Avvocato Stefano Palmisano

Diritto per i cittadini e aziende

Decreto terra dei fuochi ecoreati

Reati ambientali e imprese: cinque punti per capire la riforma

1. Cos’è questo decreto?

“Terra dei fuochi”: lo hanno ribattezzato così il decreto legge che dovrebbe cambiare il volto del nostro diritto penale dei rifiuti. Il titolo non è proprio originale: un altro decreto legge si fregiò di questo stesso titolo già dodici anni fa.
Nel 2013 erano “disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali”; oggi sono “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti…”
Il testo normativo odierno dà l’idea che il suo analogo predecessore non abbia sortito esiti proprio risolutivi. Come, peraltro, capita con una certa frequenza ai decreti legge in ambito penale.
In ogni caso, l’efficacia di una legge va testata sul campo, ossia nella pratica giurisprudenziale. La legge “ecoreati” del 2015, per fare un esempio, che pure aveva ricevuto un’accoglienza diffusamente molto più scettica di questo decreto, il test delle aule d’udienza, al momento, lo ha superato a pieno; specie quello delle aule della Cassazione, che è quello che più conta.
Fatte queste doverose precisazioni di metodo, da molte reazioni e commenti che riscontro sui social, a partire dai miei canali, ho l’impressione, però, che questa nuova normativa sia presa un po’ sottogamba da ampi settori proprio dei destinatari reali delle norme, a partire dagli imprenditori: “non cambierà niente; è la solita sceneggiata; si risolverà tutto con la prescrizione dei reati, come sempre…” e amenità simili.
Quindi, forse è il caso di fare un po’ di chiarezza, partendo dai dati, ossia dalle norme reali, come sempre. Provo, quindi, a dare un contributo di conoscenza, sulla base dei miei quasi trent’anni di esperienza di aule d’udienza penale, che, alla fine, sono il terreno di gioco naturale di questa, come di ogni altra normativa penale.

 

2. Il cuore della riforma: le imprese

Questo decreto – legge ha l’aspetto, invece, di una riforma che trasforma le regole del contrasto a quel variegato mondo di aggressioni all’ambiente e alla salute che hanno a base i rifiuti. Con un elemento di fondo: al centro di questo decreto ci sono le imprese – dal manifatturiero alla logistica al nevralgico trattamento rifiuti; secondo le indicazioni perentorie che arrivano sul punto dall’Unione Europea e dalla sua vasta e cruciale legislazione in materia ambientale degli ultimi anni: dalla direttiva CSRD a quella sulla due diligence a quella sulla tutela penale dell’ambiente.
Per le imprese, dunque, questa normativa comporta impatti di assoluto rilievo: in termini di nuovi obblighi e, quindi, di pesanti sanzioni, in caso di inadempimento di quegli obblighi.
Evidenziamo questo punto: per tutte le aziende che gestiscono materiali, sottoprodotti e rifiuti!
Per gli imprenditori ignorare queste novità non sarebbe, comunque, molto igienico: i rischi legali, economici e reputazionali sono diventati troppo elevati.
Proviamo a spiegarlo, analizzando cinque punti particolarmente significativi di questa riforma, che ogni azienda dovrebbe conoscere.

 

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3. L’abbandono di rifiuti diventa delitto

La prima dirompente novità è la trasformazione dell’abbandono di rifiuti, anche non pericolosi, in delitto – ossia la forma di reato più grave del nostro sistema penale – in casi particolari, ossia quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna…
In questi casi, la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Quando lo stesso comportamento, con le stesse conseguenze, viene tenuto da titolari di imprese e responsabili di enti, si sale da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
In più, quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
Giusto per iniziare a far capire, da subito, ai diretti interessati l’aria che tira con questo decreto!
Poi si passa ai rifiuti pericolosi. Qui l’abbandono costituisce delitto di suo, senza necessità che provochi danni o pericoli per l’ambiente o la pubblica incolumità, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Quando ricorre uno dei casi particolari visti sopra (pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria…), la sanzione penale sale: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Questo quando a commettere i fatti sono privati cittadini. Poi ci sono le norme ad hoc per le imprese e chi le dirige.
Il mero abbandono di rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese e responsabili di enti comporta la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi particolari già visti, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Per far capire a chi legge, in queste ultime ipotesi in materia di abbandono di rifiuti pericolosi (i “casi particolari”), che sono le più gravi, la pena minima per un imprenditore è di due anni, ossia il doppio di quella di un privato. E quelle che contano davvero nella prassi giudiziaria sono le pene minime, non le massime.
Per esempio, due anni di minimo complicano già maledettamente l’ipotesi della sospensione condizionale della pena, il primo e più importante paracadute per un condannato, da che mondo è mondo.
Forse questa narrazione, pure relative alle condotte illecite “più lievi” in ambito di rifiuti, sta iniziando a far emergere il livello di rischio penale reale per le imprese che deriva da questa riforma. E’ eccessivo ricavarne che quel livello di rischio richieda una tracciabilità e una gestione dei rifiuti limpida come l’acqua e granitica nella sua conformità a legge, specialmente per quelli classificati come pericolosi?

