Rifiuti, economia circolare, sentenza Stefano Palmisano avvocato

Rifiuti, sottoprodotti, economia circolare: brevi note a margine di una sentenza

Dati i riscontri che ho ricevuto, anche in privato, a un post pubblicato in merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di definizione di rifiuto e ambito di operatività dell’istituto dei sottoprodotti (con particolare riferimento alla cruciale questione dell’inversione dell’onere della prova a carico del produttore) – a riprova del grande interesse che ha suscitato giustamente questa pronuncia – mi pare il caso di aggiungere alcune personalissime osservazioni, a volo d’uccello, sul punto.

Anche per stimolare un dibattito pubblico tra le persone che mi seguono, la stragrande maggioranza delle quali sono addetti ai lavori o, comunque, interessate per ragioni professionali a queste questioni.

La prima considerazione è quella per cui l’approccio “oggettivistico” al concetto di rifiuto va guardato con particolare attenzione.

Perché potrebbe significare, finalmente, valorizzare, in chiave interpretativa, gli elementi oggettivi di sostenibilità ambientale e utilità socio-economica più che il profilo soggettivo dell’operatore economico (la celeberrima “intenzione” di disfarsi della sostanza). Con quest’ultimo che dovrebbe essere ritenuto SOLO UNO degli indici sintomatici della natura di rifiuto dell’oggetto in esame, e non assumere un ruolo predominante nella soluzione della fattispecie concreta.

In pratica, si dovrebbe iniziare, in modo sistematico, a distinguere tra tutela sostanziale dell’ambiente e della salute pubblica e tutela solo formale, optando senza riserve per la prima con tutte le conseguenze pratico – applicative del caso.

In tal modo, peraltro, si darebbe seguito a uno spunto contenuto in una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di rapporto tra end of waste e sottoprodotti.

Si tratta della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 17 novembre 2022, causa C-238/21Porr Bau GmbH c. Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, ECLI:EU:C:2022:885, con cui è stato riaffermato che se, per un verso, la nozione di “rifiuto” non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di valorizzazione economica, dall’altro «l’utilizzo di terreni di sterro e di scavo sotto forma di materiali da costruzione, nei limiti in cui gli stessi soddisfino stretti requisiti di qualità, presenta un vantaggio significativo per l’ambiente in quanto attribuisce (…) alla riduzione dei rifiuti, alla preservazione delle risorse naturali nonché allo sviluppo di un’economia circolare» (cfr. il punto 58), sicché «una volta soddisfatti i vincoli di cui all’art. 5 della direttiva (certezza dell’utilizzo del materiale in questione; eventuale riduzione dei tempi di stoccaggio alla durata minima ragionevole per il loro deposito temporaneo fino alla realizzazione dei lavori ai quali sono destinati; utilizzabilità immediata senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale “pratica industriale”; derivazione del materiale dal ciclo produttivo e utilizzo finale in modo “legale”), deve essere accordata priorità alla qualificazione della sostanza come “sottoprodotto” anziché “materia prima seconda” (c.d. end-of-waste”). 

Anche in questo caso, si tratta di pronuncia di enorme rilievo, per due fondamentali ordini di ragioni. Infatti la CGUE:

1) nello specifico, manifesta un netto favor interpretativo nei confronti dell’opzione sottoprodotti a fronte di quella fine rifiuto, quando ve ne siano tutte le condizioni di legge, in quanto i primi sono strumento nettamente più aderente ai principi ispiratori e agli obiettivi dell’economia circolare. A partire dal prioritario principio di prevenzione dei rifiuti, sancito nella gerarchia europea in quest’ambito;

2) più in generale, se ne ricava che un dilemma interpretativo in materia, lato sensu, di rifiuti va sciolto anche e soprattutto con la chiave di lettura della conformità della soluzione scelta al modello circolare; il quale – ormai dovrebbe essere patrimonio comune – rappresenta una delle strade preferenziali (se non LA strada preferenziale) per la tutela ambientale del terzo millennio.

Tu che ne pensi? Mi farebbe piacere saperlo.

#dirittoambientale #rifiuti #economiacircolare