Sottoprodotti, biogas, digestato - Processi circolari, imprese sostenibili, webinar

Sottoprodotti, biogas, digestato: ne parliamo il 23 febbraio

L’intreccio tra questi tre protagonisti dell’economia circolare in ambito agroalimentare è al centro di importanti sentenze della Cassazione e di attualissimi provvedimenti legislativi. In questo articolo, una sintetica ricognizione di entrambi i campi e un promemoria su un evento virtuale che merita attenzione: il webinar “Ambiente + Food – Processi circolari, imprese sostenibili”, in programma il 23 febbraio prossimo, nel quale si illustrerà un importante esperimento di agro-circolarità: quello targato Granarolo – Confederazione dei bieticoltori (CGBI)

Indice

Sottoprodotti, biogas, digestato: il procedimento penale a carico dell’imprenditore

La sentenza della Cassazione

Il principio riconosciuto dalla Suprema Corte: il digestato è sottoprodotto

Sottoprodotti, biogas, digestato: il “decreto energia” dell’anno scorso

Sottoprodotti, biogas, digestato: ne parliamo in un webinar il 23 febbraio

 

Sottoprodotti, biogas, digestato: il procedimento a carico dell’imprenditore

Qualche anno fa il Tribunale di Grosseto condannava un imprenditore alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda1, per avere dato vita a fenomeni di lisciviazione che comportavano il convoglio del materiale nelle fossette di scolo e quindi nel canale di perimetrazione del fondo agricolo, durante le operazioni di distribuzione del digestato, superando in questo modo la soglia di ricettività del terreno.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione.

Il motivo di ricorso più rilevante ai fini di questo articolo era il seguente: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere integrato il reato contestato all’imprenditore agricolo2, dato che il digestato liquido, quale residuo del ciclo produttivo degli impianti di biogas, non rientrava in nessuna categoria indicata nelle norme contestate all’imputato, all’epoca di commissione del fatto.

Per la precisione, il cuore della difesa dell’imputato era costituito dal fatto che lo stesso digestato era stato qualificato quale sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis per effetto di una normativa del 20123 e che la successiva disciplina di settore4 non sarebbe stata applicabile in quanto successiva.

In conclusione, non sarebbero stati applicabili nè l’art. 137, nè l’art. 112 cit., nè la normativa di settore intervenuta in epoca successiva alla data di commissione del reato.

 

Sottoprodotti, biogas, digestato: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso5, con questa motivazione.

Prima ricostruisce in estrema sintesi la vicenda

L’imputato era titolare della relativa pratica agronomica.

A seguito di spandimento del digestato, utilizzato quale fertilizzante del terreno ispezionato, nel corso delle operazioni di spandimento effettuate da una ditta terza, a cui aveva delegato le operazioni, a causa di una difettosa e non tempestiva lavorazione del prodotto – e comunque utilizzando una quantità eccessiva di prodotto che superava la ricettività del terreno – sversava il medesimo prodotto nei canali di scolo di perimetrazione del fondo interessato dalla pratica agronomica.

Dopo di che, i giudici del “Palazzaccio” operano una ricognizione della normativa vigente all’epoca dei fatti.

L’art. 137, comma 14 punisce “Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonchè di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da Euro 1.500 a Euro 10.000 o con l’arresto fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

A sua volta l’art. 112 (Utilizzazione agronomica) prevede: “1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 92 per le zone vulnerabili e dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 al predetto decreto, l‘utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, nonchè dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente ai sensi all’art. 75 presente decreto”.

La condotta contestata e ritenuta accertata – si legge nella sentenza – è quella dell’utilizzazione agronomica del digestato prevista e punita dal capoverso del comma 14 ovvero l’utilizzazione agronomica in violazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

 

Il principio riconosciuto dalla Suprema Corte: il digestato è sottoprodotto

A tale riguardo, per delineare l’ambito della utilizzazione agronomica secondo le procedure previste dalla normativa vigente, così come sollecitato nel ricorso dell’imputato, occorre muovere dalla citata legge del 20126

Con questa viene considerato sottoprodotto, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, il digestato “ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici”.

La Cassazione riconosce, quindi, che la classificazione del digestato quale sottoprodotto lo esclude dalla disciplina dei rifiuti; ma, subito dopo, effettua la precisazione fondamentale: in tale ambito, la giurisprudenza ha stabilito che la configurazione di sottoprodotto, essendo causa di non punibilità, va dimostrata dall’imputato.

