Sottoprodotti e rifiuti: nuova sentenza della Cassazione

Sottoprodotti e rifiuti: nuova sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte torna a occuparsi di una delle questioni più nevralgiche nel campo dei rifiuti e dintorni, se non in tutto il diritto dell’economia circolare: dove passa la linea di divisione tra gli stessi rifiuti e i sottoprodotti1; quindi quando scatta la responsabilità penale dell’operatore per scorretta gestione di sottoprodotti, o più precisamente per gestione non autorizzata di rifiuti, se non ancora peggio. In questo caso, si tratta di sottoprodotti di origine animale (SOA)

Indice

Sottoprodotti e rifiuti: la sentenza

Sottoprodotti e rifiuti: il nodo dell’onere della prova

Sottoprodotti e rifiuti: cosa accade in caso di miscelazione?

L’oscurità delle leggi: la denuncia degli addetti ai lavori

Sottoprodotti: un e-book gratuito per chiarirsi le idee

 

Sottoprodotti e rifiuti: la sentenza

I sottoprodotti derivanti da animali (SOA)2 idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono certamente essere trattati ed impiegati come sottoprodotti, ma solo in quanto siano assicurati alla precise condizioni previste per tale destinazione; laddove invece tali condizioni vengano macroscopicamente disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come “rifiuti” e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall’inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento.

Importante pronuncia della Corte di Cassazione resa appena qualche giorno fa ( in materia, tra l’altro, di sottoprodotti, rifiuti e digestato, in una vicenda particolarmente complessa. Il procedimento pende per una serie di reati, tra cui quello di attività organizzate per il traffico rifiuti.

 

Sottoprodotti e rifiuti: il nodo dell’onere della prova

Anche in questo caso, è risultato determinante per l’esito processuale negativo per l’imprenditore imputato il mancato adempimento da parte di costui dell’onere della prova in merito alla sussistenza dei requisiti di legge del sottoprodotto; una delle più ricorrenti motivazioni di condanna degli operatori sotto processo penale quando c’è di mezzo un sottoprodotto gestito in maniera non corretta.

 

Sottoprodotti e rifiuti: cosa accade in caso di miscelazione?

La Corte ha, inoltre, operato una precisazione particolarmente significativa in materia di gestione di sottoprodotti di origine animale e, in specie, di rapporto materiale tra questi ultimi e i rifiuti: “a seguito della commistione e miscelazione tra sottoprodotti e rifiuti, tutto il materiale diviene rifiuto, non rispondendo più, nella sua interezza, alle caratteristiche per essere ritenuto SOA-3, a maggior ragione se destinato ad impianti di biogas, con conseguente necessità di applicare la normativa in materia di rifiuti e non più dei sottoprodotti.

Posto in termini generali, peraltro, questo principio apparirebbe di difficile compatibilità con quanto la stessa Cassazione aveva affermato in altra sentenza, qualche anno fa: cioè che la miscelazione di un materiale con altri ingredienti al fine di renderlo riutilizzabile non impedisce che lo stesso possa essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006. Questo, infatti, non costituisce ostacolo al rispetto del requisito di cui alla lettera c) dello stesso articolo, per ill quale la sostanza o l’oggetto deve poter essere riutilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

In quell’occasione, la Suprema Corte aveva doverosamente valorizzato le perentorie indicazioni che giungevano (e giungono) dalle istituzioni dell’Unione Europea, in particolare la comunicazione della Commissione europea del 21 febbraio 2007 interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti. Atto che la Commissione ha reso al fine di spiegare la definizione di rifiuto contenuta nell’art. 1 della direttiva quadro sui rifiuti, alla luce dell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, per garantire una corretta applicazione della direttiva stessa, si afferma che la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile; dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc. Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l’utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione. non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto.

Su queste basi giuridiche provenienti da una sede di quella levatura, quindi, la Suprema Corte in quell’occasione, non aveva potuto che affermare il principio di diritto sopra sinteticamente riportato.

 

L’oscurità e la contraddittorietà delle leggi: la denuncia degli addetti ai lavori

A prescindere dal caso di specie, continuo ad ascoltare testimonianze di personale degli enti di controllo che denunciano la scarsa chiarezza della normativa, dal loro punto di vista di controllori; e dall’altro lato di responsabili aziendali che dichiarano rassegnati di rinunciare a monte alla stessa idea di gestire i loro residui di produzione come sottoprodotti a causa di quella medesima oscurità, quando non contraddittorietà, dei testi normativi e degli enormi rischi sanzionatori che ne derivano alle imprese.

Il che suona come una campana a morto per le prospettive della simbiosi industriale in Italia, senza alcuna forzatura retorica.

A questo punto, dopo le millanta promesse mancate di “semplificazione” del quadro normativo, sarebbe già un grande progresso un intervento legislativo di chiarificazione di alcuni concetti nodali in questa materia così determinante per le sorti dell’economia circolare in questo Paese.

 

Sottoprodotti: un e-book gratuito per chiarirsi le idee

Magari, può essere il caso di ricordare l’e-book “La gestione dei sottoprodotti” che trovi in questo stesso sito – qui completamente gratuito, in materia di gestione di sottoprodotti, che ha tra i suoi temi proprio uno degli aspetti più nevralgici di questa disciplina: l’onere della prova.

Se il tema ti interessa, dacci un’occhiata: potrebbe risultare molto utile, per te e soprattutto per la tua azienda.

5\2\2023

Stefano Palmisano

 

Per consulenze e assistenza legale in materia di sottoprodotti, di rifiuti e, in generale, di diritto ambientale, scrivi a: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

 

1Di sottoprodotti, in questo blog, e altrove, mi sono occupato più volte. Da ultimo, qui: http://www.avvstefanopalmisano.it/sottoprodotti-il-cuore-del-diritto-delleconomia-circolare/

2Per una sintesi del concettto e delle tipologie di SOA: https://www.efsa.europa.eu/it/topics/animal-by-products