end of waste: le basi - normativa e consulenza legale ambientale

End of Waste: le due basi

La normativa sull’end of waste è fondamentale per la corretta gestione dei rifiuti, in particolare per le aziende che operano nel settore del trattamento rifiuti. Una sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un’imprenditrice del ramo, condannata per gestione non autorizzata di rifiuti, offre importanti insegnamenti su questo tema. Scopri le due principali lezioni che si possono imparare da questa vicenda e come evitare errori comuni nella realizzazione del procedimento di cessazione della qualifica di rifiuto (il cosiddetto “end of waste”) e, più in generale, nella gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Indice

 

Introduzione

End of Waste: le due basi – 1) Necessità di attività di recupero

 

End of waste: le due basi – 2) Effettuazione di queste attività da parte di soggetto autorizzato

Lezioni da una sentenza: la necessità di consulenza legale specialistica per una corretta gestione dell’end of waste e, in generale, dei rifiuti


1) Introduzione

L‘end of waste è un procedimento chiave nella corretta gestione dei rifiuti; in particolare, in una gestione dei rifiuti rispettosa della gerarchia dei rifiuti sancita dalla direttiva quadro 98\08, quindi dei principi fondamentali dell’economia circolare. Esso, infatti, permette di trasformare materiali di scarto in risorse riutilizzabili. Data la rilevanza ambientale di questo tipo di operazioni, il procedimento in questione è rigorosamente regolato. Il caso giudiziario di Carmela, che ha smaltito rifiuti presso la propria impresa senza le necessarie autorizzazioni, ci aiuta a comprendere i due requisiti base in materia di end of waste e a evitare errori di gestione tanto comuni nella prassi, quanto rischiosi per chi li commette e per le relative imprese.

2. End of Waste: le due basi – 1) Necessità di attività di recupero dei rifiuti

Carmela viene condannata per gestione non autorizzata di rifiuti. Ha smaltito presso la propria impresa, in assenza di autorizzazione, rifiuti pericolosi e non pericolosi di vario genere: pezzi di ricambio d’auto, fusti, lamiere, eccetera.
Ricorre per Cassazione contro la condanna. La difesa sostiene che quelli non sarebbero rifiuti, bensì materiali riutilizzabili con un loro valore economico, in sostanza materie prime seconde o end-of-waste. In particolare, secondo il suo difensore, nel caso di specie ci sarebbero tutti e quattro i presupposti di legge per l’end-of-waste1. La Corte, tuttavia, rigetta il ricorso. Perché un rifiuto possa cessare la qualifica di rifiuto, prima ancora dei quattro requisiti di legge, occorrono due condizioni preliminari. La prima: l’esistenza di un’operazione di recupero2.

 

3) End of waste: le due basi – 2) Effettuazione di queste attività da parte di soggetto autorizzato

Il secondo requisito preliminare rispetto alla stessa ipotizzabilità di un procedimento di end o waste, secondo la Suprema Corte, è la necessità che tali attività di recupero siano effettuate da un soggetto a ciò autorizzato dalla pubblica amministrazione competente nelle forme previste dalla legge.
Nel caso di Carmela,
mancano entrambe le condizioni.

Pertanto, la Corte rigetta il suo ricorso e conferma la condanna.

4) Lezioni da una sentenza: la necessità di consulenza legale specialistica per una corretta gestione dell’end of waste e, in generale, dei rifiuti

La normativa in materia di end of waste è molto complessa e in continua evoluzione. Affidarsi a un consulente legale specialista è cruciale per evitare errori, per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle leggi vigenti e per risparmiare, così, pesanti sanzioni ai dirigenti e al personale, nonché allo stesso patrimonio aziendale. Il nostro Studio Legale, specializzato in diritto ambientale e dell’economia circolare, offre supporto completo per garantire la conformità della tua attività alle normative sull’end of waste.
Affidarsi a professionisti esperti in diritto ambientale permette alle aziende di navigare con sicurezza nel complesso panorama normativo. Offriamo assistenza personalizzata per affrontare ogni aspetto della gestione dei rifiuti, dalla consulenza preventiva alla difesa in sede giudiziaria. La consulenza specialistica non è un costo, ma un investimento che può prevenire problemi futuri e garantire la sostenibilità dell’azienda.

Conclusioni pratiche

Evitare errori nella gestione dell’end of waste è essenziale per una gestione responsabile, conforme e sicura dei rifiuti; specie per le imprese che operano nel ramo del trattamento rifiuti. Il caso di Carmela ci insegna l’importanza di rispettare le condizioni di legge, a partire da quelle a tutti gli effetti preliminari e di realizzare sempre e soltanto operazioni di recupero autorizzate. Per ulteriori informazioni e per una consulenza personalizzata, il nostro Studio è a tua disposizione. Il nostro obiettivo è proteggere il tuo business e l’ambiente, garantendo una gestione dei rifiuti sicura e conforme.
Non aspettare di trovarti in difficoltà o incorrere nelle stesse disavventure di Carmela.

Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come possiamo aiutarti a operare in tranquillità nel groviglio delle normative ambientali.

Puoi raggiungerci via email all’indirizzo palmi.ius@avvstefanopalmisano.it o con un messaggio WhatsApp al numero 3392738982.

Alla prossima!

Avv. Stefano Palmisano

1Ricordiamoli, come elencati nell’art.184 ter, D. Lvo 152\2006:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2Rammentiamo che, secondo il comma 2 dello stesso art. 184 ter, “ L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.”