La Suprema Corte prosegue con un’ulteriore, puntigliosa, ricostruzione del quadro normativo, primario e secondario, di disciplina della materia digestato, per ribadire il doppio, fondamentale principio di diritto sopra accennato:

  1. la massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis7;
  2. l’applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

A valle di questa lunga e articolata motivazione, la conclusione del Supremo Collegio è l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna dell’imprenditore per vizio di motivazione.

In particolare, perché il ricorrente era titolare di una “pratica agronomica”, e la sentenza del Tribunale non spiega le ragioni per le quali la pratica stessa – di cui si riconosce che il ricorrente era titolare – non sarebbe stata rispettata dall’imprenditore.

 

Sottoprodotti, biogas, digestato: il “decreto energia” dell’anno scorso

La sentenza meritava un’analisi adeguata perché tocca un tema di grande rilievo ai fini dell’attuazione di forme di economia circolare in ambito agricolo: la classificazione del digestato quale sottoprodotto, invece che rifiuto, e la conseguente possibilità di utilizzazione agronomica dello stesso.

Argomento nevralgico e attuale anche per le implicazioni in termini di produzione energetica che contiene, con particolare riferimento alla produzione di biogas.

Tanto che meno di un anno fa, nel cosiddetto “decreto energia”8 – adottato con tutta l’urgenza che imponevano le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina dal parte della Russia e della guerra che ne è scaturita – l’allora Governo Draghi affermò il principio dell’equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici9

 

Sottoprodotti, biogas, digestato: ne parliamo in un webinar il 23 febbraio

In conclusione, l’ambito agroalimentare si conferma determinante ai fini delle chances effettive di affermazione del modello circolare, più in generale, nel tessuto economico del Paese. A partire, come sempre, dal tema nevralgico dei sottoprodotti10.

Un terreno cruciale da scandagliare nella maniera più approfondita possibile, anche in chiave di prospettive di riforma normativa, tra addetti ai lavori giuridici e addetti ai lavori economici.

Per questo, abbiamo organizzato il ciclo di webinar “Ambiente + Food – Processi circolari, imprese sostenibili”.

Si tratta di tre serate di confronto sull’economia circolare e la sostenibilità nel settore agroalimentare.

Tre interlocutori con professionalità diverse che dialogano, di volta in volta, di produzione agroalimentare sostenibile e di simbiosi industriale; di crescita e tutela dell’ambiente e di buone prassi; di normativa e di giurisprudenza.

Insomma, un gruppo di avvocati che invita a tre tavole rotonde digitali dirigenti d’impresa, consulenti e addetti ai lavori per uno scambio di punti di vista e di esperienze concrete in materia di circolarità e sostenibilità.

Ce n’è abbastanza per ritenere che saranno tre ore ben spese per la crescita professionale di tutti coloro che sono interessati a queste tematiche e vorranno esserci.

Si parte giovedì 23 febbraio 2023, dalle 18 alle 19, con un incontro coordinato da Federica Savini, Consulting Team Leader Italy di Cyrkl, e animato da Andrea Bruini, Direttore Sicurezza Ambiente Gruppo Granarolo, e Stefano Palmisano, Avvocato ambientale e dell’economia circolare.

Ricordo che per partecipare, occorre inviare mail a: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

9\2\2023

Stefano Palmisano

 

Per consulenze e assistenza legale in materia di normativa ambientale e di sottoprodotti, scrivi a: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

 

1Per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14 e art. 112

2Di cui all’art. 137, comma 14 e art. 112 cit.

3Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 2-bis (convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134),

4Costituita da D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rispettivamente in data 25 febbraio 2016 e 13 maggio 2016,

5Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2019) 14/04/2020, n. 12024

6Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 52, comma 2-bis (convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

7Sez. 3, n. 33588 del 19/06/2012, P.M. in proc. Rossi, Rv. 253162 – 01

8Per una prima valutazione, “a caldo”, del testo legislativo in questione, con particolare riferimento ai profili relativi a biogas e digestato, vd.: https://economiacircolare.com/guerra-politiche-ambientali/ Per una lettura, invece, decisamente più critica del medesimo articolato, vd: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2022/05/16/logorrea-legislativa/75009

9Art, 21, Decreto legge 21/03/2022, n. 21, convertito in l. 20/05/2022, n. 51. “Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ed è impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».