Commercio di rifiuti

Commercio rifiuti: quando è lecito?

La qualifica di rifiuto in capo a una cosa preesiste alle eventuali transazioni commerciali su quest’ultima. Perché perda la natura di rifiuto, quindi, l’oggetto in questione dovrà essere sottoposto agli appositi trattamenti previsti dalla legge; tra i quali non rientrano le mere pratiche commerciali. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza avente a base una vicenda relativa a un traffico di rifiuti con il Senegal.

Indice

La vicenda: spedizione di motori usati e frigoriferi in Senegal

Il ricorso per Cassazione: i beni destinati alla rivendita non sono rifiuti

Commercio di rifiuti: per la Cassazione, la normativa afferma principi molto diversi

Commercio di rifiuti: il caso dei pezzi di autoveicoli…

e quello dei frigoriferi

Commercio di rifiuti: lezioni da una sentenza

Un’ultima nota: la responsabilità diretta delle aziende

 

La vicenda: spedizione di motori usati e frigoriferi in Senegal

N.M. viene condannata dalla Corte di appello di Genova – che conferma la sentenza di condanna a sette mesi di reclusione emessa dal Tribunale – per alcuni reati, tra cui quello di traffico illecito di rifiuti1, per aver effettuato una spedizione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (un motociclo già avviato alla demolizione/rottamazione, tre motosi usati non bonificati, dieci frigoriferi usati)2.

Propone, quindi, ricorso per Cassazione3.

 

Il ricorso per Cassazione: i beni destinati alla rivendita non sono rifiuti

Il principale motivo addotto dall’imputata è il seguente: il Tribunale avrebbe sbagliato a qualificare come rifiuti i beni oggetto di spedizione, perché non potrebbero essere considerati rifiuti beni destinati alla rivendita, che cioè hanno un loro mercato.

 

Commercio di rifiuti: per la Cassazione, la normativa afferma principi molto diversi

La Suprema Corte rigetta radicalmente l’argomentazione difensiva4.

Secondo i Giudici del “Palazzaccio”, infatti, la condotta del “disfarsi” che, ai sensi della relativa normativa5 qualifica l’oggetto come rifiuto, è propria di chi “cede” il bene, non di chi l’acquista (per poi rivenderlo).

In sostanza, spiega la Corte, la qualifica della cosa come rifiuto preesiste, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni – catalogazioni operate dal legislatore nazionale ed unionale, alle sue possibili vicende negoziali vietandone o condizionandone il commercio.

A ragionare in modo diverso (e seguendo la tesi difensiva), chiariscono i Supremi Giudici, il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di “rifiuto” dei beni oggetto di traffico sol perchè l’acquirente vi trovi una qualche utilità, a prescindere dalla necessità delle operazioni di recupero necessarie alla cessazione della qualità di rifiuto stesso.

 

Commercio di rifiuti: il caso dei pezzi di autoveicoli…

Applicando questi principi generali al caso di specie, afferma la Cassazione, la natura di rifiuto dei beni oggetto di illecita esportazione è chiaramente dimostrata: a) dalla destinazione alla rottamazione/ demolizione del motociclo tolto dalla circolazione dall’ACI di (OMISSIS); b) dal fatto che i motori usati (e non bonificati), in quanto parti di “veicoli fuori uso”6, costituiscono rifiuti7; c) dal fatto che i frigoriferi usati costituiscono “rifiuti elettrici ed elettronici” (cd. RAEE)8 la cui spedizione può essere effettuata entro limiti e a condizioni ben precise9.

 

e quello dei frigoriferi

Quanto ai frigoriferi – si legge ancora nella sentenza – è necessario altresì evidenziare che: a) anche volendo escluderne la natura di rifiuto ed attestarne la qualifica di elettrodomestico usato, la spedizione all’estero è condizionata agli adempimenti “minimi” indicati nella normativa di settore10, del tutto mancanti nel caso in esame; b) i “RAEE” possono essere spediti all’estero ai soli fini del trattamento (e non per la rivendita)11; c) sono in ogni caso vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi esterni all’Unione Europea o verso paesi EFTA non aderenti alla Convenzione di Basilea; d) poichè al Senegal non è applicabile la regolamentazione specifica per questo ambito12, la spedizione di RAEE finalizzata al recupero è comunque vietata13.

Sulla base di queste stringenti motivazioni, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso – in questo modo confemando, di fatto, la sentenza di condanna della Corte d’appello – e condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Commercio di rifiuti: lezioni da una sentenza

Insomma, i rifiuti spediti, o comunque commercializzati, tal quali restano rifiuti. Queste operazioni, svolte in assenza di ogni autorizzazione del caso, quindi, risultano illegali e sanzionabili penalmente.

