Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Spandimento di fanghi di depurazione su terreno agricolo con mezzi autorizzati

Fanghi di depurazione e fertilizzanti: rifiuti, sottoprodotti ed economia circolare tra diritto nazionale ed europeo

Nel dibattito su fanghi di depurazione e fertilizzanti si gioca una partita molto più complessa di quanto spesso emerga nel confronto pubblico.

Non è solo una questione tecnica, né esclusivamente ambientale. È una questione giuridica di confine, in cui si intrecciano rifiuti, agricoltura, salute, mercato e – soprattutto – responsabilità degli operatori.
Negli anni, anche attraverso importanti pronunce della giurisprudenza amministrativa (come quelle che avevo già commentato sul blog), è emersa una linea chiara: la valorizzazione dei fanghi è possibile solo se passa da un rigoroso governo giuridico del materiale.
E qui entra in gioco il tema che ci riguarda più da vicino: la tentazione – spesso mal riposta – di ricondurre i fanghi alla categoria dei sottoprodotti.
Questo articolo nasce proprio per fare ordine, andando oltre slogan e semplificazioni.

 

 

Il punto di partenza: i fanghi sono (ancora) rifiuti

Il primo dato, da cui non si scappa, è giuridico prima ancora che tecnico:
i fanghi di depurazione, al termine del processo depurativo, sono rifiuti speciali.
La normativa ambientale e la giurisprudenza sono estremamente coerenti su questo punto:
• i fanghi diventano giuridicamente rilevanti alla fine del ciclo di trattamento nell’impianto di depurazione;
• da quel momento, si collocano pienamente nel perimetro della Parte IV del Codice dell’Ambiente.
Questo chiarimento non è accademico: significa che ogni fase successiva (trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero, spandimento) vive dentro il diritto dei rifiuti, salvo che non si realizzi – davvero – una cessazione della relativa qualifica.

 

Uso agronomico dei fanghi: disciplina speciale sì, ma non autosufficiente

L’utilizzazione agronomica dei fanghi è disciplinata da una normativa speciale, ormai vetusta, pensata per consentire il recupero di sostanza organica e nutrienti.
Ma attenzione: questa disciplina non è mai stata considerata “autosufficiente”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito un principio fondamentale, spesso ignorato nella pratica operativa:
Non basta rispettare i limiti tabellari per poter spandere fanghi in agricoltura.
La disciplina sui fanghi si innesta su quella dei rifiuti e ne condivide i principi cardine:
• precauzione,
• prevenzione,
• tutela della salute
Questo significa che l’autorità pubblica, nel rilasciare autorizzazioni, non può limitarsi a un controllo aritmetico dei parametri, ma deve valutare l’impatto complessivo dell’operazione.
Per le imprese, questo si traduce in una verità scomoda ma reale:
la compliance non è solo tecnica, è anche giuridico-strategica.

 

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Il nodo centrale: i fanghi possono essere sottoprodotti?

Qui arriviamo al cuore del problema.
Negli ultimi anni, complice la pressione economica e l’aumento dei costi di smaltimento, molti operatori hanno provato a forzare una qualificazione alternativa: i fanghi come sottoprodotti.
La risposta del diritto, però, è stata netta.

 

Perché i fanghi non superano il test del sottoprodotto

La disciplina del sottoprodotto richiede il rispetto cumulativo di condizioni molto stringenti.
Nel caso dei fanghi, la giurisprudenza ha evidenziato due criticità decisive:
1. Origine del materiale
I fanghi non derivano da un processo produttivo in senso proprio, ma da un processo di depurazione, il cui scopo primario è eliminare contaminanti dall’acqua, non produrre un bene.
2. Necessità di trattamenti ulteriori
Per diventare fertilizzanti, i fanghi necessitano di stabilizzazione, essiccazione, trasformazione.
Non si tratta di “normale pratica industriale”, ma di vere e proprie operazioni di recupero di rifiuti.
Il risultato è chiaro, almeno allo stato della normativa e, soprattutto, della giurisprudenza:
il percorso giuridicamente corretto non è il sottoprodotto, ma l’end of waste, quando e se ne ricorrono i presupposti.

