Negli ultimi anni la responsabilità 231 in materia ambientale è passata da “rischio eventuale” a rischio strutturale d’impresa.
Una recente sentenza della Cassazione penale, che pure ha annullato con rinvio una sentenza di condanna di un’impresa, lo conferma con chiarezza chirurgica:
la gestione dei rifiuti, il deposito incontrollato e perfino la mancata adozione del piano per le acque meteoriche possono diventare il perno di una responsabilità 231 devastante.
Nel frattempo, il disegno di legge di riforma del d.lgs. 231/2001 riscrive i criteri di imputazione, ridefinisce la colpa di organizzazione, introduce nuove cause di non punibilità e rafforza il ruolo dell’OdV.
Traduzione operativa:
non basta più avere un Modello 231. Bisogna avere un Modello 231 ambientale realmente difensivo.

Il cuore del problema: interesse, vantaggio e colpa di organizzazione
La sentenza di dicembre 2025 è interessante per due ragioni strategiche.
Primo punto: il vantaggio non si presume
La Cassazione ha censurato la motivazione sulla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente, ricordando che non basta la mera “compenetrazione organica” tra legale rappresentante e società .
È un principio cruciale.
Nel campo ambientale l’accusa tende spesso a sostenere che:
il risparmio sui costi di smaltimento
la mancata gestione corretta dei rifiuti
l’omesso adeguamento autorizzativo
costituiscano automaticamente un vantaggio.
Ma il vantaggio va motivato, non presunto.
Per le imprese questo significa una cosa sola:
la partita si gioca sul terreno organizzativo e documentale.
Secondo punto: la gestione delle aree e delle acque meteoriche
Nel caso esaminato:
area in concessione demaniale,
rifiuti pericolosi e non,
stoccaggi disomogenei,
assenza del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
La Corte ha ritenuto pienamente configurabile la responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa per l’art. 137 TUA .
Messaggio per le aziende (specie manifatturiere, agroalimentari e di gestione rifiuti, con piazzali, depositi, aree di lavorazione esterne):
il rischio 231 nasce anche da profili che molti imprenditori ritengono “tecnici” o “secondari”.
Il piano acque meteoriche non è un adempimento burocratico.
È un presidio 231.
La riforma 231: cosa cambia davvero (e cosa deve cambiare nelle imprese)
Il DDL di riforma del sistema 231 interviene su tre pilastri.
Addio alla presunzione per gli apicali
Viene superata la distinzione rigida tra apicali e sottoposti.
L’ente risponde se:
non ha adottato un modello idoneo a ridurre il rischio,
non ha un OdV adeguato,
vi è stata omessa o insufficiente vigilanza .
La parola chiave non è più “prevenire” ma “ridurre il rischio”.
Questo sposta il focus dalla perfezione teorica alla robustezza concreta del sistema.
Chi ha modelli “copia-incolla” è strutturalmente esposto.
Reati colposi ambientali: il vantaggio si collega alla condotta
La riforma specifica che nei reati colposi l’interesse/vantaggio esiste solo se la violazione cautelare è finalizzata o idonea a produrre:
risparmio di spesa,
incremento produttivo,
beneficio economico valutabile .
Questo è un passaggio chiave per i reati ambientali (che sono spesso colposi).
Ma attenzione:
se l’organizzazione è strutturalmente carente, il “risparmio implicito” diventa facilmente contestabile.
Sistema premiale e self-cleaning
Il nuovo art. 17-bis introduce una vera causa di non punibilità per l’ente che:
collabora prima della formale conoscenza del procedimento,
elimina le carenze organizzative,
risarcisce integralmente il danno,
mette a disposizione il profitto .
È una rivoluzione.
Ma funziona solo se:
un MOG esisteva già,
l’ente dimostra una cultura organizzativa reale.
Chi non ha nulla, non può “auto-pulirsi”.
“La gestione dei sottoprodotti” – Corso pratico online per imprenditori e consulenti ambientali
Il rischio ambientale 231: lezioni dall’aula d’udienza penale
Nella mia esperienza professionale, le criticità ricorrenti sono:
gestione dei sottoprodotti qualificati come rifiuti,
stoccaggi temporanei oltre i limiti,
mancata segregazione,
autorizzazioni AUA/AIA incomplete,
gestione delle acque meteoriche,
controlli su terzisti e trasportatori,
deleghe ambientali non formalizzate.
Molte aziende sono convinte di essere “a posto” perché:
hanno consulente ambientale,
hanno DVR,
hanno certificazioni ISO.
Errore.
La 231 guarda alla colpa di organizzazione, non alla mera presenza di consulenti.
Il vero nodo: la colpa di organizzazione ambientale
La combinazione tra:
Cassazione del 2025
nuova formulazione dell’art. 6 nel DDL
porta a una conclusione netta:
Il rischio 231 ambientale si gioca sulla capacità dell’impresa di dimostrare che il reato non è frutto di una scelta organizzativa, ma di una deviazione individuale.
Questo implica:
mappatura reale dei processi ambientali,
protocolli operativi specifici su rifiuti, scarichi, sottoprodotti,
flussi informativi tracciati verso l’OdV,
sistema disciplinare effettivo,
audit periodici,
aggiornamento continuo.
Chi non ha questi presidi, in un processo, non ha difese strutturali.
La domanda che ogni imprenditore dovrebbe farsi
Se domani:
ARPA effettua un accesso,
viene contestato un deposito incontrollato,
emerge un’irregolarità su acque meteoriche,
si apre un procedimento penale,
l’azienda è in grado di dimostrare che:
1. il rischio era stato mappato?
2. esisteva un protocollo operativo?
3. i responsabili erano formalmente individuati?
4. l’OdV era informato?
5. il sistema era aggiornato?
Se la risposta è “non so”, il rischio è già concreto.
Conclusione: la 231 ambientale non è un costo. È un’assicurazione strutturale.
La giurisprudenza sta diventando più rigorosa.
La riforma renderà il sistema più tecnico, ma anche più selettivo.
Le imprese che investiranno ora in una compliance ambientale seria:
ridurranno il rischio penale,
rafforzeranno il proprio posizionamento ESG,
avranno strumenti difensivi reali in caso di indagine.
Le altre rischiano:
sanzioni pecuniarie milionarie,
interdittive,
confisca del profitto,
danni reputazionali irreversibili.
E qui vale sempre la stessa regola:
Per un’impresa, meglio spendere il giusto in una consulenza legale specialistica oggi, che rischiare un bagno di sangue in un processo penale domani.”
Foto di Mathias Reding su Unsplash

