Rifiuti e sottoprodotti - Tassa rifiuti

TARES: rifiuti o sottoprodotti pari sono

Il tributo comunale sui rifiuti si applica a prescindere dall’effettiva produzione di rifiuti nei locali aziendali; quindi, anche se i residui di lavorazione ricavati in questi ultimi vengano gestiti legittimamente come sottoprodotti e non come pattume. Ciò perchél’applicabilità della TARES (ma le affermazioni che seguono valgono anche per la TARI, che ne ha preso il posto) non dipende dai rifiuti in effetti prodotti dal privato sulle superfici aziendali, ma solo dalla astratta idoneità di queste ultime a produrre i rifiuti stessi. Lo ha affermato di recente la Corte di Cassazione. E non è una buona notizia per l’economia circolare.

Indice

TARES: storia di un tributo, di un’azienda, di rifiuti e di sottoprodotti

TARES: per la Corte di Cassazione si applica sulla base di rifiuti “presunti”. Anche se, in realtà, sono sottoprodotti

Conclusioni: un’altra normativa che mette il piombo nelle ali dell’economia circolare

TARES: storia di un Comune, di un’azienda, di rifiuti e di sottoprodotti

Un Comune notifica a un’impresa operante sul suo territorio un avviso di accertamento Tares, contestando il mancato pagamento del tributo comunale annuale sui rifiuti e sui servizi ed irrogando nel contempo la relativa sanzione.

Cosa succede se la società contribuente impugna l’avviso, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale (CTP), chiedendo l’annullamento della TARES per assenza di rifiuti, sostituiti nel caso di specie dai sottoprodotti?

In particolare, se l’azienda contesta il tributo relativamente alla superficie oggetto di lavorazione del legno, in quanto i residui di questa lavorazione (segatura, trucioli e tozzetti di legno), costituenti sottoprodotti, erano ceduti ad altra impresa dietro pagamento di un corrispettivo.

Accade che la CTP dà ragione all’impresa in modo totale, annullando il tributo.

Il Comune ricorre innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale riforma in parte il giudizio della CTP, ma ne lascia comunque in piedi la parte centrale: per la superficie aziendale destinata all’attività produttiva della lavorazione del legno la tassa non è dovuta. Ciò sul presupposto che la documentazione presentata dall’impresa, attestante la rivendita ad altro imprenditore del materiale di scarto, aveva obiettivamente dimostrato la mancata produzione di rifiuti nei locali in questione.

Il Comune non se ne fa una ragione e ricorre per Cassazione.

 

TARES: per la Corte di Cassazione si applica sulla base di rifiuti “presunti”. Anche se, in realtà, sono sottoprodotti

La Corte di Cassazione ribalta le due sentenze delle Commissioni Tributarie.

La motivazione dell’ordinanza della Suprema Corte1, pure molto articolata, si può sintetizzare in un semplice concetto: l’applicabilità della TARES (ma uguali considerazioni valgono per l’attuale TARI) non dipende dai rifiuti effettivamente prodotti dal privato nei locali in esame.

Dipende, invece, esclusivamente, dalla astratta idoneità di quegli stessi locali a produrre tali rifiuti. Idoneità che, quindi, è del tutto presunta, quale conseguenza dell’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.

Per superare questa presunzione, il contribuente non può limitarsi a provare la mancata produzione di rifiuti in queste parti d’immobili. Magari perché, come nel caso di specie, tutti gli scarti di produzione vengono legittimamente trattati come sottoprodotti; e per provare questa circostanza l’imprenditore esibisce anche le fatture dimostranti l’utilizzo degli “scarti della lavorazione del legno facendone commercio, con la vendita a terzi”.

No: l’imprenditore potrà vincere “la presunzione legale di produttività” solo fornendo la prova positiva della astratta inidoneità delle superfici in questione alla produzione di rifiuti solidi urbani.

Ciò perché il presupposto del tributo “si identifica con l’espletamento, da parte dell’ente pubblico, di un servizio nei confronti dell’intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti.

 

Conclusioni: un’altra normativa che mette il piombo nelle ali dell’economia circolare

La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in forza di un’ampia base legislativa, riportata in modo puntuale nel corpo del provvedimento. Ci sono pochi dubbi: il diritto vigente è quello che indica la Suprema Corte e la sua sentenza, quindi, pare difficilmente contestabile.

Ciò non toglie che quella stessa normativa possa e debba suscitare non poche perplessità, per dirla in maniera eufemistica, se analizzata dalla parte dell’economia circolare.

Un tributo sui rifiuti che si applica in maniera indipendente dalla produzione di rifiuti è un sabotaggio della gerarchia dei rifiuti sancita dalla normativa europea che prevede al primo posto l’obiettivo della riduzione dei rifiuti stessi mediante la loro prevenzione e impone agli Stati membri l’adozione di “misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo2; un mezzo per frustrare per legge le idee e le pratiche imprenditoriali più virtuose per sostenibilità e circolarità3; un’istigazione legale all’insensibilità ambientale.

Una stortura istituzionalizzata cui andrebbe posto rimedio al più presto.

29\6\2022

Avv. Stefano Palmisano

Foto di Pexels da Pixabay

Per consulenze e assistenza legale in materia di rifiuti e sottoprodotti, contattami: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

1Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2373

21. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

2. Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo....” Art. 4, Gerarchia dei rifiuti, Direttiva CEE 19/11/2008, n. 2008/98/CE

3Come sono, per definizione, quelle che tendono a gestire legalmente gli scarti di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, come ho più volte evidenziato in questo blog: http://www.avvstefanopalmisano.it/diritto-delleconomia-circolare-gli-esempi-dei-sottoprodotti-e-dei-concimi/; nonché sul blog di Sfridoo: https://www.sfridoo.com/2022/06/15/economia-circolare/significato-legale-dei-sottoprodotti-la-cassazione-chiarisce-le-regole/?fbclid=IwAR0B3XI6vPQ6phNm9gfiofMUkiQM-EFoIC65EVovUOR05jrArIW8qhO25T0