 

Responsabilità e sanzioni: il prezzo degli errori interpretativi

La materia non perdona leggerezze.
Da un lato:
• sanzioni amministrative molto rilevanti per fertilizzanti non conformi;
• sequestri di prodotti e blocchi delle attività.
Dall’altro:
• responsabilità penali per gestione illecita di rifiuti;
• rischio di contestazioni per traffico organizzato nei casi più gravi.
Un punto è particolarmente insidioso:
quando lo spandimento non rispetta quantità, modalità e tempi corretti, perde ogni connotazione agronomica e diventa, giuridicamente, uno smaltimento.

 

La riforma dei reati in materia di rifiuti (D.L. 116/2025): perché oggi gli errori sui fanghi costano molto di più

Il quadro delle responsabilità in materia di fanghi di depurazione cambia radicalmente con l’entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, che ha inciso in modo profondo sulla parte penale del diritto dei rifiuti.
Non si tratta di un semplice inasprimento sanzionatorio, ma di un salto di paradigma: il legislatore ha scelto di portare molte condotte prima considerate “marginali” dentro un perimetro penalmente aggravato, colpendo in modo diretto imprese, imprenditori e responsabili apicali.
Dalla “zona grigia” al reato: attenzione allo spandimento e alle qualificazioni forzate
Uno dei punti più delicati per il settore dei fanghi riguarda l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, oggi articolato in nuove fattispecie autonome.
Il decreto:
• distingue nettamente tra rifiuti non pericolosi e pericolosi;
• introduce ipotesi delittuose quando la condotta è idonea a creare pericolo per:
o suolo e sottosuolo,
o acque,
o ecosistemi e biodiversità,
o salute delle persone;
• aggrava le pene quando i fatti sono commessi:
o in siti contaminati o potenzialmente contaminati,
o nell’ambito dell’attività di impresa.
Nel contesto dei fanghi, questo significa una cosa molto chiara:
uno spandimento agronomico non correttamente qualificato, autorizzato o gestito può oggi integrare un delitto, non più una mera violazione amministrativa.
La linea di confine tra fertilizzazione e smaltimento illecito, già sottile, diventa penalmente esplosiva.
Gestione non autorizzata e recuperi “creativi”: pene più alte e confisca
La riforma interviene pesantemente anche sull’attività di gestione non autorizzata di rifiuti:
• aumento delle pene detentive;
• previsione di aggravanti legate al danno o al pericolo ambientale;
• introduzione sistematica della confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato.
Nel settore dei fanghi questo colpisce direttamente:
• trattamenti presentati come “normale pratica” ma in realtà configurabili come recupero;
• utilizzi agronomici che presuppongono qualificazioni giuridiche non sostenibili (ad esempio, sottoprodotto);
• filiere costruite su interpretazioni “di comodo” anziché su autorizzazioni solide.
L’aggravante dell’attività d’impresa: il bersaglio sono gli apicali
Uno degli elementi più rilevanti del D.L. 116/2025 è l’introduzione di una aggravante generalizzata per i reati commessi nell’ambito dell’attività di impresa.
Questo significa che:
• l’errore interpretativo non è più neutro;
• la scelta organizzativa sbagliata ricade su:
o amministratori,
o dirigenti,
o responsabili tecnici.
Non solo: il decreto amplia l’area di applicazione di:
• misure interdittive (perdita di autorizzazioni, iscrizioni, concessioni);
• amministrazione giudiziaria dell’azienda nei casi più gravi;
responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie elevate e interdizione dall’attività.

 

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Un messaggio chiaro al mercato

Il messaggio del legislatore è inequivocabile:
nel settore dei rifiuti – e dei fanghi in particolare – non è più tollerabile operare in zone grigie confidando nella difficoltà interpretativa della materia.
Dopo il D.L. 116/2025:
• la qualificazione giuridica dei fanghi non è un tecnicismo, ma una scelta penalmente rilevante;
• la progettazione delle filiere deve essere difendibile ex ante, non giustificabile ex post;
• l’approccio “abbiamo sempre fatto così” diventa una strategia ad alto rischio penale.

 

Il diritto europeo sui fertilizzanti: un divieto che oggi c’è, ma che guarda già oltre

Quando si parla di fertilizzanti da fanghi, ogni analisi seria non può fermarsi al perimetro nazionale.
Il vero spartiacque, oggi, è rappresentato dal Regolamento (UE) 2019/1009, che disciplina l’accesso dei prodotti fertilizzanti al mercato interno europeo.
Ed è qui che il legislatore unionale compie una scelta chiara e, al tempo stesso, tutt’altro che ideologica.

