Reati ambientali e imprese - La nuova direttiva UE

Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE

Mentre ancora tanti imprenditori cercano di acquisire nei forum in rete o su Google fondamentali nozioni relative a obblighi e adempimenti di normativa ambientale gravanti sulle loro aziende, la recente Direttiva dell’Unione Europea sulla tutela penale dell’ambiente introduce significative modifiche e ulteriori tasselli al mosaico della responsabilità ambientale delle imprese, già assai ricco. Questo articolo introduce le sfide, ma anche le opportunità, derivanti alle aziende dal nuovo testo legislativo comunitario, offrendo una prima analisi delle normative e strategie di adattamento per garantire la conformità e trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo.

Indice

1) Antefatto

2) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Introduzione

3) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Le sanzioni

4) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Un riepilogo per immagini

5) Cosa puoi fare tu per evitare alla tua impresa sanzioni pesanti e scenari foschi

 

1) Antefatto

Domanda di un imprenditore: ho un’azienda agricola. Ho potato i miei alberi: gli scarti sono rifiuti o sottoprodotti?

Risposta del tuttologo di turno: sono roba vegetale. Non possono essere rifiuti: quindi, sono sottoprodotti. Vai tranquillo!

G. B. Shaw diceva che per ogni problema complesso, c’è una risposta semplice: che è sbagliata.

Ebbene, una risposta come quella del giurista per caso su citata non è solo sbagliata; questo è scontato per la quasi totalità delle affermazioni di ogni tuttologo che si rispetti: quella risposta è potenzialmente devastante per ogni imprenditore – e soprattutto per la sua impresa – che la prendesse per buona. Può comportare la commissione di un delitto, come il traffico illecito di rifiuti, punito con la reclusione fino a sei anni e con vari altri tipi di sanzioni accessorie, dirette e indirette, per le persone fisiche e per le imprese.

Ameni siparietti come la domanda e risposta su riportate si possono gustare in un forum, in rete, nell’anno di grazia 2024. Nello stessa epoca nella quale la Corte di Cassazione continua, senza tregua, a riconoscere posizioni di garanzia in ambito di normativa ambientale a ogni tipo di figura lato sensu gravante nell’orbita aziendale, interne ed esterne alla compagine d’impresa, e soprattutto a ritenerle di fatto destinatarie di obblighi sanzionati penalmente in caso di inadempimento degli stessi. Da ultimo, è il caso del responsabile tecnico dei rifiuti, oggetto di una prima, fondamentale, pronuncia della Suprema Corte di poche settimane fa1.

Nella stessa epoca, di più, in cui l’Unione Europea vara la sua nuova direttiva in materia di tutela penale ambientale, inserendo significative modifiche e ulteriori tasselli nel mosaico della responsabilità ambientale delle imprese, che era già assai ricco di suo.

Questo insieme contraddittorio di eventi e coincidenze temporali mi induce a fornire qualche informazione di base su quella cruciale direttiva ai suoi principali destinatari – ossia gli imprenditori, i loro collaboratori e i loro consulenti2.

Senza alcuna pretesa di esaustività. Solo per dare, ai diretti interessati su citati, un’idea dell’ulteriore consolidamento, accelerazione e intensificazione di quella che è ormai la direzione di marcia irreversibile e l’assunto di base delle politiche europee in ambito di tutela ambientale, per come emerge in modo evidente dalla più recente normazione dell’Unione in ambito di diritto ambientale: la tutela ambientale è compito di tutti, ma soprattutto delle imprese.

2) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Introduzione

E’ stata pubblicata qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea3: è la nuova direttiva dell’Unione Europea sulla tutela penale dell’ambiente.
Per una volta, in questo paese non si parte da zero nel recepimento e nell’applicazione di una direttiva europea in materia ambientale. La legge “ecoreati” del 2015, infatti, ha posto l’Italia all’avanguardia in Europa della tutela penale ambientale. Ora si tratterà di capire come inserire i nuovi principi e le nuove indicazioni legislative che vengono da Bruxelles in un apparato normativo che sta funzionando, come quello nostro – come dimostra ampiamente la giurisprudenza della Cassazione – affinandolo e rendendolo ancora più efficace; o, quantomeno, senza sabotarlo.
Di sicuro, il primo passo è conoscere la nuova direttiva nel merito, capirne finalità, meccanismi operativi e implicazioni.
A partire dal cuore della stessa, come si accennava sopra: il rapporto tra reati ambientali e criminalità “d’impresa”.

3) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Le sanzioni

Partiamo dalla fine; dalla parte di ogni testo normativo che si va a consultare subito quando “c’è un problema” con l’adempimento degli obblighi che prevede quella stessa normativa: le sanzioni.

In tal senso, il primo gruppo di norme che merita la massima attenzione è contenuto nell’art. 7, Sanzioni applicabili alle persone giuridiche:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. [….] Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue:
a) l’obbligo di:
i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure
ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
c) l‘esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

Le norme europee, specie quelle che prevedono obblighi e sanzioni in ambito ambientale, di solito hanno un enorme vantaggio rispetto a quelle italiane: sono essenziali e chiare, tanto da risultare in molti casi esemplificative.

