La Corte di Cassazione, in un complesso procedimento in ambito di gestione di sfalci e potature, emette una sentenza, poche settimane fa, in cui riepiloga le condizioni di legge necessarie e sufficienti per confiscare e, quindi, sequestrare un autoveicolo servito alla commissione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, nella forma del trasporto.
Indice
Trasporto illecito di rifiuti e sequestro del mezzo: la storia
Trasporto illecito di rifiuti e sequestro del mezzo: la sentenza
Conclusioni e consigli
1) Trasporto illecito di rifiuti e sequestro del mezzo: la storia
Giacomo è titolare di un’impresa di manutenzione del verde, pubblico e privato.
Viene denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti1 per il trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, indebitamente qualificati come “cippato“.
Gli viene sequestrato in via preventiva un automezzo con il quale ha effettuato i trasporti illeciti in questione.
Ricorre al Tribunale del riesame contro il sequestro sostenendo che il mezzo gli serve anche per l’ordinaria attività lecita d’impresa.
Il Tribunale del Riesame gli dà sostanzialmente ragione.
Condivide l’impostazione data dal Gip in sede di sequestro relativa alla illecita gestione di rifiuti costituiti da sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche e private; in particolare, condivide la qualificabilità come rifiuto di quanto trasportato da Giacomo utilizzando il veicolo sottoposto a sequestro, ossia del materiale legnoso proveniente dal taglio di piante.
il Tribunale, però, esclude che vi siano ragioni per sottrarre il mezzo alla disponibilità di Giacomo; anche se nel Testo Unico Ambientale è prevista la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti.
Le ragioni che il Tribunale indica a sostegno della sua decisione sono due:
- non vi sono elementi per ritenere che Giacomo prima del giudizio possa disfarsi del camioncino;
- il sequestro del mezzo in questo caso è eccessivo rispetto alle finalità proprie di questa misura, che sono quelle di impedire che l’indagato, tramite l’automezzo in questione, possa aggravare o continuare le conseguenze del reato oppure essere agevolato nella commissione di altri reati. Questo perché, secondo il Tribunale, nel caso in questione il veicolo sequestrato costituisce il bene principale utilizzato per lo svolgimento dell’attività lecita di impresa di Giacomo e non ci sono elementi per ritenere che questi non lo utilizzasse in prevalenza anche per lo svolgimento di quelle stesse attività lecite della sua azienda. In pratica, il Tribunale ritiene il sequestro del mezzo un provvedimento sproporzionato che, in quanto tale, costituisce una sorta di lesione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata. Per queste ragioni, annulla il sequestro e dispone di conseguenza la restituzione del camioncino a Giacomo
Contro questa ordinanza del Tribunale del riesame, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, per una serie di motivi.
In questo articolo, ci occuperemo soprattutto di uno di essi: secondo il PM la norma del Testo Unico Ambientale dà la possibilità di disporre la confisca anche di cose non intrinsecamente pericolose. Il che vuol dire, per venire al caso di cui ci stiamo occupando, che si può confiscare anche un camioncino, come quello di Giacomo, che viene utilizzato sia per commettere reati che per svolgere lecite attività d’impresa.
Di conseguenza, ha errato il Tribunale a ritenere non confiscabile e, quindi, in prima battuta, non sequestrabile l’automezzo.
2) Trasporto illecito di rifiuti e sequestro del mezzo: la sentenza
La Cassazione2 accoglie l’argomentazione e, quindi, il ricorso del Pubblico Ministero.
La Suprema Corte, in particolare, condivide il seguente ragionamento: la circostanza che mediante il mezzo utilizzato per eseguire i trasporti illeciti siano stati eseguiti anche trasporti leciti non esclude la possibilità che il camioncino possa essere usato, in futuro, per la realizzazione di altri trasporti illeciti.
Dunque, è ben possibile, secondo i Giudici del Palazzaccio, che quell’autoveicolo possa servire per la commissione e l’agevolazione di altri reati.
Cosicchè non ha senso il riferimento del Tribunale al possibile utilizzo “anche” lecito del medesimo bene. Soprattutto, per la Cassazione, questo approccio del Tribunale risulta contrario alla finalità della norma che prevede il sequestro preventivo come misura per contrastare la possibile commissione di nuovi reati.
3) Conclusioni e consigli
In conclusione, il possibile utilizzo di un bene anche per finalità lecite non può, sul piano logico, far escludere che per ciò solo esso possa essere utilizzato anche per scopi illeciti.
Per queste ragioni, il sequestro va ripristinato e va sottratta nuovamente a Giacomo la disponibilità del suo autoveicolo.
Il consiglio che posso darti, da esperto di diritto ambientale, se hai responsabilità di qualsiasi titolo nell’esercizio di un’impresa e devi gestire rifiuti è, quindi, il seguente: stai bene attento a rispettare norme e procedure in modo rigoroso. Se commetti qualche errore o leggerezza, le conseguenze che possono derivarne, a te e alla tua azienda, non sono meno gravi per il solo fatto che quell’errore o quella leggerezza costituiscono un’eccezione, o giù di lì, a un’attività d’impresa, invece, sostanzialmente legale e corretta.
Sentenze come quella esaminata in questo articolo sono lì ad attestarlo.
Ragione in più per rivolgerti sempre a un consulente legale ambientale qualificato quando hai qualche dubbio su una procedura o anche solo un’attività della tua impresa: in particolare in ambito di gestione rifiuti, ma più in generale di normativa ambientale.
Sarà il miglior investimento che potrai fare per la tua azienda.
8\2\2024
Avv. Stefano Palmisano
Ti ricordo il mio videocorso pratico “La gestione dei sottoprodotti”, che puoi acquistare qui: https://www.avvstefanopalmisano.it/prodotto/la-gestione-dei-sottoprodotti-corso-pratico-online-per-imprenditori-e-consulenti-ambientali/
Se hai necessità di consulenza o assistenza legale in materia di sottoprodotti e rifiuti, e, in generale, di normativa ambientale, scrivimi: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it
1Di reati d’impresa in materia gestione di rifiuti, mi sono occupato più volte in questo blog. Da ultimo, in questo articolo in materia di scarti del marmo e sottoprodotti: https://www.avvstefanopalmisano.it/il-marmo-i-suoi-scarti-i-sottoprodotti-novita-dalla-cassazione/ Sempre in ambito di gestione di sottoprodotti e rischi per le imprese di contestazione di reati ambientali, ti segnalo, inoltre, questa mia intervista a Il Sole24 ore: https://www.ilsole24ore.com/art/l-esperto-diritto-ambientale-sottoprodotti-chiave-dell-economia-circolare-AE8VtjsD
2Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 15/11/2023) 29/11/2023, n. 47700