Deposito incontrollato rifiuti Stefano Palmisano avvocato

Abbandono rifiuti da parte di imprenditore: è sempre reato?

Il titolare di un’impresa deposita in maniera incontrollata vari rifiuti speciali non pericolosi e per questo viene condannato per il relativo reato previsto dal Testo Unico Ambientale. Ricorre per cassazione contro la condanna sulla base di un motivo in particolare: l’assenza di un diretto collegamento tra l’attività di illecito sversamento di rifiuti e la sua attività imprenditoriale. Per la Suprema Corte è l’occasione per un fondamentale riepilogo dei principi vigenti in questa materia nel nostro ordinamento penale ambientale.

Indice

1) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: storia di A.A.
2) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: la sentenza
3) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: la regola è il reato
4) Il senso della sanzione penale

 

1) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: storia di A.A.

Se un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore abbandona o deposita in maniera incontrollata rifiuti1, di che tipo di illecito si tratta? Per essere più precisi, è sempre reato o, perché scatti la sanzione penale, è necessario un collegamento tra il tipo di rifiuti sversati e l’attività d’impresa gestita dal contravventore?

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione.

A. A., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, deposita in modo incontrollato, dal 13 al 18 maggio 2019, rifiuti speciali non pericolosi, tra cui materiali per costruzione e ricostruzione, metalli e legnarrie. Per questo viene condannato per il reato continuato di deposito incontrollato di rifiuti2.

A. A. presenta, quindi, ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna del Tribunale per una serie di motivi.

Quello più significativo ai fini di questo articolo riguarda l‘assenza di un diretto collegamento tra l’attività di illecito sversamento di rifiuti e l’esercizio di un’attività imprenditoriale. In particolare, secondo A. A. il reato contestato sarebbe realizzato soltanto qualora vi sia un collegamento diretto tra l’attività di deposito incontrollato di rifiuti3 e l’esercizio di una specifica attività imprenditoriale, essendo questo l’elemento di discrimine tra la contravvenzione sancita all’art. 256 e l’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, in ragione della maggiore produzione di rifiuti da parte dell’imprenditore rispetto al privato cittadino.

 

2) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: la sentenza

La Corte di Cassazione rispedisce al mittente queste argomentazioni difensive4.

Anzitutto, secondo i Giudici del “Palazzaccio”, per l’applicabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, non è affatto necessario un diretto collegamento tra i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal soggetto agente e l’attività ordinariamente svolta dall’impresa o dall’ente cui il soggetto stesso è preposto.

Questa conclusione, si afferma nella sentenza, emerge dallo stesso dato normativo.

Per la precisione, la disciplina in materia di abbandono o deposito irregolare di rifiuti risulta dalla combinazione tra i già citati articolo 255, comma 1, e 256, comma 2, del cosidetto Testo Unico Ambientale: la prima disposizione prevede una sanzione amministrativa a carico di “chiunque (…) abbandona o deposita rifiuti“; la seconda, invece, contempla l’applicazione di sanzioni penali “ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti (…)”.

Pertanto, le disposizioni normative richiamate, per come testualmente formulate, non comminano le sanzioni penali in funzione del collegamento tra i rifiuti e l’attività svolta dall’impresa o dall’ente gestito dal soggetto che effettua l’illecito sversamento, bensì in ragione della mera qualifica soggettiva di quest’ultimo come imprenditore.

Si può allora ritenere che la norma penale miri a sanzionare più severamente la condotta illegale di chi si è organizzato o comunque ha l’onere di organizzarsi in forma professionale o specifica, anche in funzione della necessità di smaltire lecitamente rifiuti; qualunque attività egli intraprenda, anche in via episodica, e che possa essere ricollegata all’impresa o all’ente cui è preposto.

 

3) Abbandono di rifiuti da parte di imprenditore: la regola è il reato

Di conseguenza, per escludere il reato sancito all’art. 256, comma 2, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell’impresa o dell’ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente.

In questa prospettiva, la regola è che l’illecito sia di natura penale; l’unica eccezione è costituita dal caso di sversamento di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all’impresa o all’ente gestiti dall’imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica.

Per tutte queste ragioni, questo motivo di ricorso non viene accolto.

Siccome subiscono la stessa sorte anche gli altri motivi, il ricorso, nel complesso, viene rigettato e A. A. viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.

 

4) Il senso della sanzione penale

La sentenza serve a ribadire e puntualizzare il senso del diverso trattamento legale riservato dalla nostra legislazione alla medesima condotta: quella di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in un caso considerato mero illecito amministrativo, nell’altro illecito penale.

Il discrimine sta nella qualifica dell’autore della violazione, com’è noto e come viene riaffermato da questa pronuncia.

Per essere più precisi, l’ordinamento opera una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti. In particolare, la norma in questione è finalizzata ad: “impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico”.

Un utilissimo promemoria per tanti.

20\9\2023

Avv. Stefano Palmisano

 

Se hai necessità di consulenza o assistenza legale in materia di rifiuti e, in generale, di normativa ambientale, scrivimi: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

 

1Su questo blog, mi sono occupato spesso di illeciti relativi ai rifiuti. Per esempio, qui.

2Previsto e punito dall’art. 256, c. 2, Decreto Legislativo 152\2006

3Lo sversamento illecito di rifiuti, in questo paese, costituisce costume nazionale particolarmente diffuso, com’è noto, a vari livelli socio – economici; anche se con diversa intensità del fenomeno a seconda delle zone geografiche. In un ambito peculiare, quello degli abbandoni sulle spiagge, si registra un’interessante indagine di Legambiente, “Beach Litter”.

4Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 01/06/2023) 31/07/2023, n. 33423