Come sarà risultato evidente dalla lettura dell’articolo 7 che si è riproposto sopra, questo principio vale anche in questo caso, tanto che non risulta necessario alcun chiarimento da parte mia. Chi vuole capire a quali sanzioni va incontro se viola la normativa in materia di persone giuridiche e ambiente introdotta con la nuova direttiva ha solo da leggere il cristallino articolo 7 e segnarsene il contenuto da qualche parte.

 

4) Reati ambientali e imprese: la nuova direttiva UE – Un riepilogo per immagini

L’ambiente giuridico per le aziende europee, insomma, è in continua evoluzione. Con l’ultima direttiva dell’Unione Europea, le persone giuridiche sono ora direttamente responsabili per reati ambientali, ancor più di quanto lo fossero già prima: piaccia o non piaccia, è un passo significativo verso una maggiore responsabilità, sostenibilità e sana competitività delle imprese.
La nuova normativa stabilisce che le
aziende possono essere ritenute responsabili per i reati ambientali commessi a loro vantaggio da chiunque detenga una posizione di controllo o decisionale. Questo include i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione, ma anche “qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente” – per dirla con le stesse parole della direttiva – all’interno dell’organizzazione, in chiave di rappresentanza, dirigenza e controllo.
Un approccio, quindi, estremamente sostanziale alla responsabilità penale degli enti.

Cosa significa questo in concreto? Immagina un capitano che guida la nave di un’azienda attraverso le acque, non proprio placide, della legge ambientale. Se il capitano devia dalla rotta della stretta legalità, non solo lui, ma l’intera nave – impresa può subirne le conseguenze: che possono arrivare al naufragio.
Fuor di metafora, le
aziende sono obbligate, oggi ancor più di ieri, a instaurare efficaci misure di controllo e sorveglianza.
Non farlo, e permettere così la commissione di reati ambientali al loro interno, può comportare
gravi sanzioni. È come lasciare la porta di casa aperta, un invito a ospiti e conseguenze indesiderate.
Importante notare è che
la responsabilità aziendale non esclude le sanzioni contro le persone fisiche responsabili di atti illeciti. Questo significa che la legge può perseguire sia l’individuo sia l’entità aziendale, garantendo un doppio livello di responsabilità.
La legge nazionale di recepimento della direttiva dovrà garantire tutto questo variegato e
duro quadro sanzionatorio disegnato dalla direttiva europea per le imprese.
Per gli operatori del settore, questo è un allarme che potrebbe risultare letale sottovalutare: è tempo di rivedere e rafforzare i meccanismi interni di compliance e controllo ambientale.
Non solo per evitare sanzioni, ma anche per costruire un’immagine di marca sostenibile e rispettosa dell’ambiente, che oggi più che mai è cruciale per il riconoscimento del mercato e dei consumatori.

 

                                 5) Cosa puoi fare tu per evitare alla tua impresa sanzioni pesanti e scenari foschi

Insomma, capisci bene che per un imprenditore è fondamentale farsi le domande giuste in materia di obblighi e adempimenti ambientali gravanti sulla sua azienda in materia; ma poi non è il caso di cercare le risposte a casaccio, in rete o dal conoscente “che se ne intende”.

Perché per te, come per ogni imprenditore, è di importanza capitale conoscere i rischi e le sanzioni collegati a quelle domande e, soprattutto, alle loro risposte.

Per questo, ti do un consiglio finale, esperto e gratuito: quando ti poni una domanda di diritto ambientale relativa alla tua impresa, fattene sempre anche un’altra, con la prima: cosa rischiamo, io e la mia azienda, se mi danno la risposta sbagliata?

E, sul web, cerca solo il nome di chi possa darti le risposte giuste; non direttamente le risposte.

Rivolgiti a professionisti esperti per assicurarti che la tua azienda non solo rispetti le normative vigenti e operi in sicurezza, ma sia anche pioniera nella promozione di pratiche sostenibili e circolari.
Se vuoi sapere di più su come questa nuova normativa possa impattare sulla tua attività e come prevenire rischi legali, contattami: invia una mail a
palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

Brindisi, 15\5\2024

Avv. Stefano Palmisano

Ps: se ti interessa questo tema e vuoi approfondirlo, scrivilo nei commenti. Magari, gli dedicherò qualche ulteriore approfondimento.

1“L’articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare (Regolamento relativo all’ istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il

responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta

organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’ impresa nel rispetto della normativa vigente e di

vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e

continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al

rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, con la conseguente

responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa”. (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2024) 18/04/2024, n. 16191) Qui: https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-responsabile-tecnico

2Di errori ed equivoci ricorrenti in materia di normativa ambientale da parte degli imprenditori, dei loro collaboratori e dei loro consulenti ho scritto più volte su questo blog. E, in alcuni casi, ho anche fornito loro veri e propri tutorial difensivi in ambiti particolarmente nevralgici, come la gestione rifiuti e sottoprodotti. Per esempio, qui: https://www.avvstefanopalmisano.it/terre-e-rocce-da-scavo-e-sottoprodotti-labc/