Qualche aggiornamento dal mondo dei sottoprodotti: in ambito normativo, giurisprudenziale e anche dottrinale. A ulteriore dimostrazione del dinamismo di un campo sempre più centrale per le sorti dell’economia circolare e della competitività di tante imprese.
Indice
Sottoprodotti: normativa
1.1 Unione Europea
1.2 Italia
1.3 Regioni
Sottoprodotti: giurisprudenza
Sottoprodotti: letteratura
1) Normativa
1.1 Unione Europea
E’ stata pubblicata di recente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Rettifica della decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili
1.2 Italia
In materia di sottoprodotti da vinificazione e distillazione, è entrato in vigore il decreto ministeriale del Mase con il quale si sanciscono, tra l’altro, i termini per la consegna dei sottoprodotti ai distillatori: per le vinacce, entro 30 giorni, elevati a 90 per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale: per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
1.3 Regioni
Due regioni hanno approvato provvedimenti che mirano a favorire l‘utilizzo dei sottoprodotti, in chiave di supporto all’economia circolare.
La Regione Veneto ha approvato un provvedimento con il quale ha individuato le modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici delle politiche regionali connesse all’economia circolare, per quanto riguarda i sottoprodotti, così come previsto dall’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali1.
Ancor più significativa la notizia che proviene dalla Toscana.
E’ stata, infatti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la delibera relativa all’uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, che afferma, tra l’altro, che i sottoprodotti della vinificazione possono essere impiegati con funzione di ammendante sui terreni ad uso agricolo favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e, in parte, della fertilità.
Altra previsione di grande rilievo è quella per cui i sottoprodotti della vinificazione possano essere: utilizzati tal quale dopo il loro ottenimento; nonché, qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, utilizzati successivamente ad una fase di compostaggio aziendale, anche con altre matrici organiche aziendali, per migliorare le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti2.
2) Giurisprudenza
In ambito giurisprudenziale, mi sono occupato la scorsa settimana, sempre su questo blog, di una sentenza di poche settimane fa in materia di residui di lavorazione del marmo.
Un’altra pronuncia recente che merita di essere ricordata è stata emessa in materia di SOA – Sottoprodotti di origine animale.
La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto ampiamente consolidato: gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono qualificabili come sottoprodotti. Diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, sono considerati e trattati, a tutti gli effetti, come rifiuti.
Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 184 bis del Testo Unico Ambientale.
Subito dopo l’enunciazione di questo principio, la Corte ha effettuato un’altra importante puntualizzazione: esso trova applicazione sia con riferimento al testo originario dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, che alla nuova formulazione dell’articolo introdotta dall’art 22 del D.Lgs. 16.1.2008 n. 4. Deve, infatti, essere privilegiata quella interpretazione delle norme nazionali che sia conforme al diritto comunitario.
Va, infine, rilevato, conclude la sentenza, che la cosiddetta “direttiva quadro sui rifiuti”3 non risulta avere affatto modificato i principi di diritto enunciati che regolano il concorso tra la disciplina sanitaria della gestione dei sottoprodotti di origine animale e la normativa in materia di rifiuti.
Per provare a tirare le somme, il cuore della pronuncia sugli scarti di lavorazione del marmo – e la causa della condanna dell’imprenditore – era, ancora una volta, l’onere della prova sulla certezza di utilizzo della sostanza che il produttore non era stato in grado di soddisfare.
Quello di quest’ultima sentenza in materia di SOA è, con ogni evidenza, un errore di interpretazione in cui è incorso l’imprenditore nel rapporto tra disciplina sanitaria della gestione dei sottoprodotti di origine animale e normativa generale, ambientale, in materia di rifiuti e, quindi, di sottoprodotti.
Entrambe le sentenze costituiscono, pertanto, l’ennesima dimostrazione che quello dei sottoprodotti, per le imprese, è un campo ricco tanto di vantaggi economici e meriti ambientali quanto di rischi penali. Se la gestione di queste sostanze non viene effetuata a dovere, s’intende.
Anche per questo, mi permetto di ricordarti il mio videocorso “La gestione dei sottoprodotti”. Si tratta di un corso di oltre due ore e un quarto, dedicato ai vari aspetti legali della gestione dei sottoprodotti in azienda. Il corso, illustrato con esempi concreti, si rivolge in particolare a chi gestisce un’impresa e non ha particolari competenze giuridiche.
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3) Letteratura
All’inizio dell’anno, il think thank Ref Ricerche ha pubblicato un position paper dal titolo “Scarti di produzione e sottoprodotti: l’economia circolare in pratica”.
Già l’abstract dello studio dà conto dell’interesse che lo stesso non può non suscitare in imprenditori, addetti ai lavori e studiosi di economia circolare: “La scarsa conoscenza del regime dei “sottoprodotti” da parte del mondo produttivo, una normativa ancora poco conosciuta ed il timore dei profili di responsabilità connessi hanno relegato sin qui l’impiego dei sottoprodotti in una sorta di limbo. Le imprese hanno finora preferito classificare potenziali sottoprodotti come rifiuti, allo scopo di evitare iter burocratici e il rischio di conteziosi giudiziari. Al fine di agevolare l’incremento del regime dei sottoprodotti, sarebbe utile che l’idoneità alla produzione venisse riconosciuta già in sede di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio richieste per lo specifico processo produttivo (AIA, AUA o altra autorizzazione), contemplati dal proponente tra le innovazioni di processo e gestionali in grado di facilitarne l’utilizzo. Il loro inserimento specifico nella stesura dei documenti tecnici (es. Bref – BAT – linee guida, etc.) darebbe maggiore certezza sia all’identificazione sia al loro uso.”
E’, quindi, con grande soddisfazione che ti comunico che uno degli autori di questa ricerca, Antonio Pergolizzi, sarà ospite del primo appuntamento di “Storie Circolari”, il nuovo format in diretta You Tube sul canale Diritto Ambientale – Avv. Stefano Palmisano, che parte domani, 1 febbraio, alle 17. Il tema della puntata sarà proprio “La chance dei sottoprodotti”.
Mi farà molto piacere se ci sarai e, soprattutto, se ci farai sapere che ci sei, con commenti e\o domande.
Non perdiamoci di vista!
Avv. Stefano Palmisano
Se sei un imprenditore o un consulente e hai bisogno di consulenza o assistenza legale in materia di rifiuti e sottoprodotti o, in generale, di normativa ambientale, inviami una mail a palmi.ius@avvstefanopalmisano.it. Puoi anche visitare il sito web www.avvstefanopalmisano.it e compilare il modulo per i contatti.
1DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 220 del 07 novembre 2023 – Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 988 del 09.08.2022. Individuazione delle modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023.
2Di sottoprodotti e digestato mi sono occupato su questo blog, qui: https://www.avvstefanopalmisano.it/sottoprodotti-biogas-digestato-ne-parliamo-il-23-febbraio/
3Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 n. 2008/98/CE