Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Documenti tecnici e lente d’ingrandimento su un tavolo davanti a un deposito di materiali industriali, simbolo del rischio di qualificare erroneamente un residuo come sottoprodotto.

Quando la normale pratica industriale non è normale: e il sottoprodotto torna rifiuto

Molte imprese pensano di essere al sicuro.
Perché il materiale viene riutilizzato.
Perché qualcuno lo compra.
Perché, prima di essere usato, subisce “solo una piccola lavorazione”.
Ed è proprio qui che iniziano molti problemi.
Perché nel diritto ambientale c’è una domanda che decide tutto:
quella lavorazione è davvero una normale pratica industriale?
Se la risposta è no, il materiale non è un sottoprodotto.
È un rifiuto.
E, da quel momento, tutto cambia: deposito, trasporto, cessione, utilizzo. Quello che sembrava un residuo riutilizzabile può diventare, improvvisamente, una gestione non autorizzata di rifiuti. Se non, peggio, un traffico illecito organizzato.

 

 

Il punto su cui le imprese sbagliano più spesso

Molte aziende, che pure vorrebbero gestire o addirittura già gestiscono i loro scarti di produzione come sottoprodotti, conoscono poco i quattro requisiti di legge che governano questa materia.
Ma la quasi totalità di esse non ha letteralmente idea di cosa significhi davvero il terzo:
il materiale può essere utilizzato direttamente, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
È una formula apparentemente semplice.
In realtà è il vero collo di bottiglia dell’intera disciplina.
Perché molte imprese pensano:
• “Lo separiamo soltanto”
• “Lo puliamo un po’”
• “Lo trituriamo”
• “Lo asciughiamo”
• “Lo misceliamo”
E quindi concludono:
“È sicuramente normale pratica industriale.”
Ma la domanda giuridica non è quanta lavorazione venga fatta.
La domanda vera è un’altra:
quella lavorazione serve semplicemente a rendere il materiale utilizzabile?
Oppure serve a trasformare un rifiuto in qualcosa che possa sembrare un sottoprodotto?

 

Il problema non è quanto si lavora il materiale. È perché.

Ci sono lavorazioni che, in linea di principio, potrebbero rientrare nella normale pratica industriale:
• pulizia
• vagliatura
• selezione
• semplice separazione
• attività meramente meccaniche, insomma
Ma solo se restano attività marginali, ordinarie, fisiologiche.
Il problema nasce quando il trattamento diventa più profondo.
Per esempio:
• miscelazioni complesse
• trattamenti chimici
• processi di stabilizzazione
• eliminazione di impurità rilevanti
• attività necessarie a “rendere accettabile” il materiale
• lavorazioni che ne modificano composizione o caratteristiche
In quel momento non siamo più davanti a un sottoprodotto.
Siamo nel campo del recupero dei rifiuti.
E se c’è recupero, il materiale non può essere qualificato come sottoprodotto.

 

Il caso tipico: “Facciamo solo una piccola lavorazione”

È il caso che vedo più spesso.
Un’impresa produce un residuo di lavorazione.
Quel materiale potrebbe essere riutilizzato. Ma prima deve essere:
• separato
• ripulito
• miscelato
• triturato
• privato di una parte indesiderata
L’azienda pensa:
“È una cosa minima. Lo facciamo da sempre.”
Poi arriva il controllo.
E la domanda è brutalmente semplice:
se quel materiale aveva bisogno di tutte queste lavorazioni per poter essere utilizzato, era davvero già un sottoprodotto?
Molto spesso, la risposta della Cassazione è no.

 

La Cassazione: la strada stretta della normale pratica industriale

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha adottato un orientamento molto severo.
La Cassazione tende a considerare “normale pratica industriale” soltanto le attività veramente marginali e non trasformative.
Tutto ciò che assomiglia, anche lontanamente, a un trattamento destinato a rendere il materiale diverso, più pulito, più stabile o più facilmente utilizzabile viene visto con enorme sospetto.
Il risultato è che molte imprese si trovano improvvisamente esposte, pur avendo agito in buona fede.
Perché ciò che l’azienda considera una lavorazione normale, il giudice lo legge come recupero di rifiuti.
Ed è qui che il rischio penale aumenta enormemente.
Perché se cade il sottoprodotto:
• il deposito diventa deposito di rifiuti;
• il trasporto diventa trasporto di rifiuti;
• la cessione diventa gestione di rifiuti;
• l’intera operazione può essere contestata come attività non autorizzata o, peggio, traffico illecito organizzato.
A quel punto non si discute più di una qualificazione tecnica.
Si discute di reati ambientali; spesso di delitti, specie dopo la riforma dei reati in materia di rifiuti di pochi mesi fa.

 

La normale pratica industriale (di un’economia lineare) e l’economia circolare: un paradosso normativo

Sul paradosso costituito dal rapporto tra la garanzia della normale pratica industriale di un’economia lineare e l’obiettivo, proclamato in ogni sede istituzionale, di affermare il modello economico circolare (che, quindi, postula la sperimentazione di pratiche tutt’altro che “normali”) ho scritto più diffusamente qui.

Il vero errore: pensare che “normale” significhi “abituale”

Torniamo al tema principale di questo articolo. Molte imprese confondono due concetti diversi.
Pensano che una lavorazione sia normale perché:
• la fanno da anni;
• la fanno tutti;
• nessuno ha mai detto nulla;
• è una prassi del settore.
Ma nel diritto ambientale “normale” non significa “abituale”.
Significa:
giuridicamente tollerabile come attività minima e non trasformativa.
Ed è una differenza enorme.
Perché molte prassi diffuse sono perfettamente normali dal punto di vista aziendale.
Ma non lo sono affatto dal punto di vista giuridico.

 

Cosa dovresti avere già, prima del controllo

Se vuoi sostenere che una certa lavorazione rientra nella normale pratica industriale, dovresti poter dimostrare subito:
• perché quella lavorazione è necessaria;
• perché non modifica sostanzialmente il materiale;
• perché il materiale era già destinato a un utilizzo certo;
• che esistono schede, relazioni, procedure e documenti;
• che quella lavorazione è davvero marginale e non trasformativa.
Se questo è uno dei problemi che affronti più spesso, nel videocorso sui sottoprodotti trovi una sezione specifica dedicata proprio alla normale pratica industriale e agli errori che espongono l’impresa a contestazioni.

 

La domanda giusta

Più che chiederti:
“Questa lavorazione è poca o tanta?”
Dovresti chiederti:
Se domani un controllore, un PM o un giudice mi chiedessero perché questa è una normale pratica industriale, sarei davvero in grado di dimostrarlo?”
Perché tra una “piccola lavorazione” e un reato ambientale ci sono pochi millimetri.
E quasi sempre coincidono con ciò che l’impresa non ha documentato.

 

In conclusione

La normale pratica industriale non è ciò che l’impresa considera normale.
È ciò che riuscirà a dimostrare davanti a un giudice.
E quando quella prova manca, il sottoprodotto torna rifiuto. Con tutto ciò che ne consegue.
Per questo, nel diritto ambientale, conviene sempre spendere il giusto prima – in analisi, documentazione e consulenza specialistica – piuttosto che scoprire dopo, in un procedimento penale, quanto può costare, all’azienda e a chi la rappresenta, aver sbagliato nome a un materiale.

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