L’esclusione dei fanghi: una scelta consapevole, non un pregiudizio
Il Regolamento esclude espressamente i fanghi di depurazione dalle categorie di materiali costituenti ammissibili per i prodotti fertilizzanti UE.
Ma attenzione: non lo fa per chiudere la porta all’economia circolare, bensì per governarla con metodo scientifico e prudenza regolatoria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che ha analizzato la portata del Regolamento, l’esclusione è motivata dalla necessità di:
• valutare pienamente l’impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
• considerare gli effetti sull’ambiente nel medio e lungo periodo;
• fondare eventuali aperture su pareri scientifici qualificati, provenienti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche e dal Centro comune di ricerca.
Non è, quindi, un “no” ideologico.
È un “non ancora” giuridicamente strutturato.

 

Il Considerando 58: il punto che molti leggono male (o non leggono affatto)

Il cuore della questione sta nel Considerando 58 del Regolamento.
Il legislatore europeo riconosce apertamente che:
“Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione (…)”
E aggiunge un passaggio chiave, che molti ignorano:
I prodotti contenenti tali materiali dovrebbero poter accedere al mercato interno una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e stabilite a livello dell’Unione le prescrizioni relative al processo e i valori limite per i contaminanti.
Il messaggio è chiarissimo:
l’apertura è possibile, ma solo a valle di una decisione europea, non per iniziativa dei singoli operatori o degli Stati membri.
Proprio per questo, il Regolamento delega la Commissione ad adottare, in futuro, atti specifici ai sensi dell’art. 290 TFUE, per:
• definire nuovi materiali costituenti;
• fissare valori limite armonizzati;
• garantire un livello uniforme di tutela nel mercato interno.

Il rischio più grande per le imprese: confondere il “potrà” con il “può”

Dal punto di vista operativo, questo è il passaggio più delicato.
Il fatto che il divieto europeo possa essere superato in futuro:
• non lo rende oggi irrilevante;
• non legittima scorciatoie interpretative;
• non autorizza immissioni sul mercato “anticipate”.
Al contrario, le imprese che operano seriamente nel settore fanno bene a:
• considerare il Regolamento come uno spartiacque invalicabile per i fertilizzanti UE;
• distinguere con estrema precisione tra circuiti nazionali, recupero rifiuti e accesso al mercato europeo;
• progettare oggi processi che potranno essere compatibili con i futuri criteri europei, senza forzarli.
Ed è qui che torna il punto centrale di tutto l’articolo:
l’economia circolare non si improvvisa, si costruisce dentro il diritto. Se no, le conseguenze sanzionatorie per imprese e imprenditori sono quelle illustrate sopra.

 

Uno sguardo avanti: riforme in arrivo, ma il metodo non cambia

Il legislatore sta lavorando a un riordino della disciplina, spinto dalla necessità di:
• recuperare nutrienti strategici (come il fosforo),
• ridurre la pressione sugli impianti,
• garantire maggiore certezza agli operatori.
Ma attenzione: le riforme non abbasseranno l’asticella della responsabilità.
Al contrario, renderanno ancora più evidente la differenza tra chi opera con metodo e chi improvvisa.

 

Tre consigli pratici per imprese e consulenti

Chiudiamo, come sempre, con indicazioni operative.

1. Non forzare la categoria del sottoprodotto
Se un materiale nasce da un processo depurativo e richiede trattamenti per essere utilizzato, non è un sottoprodotto.
Insistere su questa strada significa costruire l’attività su fondamenta fragilissime. E maledettamente rischiosa, per te e per la tua azienda.

2. Governare il processo, non solo il prodotto
Nel mondo dei fanghi conta come si arriva a un utilizzo agronomico o a un prodotto recuperato, non solo l’etichetta finale – fermo restando che, allo stato, i fanghi non possono costituire la matrice di fertilizzanti UE.

3. Coinvolgere il consulente legale ambientale a monte, non a valle
Quando il problema emerge in fase sanzionatoria, spesso è troppo tardi.
Il vero valore si crea prima, progettando filiere giuridicamente sostenibili insieme a chi conosce davvero questa materia.

Se c’è un messaggio che voglio lasciarti è questo:
i fanghi non sono il “parente povero” dell’economia circolare, ma nemmeno una scorciatoia.
Sono una materia complessa che premia solo chi la affronta con competenza, visione e rigore giuridico.

 

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