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Quando saranno emessi i decreti per la preparazione per il riutilizzo?

Secondo la gerarchia dei rifiuti sancita dalla normativa europea, la preparazione per il riutilizzo è il secondo metodo di trattamento dei rifiuti – dopo la prevenzione – per sostenibilità ambientale; e soprattutto per capacità di promuovere il nuovo modello economico che dovrebbe sostituire quello cosiddetto lineare del “produci, consuma, getta”. Ma nella normazione nazionale la preparazione per il riutilizzo non è mai stata proprio in cima alle priorità del legislatore. E negli ultimi tempi alla situazione si è aggiunto un tocco di surreale.

 

1) Preparazione per il riutilizzo: il fondo istituito dalla legge di bilancio

Nella legge di bilancio 2022, viene “istituito un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.1

2) La preparazione per il riutilizzo: che cos’è?

E’ definita dalla legge2 come l’insieme delleoperazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento3

3) Preparazione per il riutilizzo: uno strumento dell’economia circolare

Pertanto, la preparazione per il riutilizzo è certamente il metodo di trattamento dei rifiuti con l’impatto ambientale più basso – subito dopo la prevenzione – secondo la “gerarchia dei rifiuti”4 sancita dalla normativa europea5. Siccome quella gerarchia è strettamente connessa all’economia circolare – più precisamente è finalizzata a favorire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di questo nuovo modello economico nel campo nevralgico dei rifiuti – se ne ricava che la preparazione per il riutilizzo è anche la modalità di gestione dei rifiuti più conforme, dopo la prevenzione, alla stessa economia circolare.

D’altronde, che quella in questione sia una forma di trattamento dei rifiuti assolutamente strategica in chiave di transizione al sistema circolare lo attesta anche la grande considerazione in cui è tenuta dalla normazione e dalle istituzioni europee.

Infatti, con una delle direttive del cosiddetto “pacchetto economia circolare” del 2018, quella che modifica la direttiva quadro in materia di rifiuti, sono stati affermati precisi obiettivi quantitativi che ogni Stato membro deve conseguire in termini di rifiuti preparati per il riutilizzo6

A ciò si aggiunga che, con una decisione del 2019,7 la Commissione Europea ha definito nuove regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul conseguimento della preparazione per il riutilizzo, ed anche del riciclaggio dei rifiuti urbani.

4) Un’ottima notizia?

Quella del fondo stanziato dalla legge di bilancio sarebbe, dunque, un’ottima notizia.

Peccato che dal 2010 si attendano ancora i decreti del Ministero dell’ambiente contenenti “le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo” e, in particolare, “le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati […] ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate…”8

In pratica, lo Stato ha stanziato incentivi per la costituzione di attività economiche (i centri per la preparazione e il riutilizzo di rifiuti sono anche e soprattutto questo) che, però, non possono ancora materialmente operare perché quello stesso Stato – rappresentato dal Ministero dell’ambiente – da dodici anni non ha emesso la normativa necessaria a questo fine, come pure ne avrebbe avuto obbligo di legge.

5) Preparazione per il riutilizzo: quando la “semplificazione” serve a complicare

Ma v’è di più.

Nel settembre 2020 veniva emanato un decreto legislativo con cui pareva si volesse finalmemte smuovere la morta gora in cui è finita la preparazione per il riutilizzo; anche perché quello in questione era il decreto di attuazione di una delle direttive europee sull’economia circolare: proprio quella che statuisce gli obiettivi quantitativi sopra riportati.

Infatti, vi si prevedeva che le relative operazioni potessero essere avviate – dopo l’entrata in vigore dell’apposito decreto che dovrebbe essere emanato, naturalmente! – mediante “segnalazione certificata di inizio di attività” (SCIA), quindi con un procedimento decisamente più snello.9

Evidentemente, in sede governativa quest’esito, cui si era giunti dopo soli dieci anni di attesa, deve esser parso semplicistico. Per cui, dopo soli otto mesi, si è pensato bene di riformare la riforma, eliminare la SCIA e introdurre una “verifica e controllo” preventivi al posto dell’autocertificazione.10

Il tutto sancito in un “decreto semplificazioni”: e dove, se no?