 

4. La gestione illecita: un terreno minato

Il decreto interviene pesantemente anche sul reato principe, per diffusione, in materia di rifiuti in ambito aziendale: la gestione non autorizzata, unificando e inasprendo le pene.
La gestione illecita di rifiuti non pericolosi diventa delitto, tout court, ed è ora punita – nella sua ipotesi base e se realizzata da un privato cittadino – con la reclusione da sei mesi a tre anni; che sale da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi.
La pena s’impenna negli ormai noti “casi particolari”, già per i rifiuti non pericolosi: reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ….
In questi ultimi casi, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Tutto questo, è il caso di ribadirlo, se i fatti sono commessi da un autore “qualunque”; se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, scatta l’aumento secco di un terzo di pena.
Questa aggravante si applica al reato di gestione non autorizzata, appena visto, e a quelli di discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti.
Tutto questo senza considerare il nuovo delitto più grave tra quelli previsti da questo articolo: la discarica abusiva, la cui pena può arrivare, per rifiuti pericolosi e nei consueti casi particolari, alla reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. A cui si aggiunge, in caso di reato commesso in ambito aziendale, la già conosciuta aggravante dell’attività d’impresa: un terzo di aumento di pena.
Infine, sono previste due misure accessorie di grande impatto per le aziende:
la confisca del mezzo utilizzato per commettere l’illecito di gestione non autorizzata, salvo che esso appartenga a persona estranea;
la confisca dell’area, per la realizzazione di discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica.
Insomma, perdita della libertà per dirigenti e rappresentanti dell’impresa; perdita di beni strumentali essenziali come veicoli o terreni per il patrimonio aziendale.
Per essere una riforma – sceneggiata, niente male!

 

 

5. L’imprenditore e i suoi obblighi: l’omessa vigilanza

Una delle previsioni più emblematiche del ruolo che questa riforma attribuisce agli imprenditori sotto il profilo degli obblighi di tutela ambientale – perché di questo si tratta – è quella che riguarda l’obbligo di vigilanza sui loro sottoposti.
“Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.”
Questa norma codifica un principio di responsabilità diretta dell’imprenditore per non aver adeguatamente controllato i propri dipendenti o collaboratori. Non sarà più sufficiente affermare di non essere a conoscenza dell’illecito commesso dal singolo operaio o autista; l’imprenditore dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie per prevenire tali condotte.
Quanto alle sanzioni a tutela di quest’obbligo, oltre a quelle previste per le persone fisiche, sopra esaminate, la norma in questione ne prevede di autonome per l’impresa. In particolare, qui scatta una delle tagliole sanzionatorie più minacciose per il patrimonio aziendale, se non per la sua stessa sopravvivenza: la responsabilità diretta dell’azienda per fatti di reato commessi a suo vantaggio o nel suo interesse.
Per la precisione, in caso di omessa vigilanza, ai titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni cosiddette interdittive: parliamo di interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione…; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

6. Ancora sulla responsabilità degli enti: un altro terreno minato

Dato che abbiamo accennato il discorso, completiamolo.
Il decreto interviene in modo massiccio sulla normativa che disciplina la responsabilità amministrativa (di fatto, penale) degli enti per i reati ambientali. Le modifiche sono sostanziali:
Aumento delle sanzioni pecuniarie: le sanzioni in “quote” sono state drasticamente aumentate per quasi tutte le fattispecie di reato ambientale. Ad esempio, per il traffico organizzato di rifiuti, le sanzioni sono quasi raddoppiate.
Nuovi reati presupposto: la responsabilità da reato viene estesa ai nuovi delitti introdotti dal decreto, come l’abbandono di rifiuti in casi particolari e l’abbandono di rifiuti pericolosi.
Sanzioni interdittive più facili: viene ampliato il ricorso alle sanzioni interdittive, sopra elencate. In particolare, per i reati più gravi di gestione illecita e combustione, la durata delle sanzioni interdittive può arrivare fino a un anno. Nei casi più estremi, se l’ente è stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di commettere questi reati, si applica l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività: in pratica, la chiusura dell’impresa, d’imperio.
Una semplice domanda: è sufficiente tutto questo a far capire agli imprenditori che, per prevenire le conseguenze esiziali per la loro azienda che possono comportare, da sole, queste ultime sanzioni, devono dotare la loro attività dell’unico scudo che possa difenderla seriamente: il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) per la prevenzione dei reati ambientali in azienda?

 

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7. Le imprese di autotrasporto: un rischio in più

Per le imprese di autotrasporto per conto terzi il cui personale commetta qualcuno di questi reati, c’è un “bonus”: l’impresa che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e realizzi una violazione in materia di rifiuti nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da quindici giorni a due mesi.
Se poi, i responsabili di questa impresa dovessero avere la brillante idea di reiterare le violazioni, si applicherebbe la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

 

8. Conclusioni provvisorie

Insomma, per le imprese il messaggio pare difficilmente equivocabile: la gestione dei rifiuti non è più un mero costo operativo, ma un’area di compliance strategica ad altissimo rischio. Un approccio superficiale o estemporaneo alla normativa ambientale espone oggi l’azienda e i suoi vertici a conseguenze penali e patrimoniali senza precedenti.
Questo nuovo quadro normativo, in conclusione, impone un’immediata e approfondita revisione delle procedure interne, rendendo indispensabile l’adozione di pratiche di compliance strutturate e l’acquisizione di consulenze legali ambientali altamente qualificate per navigare in un mare normativo diventato improvvisamente molto più insidioso. Un mare in cui si può scatenare burrasca da un momento all’altro.

Ps: approfondirò qualcuno di questi aspetti in una videolezione gratuita, fra pochi giorni. A breve, maggiori informazioni.

13\8\2025

Foto di Naja Bertolt Jensen su Unsplash

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