una sola di queste domande non ha una risposta chiara, prudente e ben documentata, la qualificazione come sottoprodotto diventa un rischio. E, dopo questa sentenza, diventa un rischio molto serio.

 

La vera lezione della Cassazione: la qualificazione giuridica non si improvvisa

Molte imprese considerano la consulenza legale specialistica un costo evitabile. Preferiscono affidarsi a prassi consolidate ma mai indagate da nessuno nella loro “base giuridica” né, men che meno, capite nelle loro implicazioni legali; a template raccattati in rete; o, peggio, a consulenze di soggetti che insegnano alle imprese “la normativa” senza aver fatto un esame di diritto in vita loro. Ma la sentenza n. 11792/2026 insegna che, nel settore del digestato, il problema nasce molto prima dell’ispezione, del sequestro o dell’avviso di garanzia. Nasce nel momento in cui un materiale viene qualificato male; in maniera illegale, per dirla con le parole giuste.
È lì che si crea il rischio. Perché una volta che il digestato viene gestito come sottoprodotto senza esserlo realmente, tutta la filiera si espone a conseguenze che possono essere devastanti: contestazioni penali, processi, sequestro dell’impianto, blocco delle attività, revoca delle autorizzazioni, danni reputazionali, condanne e responsabilità personale degli amministratori e patrimoniale dell’impresa.
Per questo, nel settore dei sottoprodotti e del digestato, la domanda giusta non è: “Possiamo chiamarlo sottoprodotto?”. La domanda giusta è: “Saremmo in grado di difendere questa qualificazione davanti a un Pubblico Ministero, a un consulente tecnico della Procura e, infine, alla Cassazione?”.
Se la risposta non è un “sì” netto, rigoroso e documentabile, allora dovresti provvedere subito; cercando il professionista adeguato, realmente adeguato, a farti rispondere quel “sì”.
Se no, non stai risparmiando sui costi di consulenza; stai solo facendo maturare l’interesse composto sul prezzo della tua negligenza.
E il conto finale te lo presenterà la Cassazione.

 

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