Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Mani che tengono compost scuro e granuloso, simbolo della gestione dei rifiuti organici e dell’economia circolare

Il compost può diventare reato? Normativa, giurisprudenza e rischi per le aziende

Viaggio noir nella disciplina giuridica di uno dei materiali più fraintesi dell’economia circolare

Nel diritto ambientale esistono casi in cui la realtà supera la metafora.
Un ammasso di materiale organico, abbandonato lungo una scarpata.
Un odore acre.
Un torrente a pochi metri.
E, sopra quella massa che qualcuno continua a definire “ammendante compostato”, la crescita spontanea di alcune piantine di pomodoro.
Non è una suggestione letteraria.
È una vicenda processuale recente, finita dinanzi alla Corte di cassazione penale.
Ed è forse l’immagine più potente per comprendere quanto la disciplina giuridica del compost sia oggi uno dei terreni più complessi — e più pericolosi — dell’economia circolare.
Perché il compost è, prima di tutto, una storia di qualificazioni giuridiche.
E le qualificazioni giuridiche, nel diritto ambientale, non sono mai neutre: determinano regimi autorizzatori, responsabilità amministrative, esposizioni penali e, sempre più spesso, la stessa sostenibilità economica di un modello industriale.

 

 

Il peccato originario del compost: nasce (quasi sempre) da rifiuti

L’idea, diffusa in molte filiere agroalimentari, che il compost sia ontologicamente “materia naturale” e quindi estranea alla disciplina dei rifiuti rappresenta uno degli equivoci più pericolosi del settore.
La regola generale è nota: la frazione organica dei rifiuti urbani, gli scarti agro-industriali, numerose matrici biologiche destinate al compostaggio sono giuridicamente rifiuti fin dall’origine, ai sensi della definizione contenuta nel Testo Unico Ambientale.
Il processo di compostaggio, lungi dal mutarne immediatamente la natura, costituisce un’operazione di recupero che si inserisce interamente nella disciplina della gestione dei rifiuti.
Esiste tuttavia una precisazione fondamentale — troppo spesso trascurata — che riguarda i fanghi di depurazione.
L’art. 127 TUA stabilisce infatti che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo ove applicabile e, comunque, soltanto al termine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.
Ne deriva che il loro inquadramento giuridico presenta una complessità ulteriore:
non si tratta di rifiuti “geneticamente” tali fin dall’origine, ma di materiali che entrano nella disciplina dei rifiuti all’esito del ciclo depurativo, ferma restando la speciale normativa agronomica di cui al d.lgs. 99/1992.
Questa sfumatura non è meramente teorica.
Incide, ad esempio, sulla responsabilità del gestore dell’impianto di compostaggio in ordine alla corretta selezione delle matrici in ingresso e sulla stessa configurabilità di fattispecie penali connesse alla gestione illecita.

 

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L’esclusione agricola: un’eccezione stretta e fragile

Un’altra area di equivoco riguarda le ipotesi di esclusione dal regime dei rifiuti previste dall’art. 185 TUA.
La norma, come noto, sottrae alla disciplina della Parte IV alcune matrici naturali — tra cui letame, paglia e residui agricoli — ma solo a condizioni rigorose, interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza.
Il materiale deve provenire da attività agricola
e deve essere riutilizzato nella medesima attività.
Quando entra in una filiera industriale di compostaggio, anche se biologicamente identico, perde il beneficio dell’esclusione e torna a essere qualificato come rifiuto.
È una linea di confine sottile, ma decisiva per molte imprese zootecniche e agroalimentari che partecipano a sistemi di recupero conto terzi.