A questo punto, si tratta solo di capire che tipo di effetti avrà questa peculiarissima “semplificazione” sull’adempimento da parte di questo Paese ai suoi obblighi in materia di preparazione per il riutilizzo sanciti nella normativa europea che si è ricordata sopra. Anche se una vaga idea, sul punto, ce la si può fare sin d’ora.

6) La preparazione per il riutilizzo fuori dalla normativa sul “fine rifiuto”: perché?

Tra l’altro, lo stesso decreto legislativo del settembre 2020, riformando la parte IV del Testo Unico Ambientale, ha eliminato dalla normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto11 il riferimento alla preparazione per il riutilizzo. In tal modo, le relative attività non sono più disciplinate dalla medesima legislazione in materia di “end of waste”, pur risultando difficile capire in quale altro modo possano essere qualificate quelle stesse attività se non come un solare esempio di procedimento di cessazione della qualifica di rifiuto.

7) Il registro fantasma per le imprese del settore

Come che sia, per tornare alla legge di bilancio, vi si dispone che le imprese che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo si debbano iscrivere in un apposito registro12.

L’iscrizione al registro, però, presuppone sia una “dichiarazione di inizio attività13 da parte dell’impresa, sia la vigenza del decreto ministeriale sulla base del quale l’autorità competente dovrà effettuare la preliminare verifica e controllo dei requisiti previsti.

Il punto è che la dichiarazione d’inizio attività, con riferimento alla preparazione per il riutilizzo, è stata soppressa dal decreto semplificazioni e il decreto ministeriale – che il solito Ministero avrebbe dovuto emanare entro 60 giorni dal settembre 2020 è ancora nel mondo delle idee, come da migliore tradizione.

E con questo si chiude il cerchio.14

Sarà questa la legislazione circolare secondo il legislatore italiano.

Ps: Le modalità di impiego e di gestione del fondo istituito dalla legge di bilancio sono definite “con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, ça va sans dire.

E i centoventi giorni sono già scaduti.

11\5\2022

 

Avv. Stefano Palmisano

 

Per consulenze e assistenza giudiziale in materia di diritto ambientale, normativa sui rifiuti e, in particolare, diritto dell’economia circolare: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

 

1Art. 1 – Comma 499, Legge 30/12/2021, n. 234

2Art. 183, lett. q), Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale, nel prosieguo TUA). A differenza del “riutilizzo” che, invece, è definito dalla successiva lettera r) come “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

3Assai interessante, in materia di riutilizzo e riparazione, questo speciale pubblicato su “Economia Circolare”:https://economiacircolare.com/speciale-riparatori/

4Che abbiamo trattato più volte in questo blog; per esempio qui: http://www.avvstefanopalmisano.it/il-carrozziere-la-cassazione-e-il-fine-rifiuto/

5Nella direttiva quadro che regolamenta questo campo – Direttiva CEE 19/11/2008, n. 2008/98/CE – infatti, all’art. 4, Gerarchia dei rifiuti, si sancisce quale “ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.”

6Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso; 52

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.” (Art. 11, Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, Direttiva CEE 19/11/2008, n. 2008/98/CE, così modificato dall’art. 1, par. 1, punto 12, lett. c) della Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851, Articolo 1 – Modifiche)

7La n. 1004 del 7 Giugno 2019

8Art. 180 bis, TUA, abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 D.Lgs. 03/09/2020, Art. 7.

9Art. 214 ter TUA, inserito dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 D.Lgs. 03/09/2020, Art. 2, c. 6

10Art. 214 ter TUA, come modificato modificato dall’art. 35, comma 1, lett. h), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108L. 29/07/2021, n. 108.

11Art. 184-ter TUA

12Art. 1 – Comma 500, Legge 30/12/2021, n. 234

13Art. 216, c. 3, TUA

14E’, comunque, da evidenziare che poco più di due mesi fa l’Italia ha notificato alla Commissione Europea lo schema di regolamento che semplifica l’autorizzazione alla preparazione per il riutilizzo ai sensi del Decreto Legislativo 116\2020. Il provvedimento è all’esame della Commissione Europea.