Il pianeta e l'economia circolare

L’ambiente, il paesaggio, la riforma della Costituzione, l’Italia: quando le radici possono bloccare le ali

Sulla recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione è partito un dibattito che evidenzia, per l’ennesima volta, i gravi problemi di una parte significativa – in alcuni casi, anche sotto il profilo intellettuale – dell’opinione pubblica nazionale a comprendere realmente la portata dell’emergenza ambientale e climatica che sta vivendo il pianeta, e la conseguente necessità in capo a tutti i Paesi – compreso questo, quindi – di adottare tutte le relative e idonee misure di mitigazione e adattamento; in cima alle quali non può non esservi il pieno e rapido sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Senza perdere un altro solo giorno. In tal senso, quindi, la pur doverosa tutela del paesaggio deve essere necessariamente e razionalmente bilanciata con il serio perseguimento degli obiettivi climatici sopra accennati, che costituiscono, peraltro, oggetto di numerosi e doverosi impegni assunti dal Paese in varie sedi sovranazionali e internazionali. Una breve e ragionata rassegna giurisprudenziale, a tal proposito, può rendere l’idea, meglio di qualsiasi spiegazione, delle resistenze che, di fatto, la logica ecosostenibile e la causa del contrasto alla crisi climatica incontrano nella prassi, ossia nei concreti provvedimenti amministrativi, di varie Pubbliche Amministrazioni: in cima alle quali, vi sono regolarmente le Soprintendenze ai beni culturali. Il cui operato, in questa materia, viene, di conseguenza, sempre più spesso bocciato dalle Autorità Giudiziarie competenti.

Indice

  1. La giurisprudenza amministrativa più recente sul rapporto tra tutela del paesaggio e fonti di energia rinnovabili
  2. Le conseguenze derivanti dalla riforma dell’art. 9 della Costituzione
  3. Le logiche conservatrici e la necessità di un ambientalismo progressista

1. La giurisprudenza amministrativa più recente sul rapporto tra tutela del paesaggio e fonti di energia rinnovabili

Leggo commenti singolari, per dirla in maniera delicata, sulla recente riforma costituzionale degli articoli 9 e 41. Alcuni di questi sono anche in calce al post che ho dedicato al tema sul mio blog su Il fatto quotidiano.

In particolare, la pietra dello scandalo sono le affermazioni sulla necessità, con il nuovo articolo 9, di un più serio bilanciamento delle esigenze di tutela del paesaggio, da un lato, e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile – anche in chiave di rispetto dei numerosi e doverosi obblighi che ha assunto in tal senso il Paese in sede sovranazionale e internazionale – dall’altro. Diciamola meglio: la necessità di una più rigorosa valutazione di queste ultime esigenze contro le prime, quando si ponga un oggettivo contrasto tra le due; come accade ormai non di rado.

E’ un discorso ampio e maledettamente complesso, ma, da modesto pratico del diritto quale sono, è il caso che ceda, almeno in questa sede, la parola alla giurisprudenza amministrativa, che sempre più spesso è chiamata a occuparsi di queste questioni.

Non mancheranno occasioni per un mio personale tentativo di analisi sul punto.

L’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo, di interesse nazionale, della produzione di energia da fonti rinnovabili”. Quindi “la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. […] la Soprintendenza, nel proprio preavviso di parere negativo, si è limitata ad opporre che l’’intervento si presenta oltremodo impattante sotto l’aspetto percettivo-visivo e paesaggistico-ambientale. Le opere proposte, per i suoi materiali componenti e tipologia costruttiva confliggono con i parametri paesaggistico-architettonici dell’ambito in esame, costituito dall’insediamento urbano consolidato.’ […] Orbene, a fronte degli elementi costituiti dal generale favor legislativo […] è opinione del Collegio che fosse onere della Soprintendenza rendere un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del proprio diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione dei pannelli dovesse ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.” (Tar Molise, sent. 391/2021 del 22\11\2021).

Lo scorso anno era stata la volta dello stesso Consiglio di Stato a sancire che “il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica.” Di più, chela produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 11/02/2021) 12/04/2021, n. 2983)

2. Le conseguenze derivanti dalla riforma dell’art. 9 della Costituzione

In entrambi i casi, i provvedimenti di diniego delle Soprintendenze sono stati bocciati dalle Autorità Giudiziarie, ovviamente.

Ecco, quando si accennava alla necessità – sopravvenuta con la riforma dell’art. 9 della Costituzione – di un più rigoroso bilanciamento di interessi tra la tutela del paesaggio e il bisogno di fonti di energia rinnovabile si intendeva anzitutto questa prima, anche se non esaustiva, implicazione: l’obbligo in capo agli enti preposti di una motivazione seria a base della loro decisione, quando quest’ultima arrivi a valle di un bilanciamento come quello su citato.

Per essere anche in questo caso chiari fino in fondo: dall’8 febbraio scorso – data di inserimento nell’articolo 9 della Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni – le Soprintendenze hanno un obbligo in più di rendere sistematicamente “un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del proprio diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione” di pannelli fotovoltaici debba “ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento”; e hanno, quindi, un divieto in più di liquidare le questioni di questo tipo che vengano loro sottoposte con una mera “apodittica motivazione”, per riprendere sempre le parole del Tar.

Un obbligo e un divieto che hanno la loro fonte in una norma della Carta costituzionale.

3. Le logiche conservatrici e la necessità di un ambientalismo progressista

Per il resto, si può anche muovere da posizioni nobilmente conservatrici; ma la modesta valutazione di chi scrive è che questo Paese abbia anzitutto un disperato bisogno di ecosostenibilità; nonché di modernità.

Il suo straordinario paesaggio e il suo immenso patrimonio culturale devono costituire per i suoi cittadini un elemento di consapevolezza civile: ossia di conoscenza della sua storia come chiave di interpretazione e di trasformazione del suo presente. Sarebbe imperdonabile farli diventare un altro piombo nelle ali di quel procedimento di modernizzazione, di progresso che già, in questo Paese, sconta ritardi atavici.

Per queste ragioni il paesaggio non può essere trattato come un museo; ma deve essere trattato come un organismo vivente. Un organismo vivente che, in quanto tale, deve mutare, in maniera razionale e controllata. Come mutano i costumi, le norme. Come mutano i tempi.

Per questo serve un ambientalismo progressista.

Per tutelare seriamente l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e il clima.

Anche nell’interesse delle future generazioni.