 

Il sottoprodotto e l’incompatibilità genetica del compost

Nel dibattito operativo emerge spesso la tentazione di qualificare il compost come sottoprodotto.
Si tratta, tuttavia, di una strada giuridicamente impercorribile per una ragione strutturale che precede ogni altra valutazione.
Il compost nasce, nella quasi totalità dei casi, da materiali già qualificati come rifiuti.
Questa circostanza determina una vera e propria incompatibilità genetica con la nozione di sottoprodotto, la quale presuppone invece che il residuo non sia mai entrato nel circuito giuridico dei rifiuti.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: il compost non è un materiale pronto all’impiego che residua da un processo produttivo principale, ma il risultato finale di un autonomo trattamento biologico di recupero.
La necessità di tale trattamento esclude il requisito dell’utilizzo diretto senza ulteriori operazioni, richiesto dall’art. 184-bis TUA.
La disciplina dei sottoprodotti, già di per sé derogatoria e di stretta interpretazione, si rivela quindi concettualmente incompatibile con la filiera del compostaggio.

 

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La via maestra: l’End of Waste e il ruolo centrale della normativa sui fertilizzanti

L’unico percorso normativamente solido attraverso cui il rifiuto organico può trasformarsi in prodotto è quello della cessazione della qualifica di rifiuto.
In materia di compost, la giurisprudenza amministrativa ha individuato nella disciplina dei fertilizzanti — e in particolare nel d.lgs. 75/2010 — il quadro regolatorio idoneo a integrare i criteri di cui all’art. 184-ter TUA.
Pronunce del TAR Lombardia hanno evidenziato come tale decreto contenga una regolamentazione tecnica completa in ordine:
• matrici ammesse
• processi di trattamento
• requisiti qualitativi
• destinazioni d’uso agronomiche
Tale impostazione è stata ulteriormente valorizzata dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la possibilità di valutazioni End of Waste “caso per caso” in sede autorizzatoria, al fine di non ostacolare l’innovazione tecnologica nel settore del recupero dei rifiuti organici.
Ne emerge un sistema nel quale la trasformazione del compost in fertilizzante commercializzabile non è automatica né meramente dichiarativa, ma richiede una rigorosa verifica tecnico-giuridica delle condizioni previste dal legislatore.

 

Quando la cattiva gestione diventa prova penale

La vicenda della scarpata rappresenta una sintesi drammatica di questi principi.
Gli accertamenti avevano evidenziato accumuli di fanghi e materiali organici lasciati esposti agli agenti atmosferici, con sversamenti verso un corso d’acqua e contaminazioni da materiali estranei.
Il dato che ha colpito maggiormente i giudici è stato però la germinazione spontanea di piante di pomodoro nel materiale depositato.
Un elemento apparentemente marginale, ma ritenuto indicativo della mancata stabilizzazione biologica e, quindi, dell’assenza delle caratteristiche agronomiche proprie del compost di qualità.
Da ciò la conclusione:
quel materiale non era fertilizzante, ma rifiuto gestito illecitamente.
Il caso dimostra come, nel diritto penale ambientale, la qualificazione giuridica di una sostanza possa fondarsi su una pluralità di indizi tecnici, agronomici e gestionali che, nel loro insieme, rivelano la reale destinazione del materiale.

 

Il rischio più grave: il traffico organizzato di rifiuti

Quando la gestione non conforme assume carattere sistematico e orientato al profitto, il quadro si aggrava ulteriormente.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura in presenza di:
• pluralità di operazioni
• struttura organizzativa anche minima
• continuità temporale
• finalità economica
In tali ipotesi, la violazione delle prescrizioni autorizzative nella filiera del compostaggio può integrare una responsabilità penale di estrema gravità per l’impresa e per i suoi vertici.

 

Una questione non solo giuridica, ma strategica

La disciplina del compost non è più soltanto materia per tecnici ambientali.
È oggi un nodo centrale:
• nelle strategie ESG
• nella reputazione delle filiere agroalimentari
• nella sostenibilità economica degli impianti di recupero
Governare correttamente le qualificazioni giuridiche dei materiali significa governare il rischio penale, ma anche costruire vantaggio competitivo.
Nel diritto ambientale contemporaneo, la trasformazione biologica deve sempre accompagnarsi a una trasformazione giuridica pienamente conforme.
Altrimenti, anche la più promettente operazione di economia circolare può trasformarsi in un caso giudiziario.
A volte basta una piantina di pomodoro per ricordarlo.

 

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