prescrizioni ambientali - art. 318 bis TUA

Prescrizioni ambientali: salvare una norma utile!

Con il “decreto PNRR 2” si prova a rilanciare una normativa di tutela ambientale nata sette anni fa, con la legge “ecoreati”, con grandi potenzialità e tra molte aspettative, ma poi finita su un binario morto; anche a causa di orientamenti giurisprudenziali che ne hanno praticamente negato la stessa ragion d’essere. Un’altra occasione in cui il nostro ordinamento di tutela penale dell’ambiente manifesta profonde contraddizioni.1

Indice

Prescrizioni ambientali e importo della sanzione: il decreto del MITE prossimo venturo

Cosa sono le prescrizioni ambientali

Il “decreto PNRR 2”

La nuova verifica dell’adempimento

Prescrizioni ambientali: prove tecniche di rianimazione di una norma utile

 

Il decreto del MITE prossimo venturo

Sarà un decreto del MiTE (Ministro della transizione ecologica) che stabilirà gli importi che il contravventore dovrà pagare per estinguere i reati in materia ambientale previsti dalla normativa speciale introdotta nel cosiddetto Testo Unico Ambientale2 (TUA) dalla legge “ecoreati” entrata in vigore sette anni fa3.

Cosa sono le prescrizioni ambientali

E’ il caso di precisare che i reati in questione sono le contravvenzioni previste dallo stesso TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette4. Per questi illeciti meramente formali è stata introdotta dalla stessa legge “ecoreati” la possibilità di estinzione del reato attraverso una procedura complessa di “riparazione” da parte del contravventore, a mezzo di adempimento di specifiche prescrizioni impartitegli dall’ente di controllo, e pagamento di una determinata somma sempre a opera del trasgressore.5

La normativa in questione è espressione del classico principio “a nemico che fugge ponti d’oro”, tendenzialmente utile in ambito penale, infatti applicato anche in altri istituti. E utile lo risulta in particolare in contesti come quello che si sta esaminando, proprio per la natura solo formale di questi illeciti; insomma, comportamenti che dovrebbero essere di fatto innocui – sia in chiave di danno che anche di solo pericolo concreto – nei confronti dei beni giuridici protetti, ossia le matrici ambientali.

Quella somma, quindi, sarà determinata dal MITE con proprio provvedimento.

Il “decreto PNRR 2”

È quanto prevede il cosiddetto “decreto PNRR 2” convertito in legge6, che ha aggiunto un nuovo comma all’articolo del TUA7 che disciplina specificamente la materia delle prescrizioni.

In realtà, il provvedimento del MITE avrebbe già dovuto esser emanato, dato che lo stesso articolo del decreto PNNR 2 prevede che “il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 […] è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” In pratica, il decreto in questione dovrebbe essere già venuto al mondo entro il 31 luglio scorso.

Per tornare alla somma in esame, secondo la nuova previsione di legge essa riguarda, in particolare, l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Prescrizioni ambientali: la nuova verifica dell’adempimento

Il “decreto PNRR 2”, infine, modifica, integrandola, un’altra norma del TUA sempre in questo ambito, più precisamente quella che disciplina la verifica dell’adempimento da parte del contravventore.8

La nuova norma specifica che, nella su citata fase di verifica dell’adempimento e dell’irrogazione della sanzione, “quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato […] unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis.” Successivamente, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta perché venga dichiarata l’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis (quella da cui siamo partiti) per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.

Prescrizioni ambientali: prove tecniche di rianimazione di una norma utile

Insomma, il “decreto PNRR 2” prova a rilanciare, per non dire a rianimare, una normativa di tutela ambientale che nasceva con grandi aspettative e potenzialità – anche sulla scorta dell’esperienza fatta con uno strumento pressoché identico in ambito di sicurezza sul lavoro9, cui è chiaramente ispirato quello poi trasposto in ambito ambientale – ma che è poi finita praticamente su un binario morto.

Ciò anche per responsabilità di alcune singolari pronunce giurisprudenziali che hanno affermato un’interpretazione praticamente “abrogante” della normativa stessa prevista dagli articoli 318 bis e seguenti del TUA10.

Interpretazione sulla scorta della quale la domanda, in materia di complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico, sorge spontanea: perché si fanno certe riforme e si introducono determinate norme se poi, nel più alto consesso giurisprudenziale dello Stato, si afferma il principio che se ne può fare tranquillamente a meno?

Avv. Stefano Palmisano

 

Per consulenze e assistenza legale in materia di reati ambientali, contattami: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

 

Foto di Igor Schubin da Pixabay

 

1In questo blog, mi sono già occupato di una delle espressioni più vistose di queste aporie legislative – in quel caso, in chiave di vuoto di tutela – in ambito di tutela penale dell’ambiente: quella relativa ai pesticidi – http://www.avvstefanopalmisano.it/pesticidi-ed-economia-circolare-abbiamo-un-altro-problema/

2Decreto Legislativo n. 152\2006

3Legge n. 68\2015

4Art. 318 bis, D. Lvo n. 152\2006

5Per un recente approfondimento dottrinale in materia di procedura estintiva ambientale, vd. https://lexambiente.it/Rivista/14-2022/poggi_1-2022.pdf

6D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

7Comma 4 bis, art. 318 ter, D. Lvo 152\2006

8Si tratta dell’art. 318 quater, D. Lvo 152\2006

9Decreto Legislativo n. 758\1994

10Ultima in ordine di tempo, una sentenza di pochi mesi fa con cui la Suprema Corte ha sancito il curioso principio per cui “la mancata indicazione della prescrizione di regolarizzazione per consentire l’estinzione del reato non è causa di improcedibilità dell’azione penale, anche perché l’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione in caso di autonoma e spontanea regolarizzazione.” (Cass. pen., Sez. III, 04/02/2022, n. 7286)