Questo principio di diritto sulla cessazione della qualifica di rifiuto è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, come ho avuto modo di dimostrare negli articoli scritti su questo blog e indicati in nota sopra.

Questo offre l’occasione per ribadire qualche considerazione finale sull’ “end of waste” e, soprattutto, sulla sua percezione da parte di tanti operatori economici che gestiscono rifiuti.

E’ evidente che in molti casi questa “percezione”, per chiamarla così, è deviata. O, per dirla tutta, sono lo stesso concetto e la relativa normativa di “cessazione della qualifica di rifiuto” a essere fortemente equivocati; quando non proprio ignorati del tutto.

Tanti – anche nell’esercizio di un’impresa, il che rende la cosa più grave – ritengono di poter maneggiare i rifiuti con grande scioltezza, spesso sulla base di personalissime convinzioni per cui in realtà non si tratterebbe di rifiuti, ma di oggetti o merci normali che, in quanto tali, sarebbero gestibili con la massima libertà, anche sotto il profilo commerciale. Senza porsi particolari problemi in materia di autorizzazioni, normativa, sanzioni ecc…

Come dovrebbe essere chiaro a chiunque, invece, sentenze come quella raccontata in questo articolo hanno la grande utilità di fungere da promemoria per gli operatori economici: un rifiuto cessa di essere tale solo dopo esser stato sottoposto, in maniera puntuale, al procedimento disciplinato dalla normativa di riferimento, a partire da quella in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto”14.

Prima di quel momento, l’oggetto in questione sarà sempre e comunque da qualificarsi, ma soprattutto da trattarsi, come rifiuto.

Ogni deviazione da questa retta via comporterà, con altissima probabilità, la sua naturale conseguenza: l’imputazione e, con buona probabilità, la condanna penale; nella più blanda delle ipotesi per il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” o di “deposito incontrollato di rifiuti”. Ma, come si è visto, all’imputata del processo analizzato in questo articolo è andata peggio, dato che è stata condannata per il ben più grave reato di “traffico illecito di rifiuti”.

Un’ultima nota: la responsabilità diretta delle aziende

Una precisazione finale: quelli esaminati sono tutti Illeciti penali nei quali le conseguenze sanzionatorie sono serie anche e soprattutto perché non riguardano solo le persone fisiche che hanno commesso i reati, ma pure la stessa azienda che viene chiamata a rispondere con il suo patrimonio delle sanzioni pecuniarie e\o interdittive previste dalla legge sulla cosiddetta responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

A meno che la stessa impresa non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo finalizzato proprio a minimizzare il rischio di commissione di determinati reati al suo interno.

Come accade nel caso di vari altri reati ambientali relativi all’esercizio d’impresa.

E’ un’annotazione finale cui tutti gli operatori economici dovrebbero riservare la giusta attenzione.

Avv. Stefano Palmisano

1Previsto e punito dal Decreto legislativo. n. 152 del 2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale) all’art. 259, comma 1,

2Di traffico illecito di rifiuti, più precisamente del reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, mi sono occupato di recente in questo blog: http://www.avvstefanopalmisano.it/fine-rifiuto-lezioni-da-una-sentenza/

3Per una ricognizione della giurisprudenza della Cassazione sul reato di traffico illecito di rifiuti (anche se aggiornata al 2018), vd: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6375-il-traffico-illecito-di-rifiuti-il-punto-sulla-giurisprudenza-di-legittimita

4Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 17/05/2022) 05/07/2022, n. 25633

5D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a),

6Ho trattato la specifica materia del fine rifiuto con riferimento ai veicoli rottamati e ai relativi pezzi in questo articolo: http://www.avvstefanopalmisano.it/il-carrozziere-la-cassazione-e-il-fine-rifiuto/

7Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lett. i), art. 227, lett. c), e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152, cit. (voce 16.01.04), nonchè ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, comma 1, lett. b), e comma 2

8Ai sensi dell’Allegato II alla direttiva n. 2012/19/UE – DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 227, lett. a), e D.Lgs. n. 49 del 2014, art. 4, comma 1, lett. e)

9Stabilite dal D.Lgs. n. 49, art. 21, cit.

10Si tratta dell’allegato VI al D.Lgs. n. 49 del 2014.

11Secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 49 del 2014, art. 21, ai sensi del quale la spedizione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all’Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

12Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

13Ai sensi dell’art. 37, Reg. (CE) 14/06/2006, n. 1013/2006/CE – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti) e dell’allegato 5 al Reg. (CE) 29/11/2007, n. 1418/2007/CE (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti) e successive modificazioni.

14Prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 184-ter.

Foto di Holger Schué da Pixabay