Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Linee di trattamento in un impianto di depurazione delle acque reflue

Fanghi di depurazione e sottoprodotti: lo scoglio (giuridico) della normale pratica industriale

Nei giorni scorsi Acquedotto Pugliese ha pubblicato un intervento molto interessante sulla gestione dei fanghi.
Riduzione del contenuto d’acqua dal 75% al 20%.
Serre solari per l’essiccamento naturale.
Nuove stazioni di disidratazione.
Progettazione di impianti per la produzione di gessi di defecazione.
E soprattutto un passaggio che merita attenzione:
“Gestione dei fanghi, energia e sottoprodotti fanno parte di un unico disegno.”
È una visione industriale chiara, strutturale, non emergenziale.
Ed è positivo che un grande gestore idrico parli di filiera, integrazione e valorizzazione.
Ma quando entra in gioco la parola “sottoprodotti”, il disegno non è più solo tecnico.
Diventa giuridico.
Ed è qui che si gioca la partita vera.

 

 

Il sottoprodotto non è una definizione industriale. È una categoria giuridica

L’art. 184-bis del Codice dell’Ambiente stabilisce condizioni precise e cumulative affinché un materiale possa essere qualificato come sottoprodotto.
Non basta che sia utile.
Non basta che abbia un mercato.
Non basta che venga impiegato in agricoltura.
Occorre che:
1. Derivi da un processo di produzione il cui scopo primario non è la sua produzione;
2. Sia certo il suo utilizzo successivo;
3. Possa essere utilizzato direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
4. Il suo utilizzo sia lecito e non comporti impatti negativi per ambiente e salute.

E della sussistenza contestuale di tutte queste condizioni di legge deve dare piena prova esclusivamente il produttore.

Il punto più delicato – e più frequentemente frainteso nel settore dei fanghi – è il terzo.

 

La gestione dei sottoprodotti – II edizione aggiornata

 

Il nodo della “normale pratica industriale”

Se si parla di sottoprodotti, sui fanghi di depurazione la vera questione non è se un materiale possa essere riutilizzato.
La vera questione è come lo si rende riutilizzabile.
Nel mio precedente approfondimento dedicato proprio a questo tema, ho evidenziato quello che considero il vero “collo di bottiglia” dell’economia circolare: la nozione di normale pratica industriale.
Perché è lì che si concentra l’equivoco più pericoloso.
La normale pratica industriale:
non coincide con qualsiasi trattamento tecnicamente realizzabile;
non coincide con ciò che è economicamente conveniente;
È, invece, l’insieme delle operazioni fisiologicamente connesse al processo produttivo originario, che non alterano la natura del materiale e non ne presuppongono una vera e propria trasformazione.
Quando si interviene con:
processi chimici che modificano composizione e proprietà,
trattamenti finalizzati a renderlo conforme a una destinazione diversa da quella originaria,
operazioni che presuppongono una logica di “recupero”,
non siamo più nel terreno della fisiologia produttiva.
Siamo già oltre.
Ed è proprio qui che la qualificazione come sottoprodotto inizia a scricchiolare.
Nel comparto dei fanghi, in particolare, il confine tra:
trattamento “fisiologico”,
trasformazione sostanziale,
operazione di recupero di rifiuti,
è sottilissimo.
Disidratazione.
Essiccamento.
Stabilizzazione.
Reazioni chimiche per ottenere gessi di defecazione.
Sono tutte operazioni tecnicamente comprensibili.
Ma giuridicamente non sono neutre.
A riprova di tutto ciò, un interpello ambientale – su cui avevo già scritto in dettaglio qui – ha chiarito un principio essenziale:
quando il materiale necessita di trattamenti che ne modificano caratteristiche e destinazione in modo non meramente accessorio, non siamo più nell’ambito della normale pratica industriale, ma in quello del recupero di rifiuti.
La differenza è strutturale.
Nel primo caso, il materiale può rimanere fuori dal regime dei rifiuti.
Nel secondo, entra pienamente nella disciplina del recupero, con tutto ciò che ne consegue in termini autorizzativi e – in caso di errore – anche penali.

 

Perché oggi questo tema è ancora più sensibile

Nel settore dei rifiuti – e dei fanghi in particolare – l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha reso meno tollerabili le zone grigie.
La qualificazione del materiale non è un tecnicismo.
È la premessa:
per la legittimità dell’intera filiera;
per la stabilità degli investimenti;
per la tutela degli amministratori e dei responsabili tecnici.
La sostenibilità industriale passa, inevitabilmente, dalla sostenibilità giuridica.

 

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Una visione sistemica

Per questo motivo, ogni riflessione su fanghi, sottoprodotti e valorizzazione agronomica dovrebbe essere collocata in un quadro più ampio.
Ho ricostruito questo quadro nel mio approfondimento sistemico dedicato al rapporto tra:
fanghi di depurazione,
fertilizzanti,
sottoprodotti,
normativa europea,
responsabilità penali.
Nel diritto ambientale, le parole non sono slogan.
Sono categorie giuridiche.
E quando si parla di fanghi e sottoprodotti,
la differenza tra economia circolare e gestione illecita
non la fa la tecnologia.
La fa la qualificazione legale.

 

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