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Gestione rifiuti: responsabilità anche per omesso controllo

Elevato livello di tutela ambientale, “chi inquina paga”, responsabilità condivisa, obbligo di controllo: alcuni principi fondamentali in materia di gestione dei rifiuti nell’interpretazione della Corte di Cassazione, in una sentenza di pochi giorni fa

Indice

Gestione rifiuti: principi generali e regole di responsabilita

Responsabilità da gestione rifiuti: l’ultima sentenza della Cassazione

Gestione rifiuti: la responsabilita dell’intermediaria nella violazione della normativa

Il tentativo di difesa dell’indagata e la decisione della Suprema Corte

Conclusioni

Gestione rifiuti: principi generali e regole di responsabilita

Nel settore dei rifiuti l’esigenza principale è quella di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “CHI INQUINA PAGA”.1

Questo fonda il principio della “RESPONSABILITA’ CONDIVISA” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dalla normativa contenuta nel cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).

Per la precisione, in questo campo specifico, gli articoli di riferimento del TUA sono il 1782, che sancisce i principi che governano la gestione dei rifiuti, e il 1883, che prevede le regole in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti.

Il principio grava SU TUTTI I SOGGETTI coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti – comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento – e si estende al di là della sfera di attività del singolo operatore, chiamato a rispondere per OMESSO CONTROLLO anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.

Gestione rifiuti e responsabilita: l’ultima sentenza della Cassazione

Lo ha sancito la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza4 emessa in un procedimento per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto e punito da un’altra norma del TUA e oggi contenuto nel codice penale, all’articolo 452 quaterdecies.

Il ricorso dell’indagata aveva a oggetto la misura interdittiva disposta nei suoi confronti del divieto, per la durata di otto mesi, di esercizio di attività di impresa nello specifico settore dei rifiuti.

Più precisamente, secondo l’Accusa, si tratterebbe di un complesso meccanismo fraudolento: una società, autorizzata per effetto di procedura semplificata a trattare ai fini della messa in riserva – attività indicata con la sigla R13 – e del recupero – a sua volta distinto con la sigla R3 – esclusivamente rifiuti contrassegnati da un determinato codice identificativo, ovverosia di composizione a base cellulosica (quali carta, cartone e cartoncino anche se di natura poliaccoppiata come il tetrapak), riceveva invece all’interno del proprio stabilimento rifiuti di altra natura, quali in particolare il cosiddetto argentato.

La società contrassegnava indebitamente questo materiale con diverso codice – così eludendo i limiti quantitativi consentiti alla stessa – e lo destinava direttamente allo smaltimento.

In questo modo, aggirava la procedura di recupero perchè troppo costosa, etichettandoli in uscita con altro CER, codice relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento.

All’interno di questo meccanismo era inserita, secondo l’ordinanza impugnata, l’indagata la quale, ingaggiata come intermediaria e come tale incaricata di reperire gli impianti di destinazione dei rifiuti in uscita da una data azienda del settore, aveva escogitato un espediente che consentisse la movimentazione in uscita degli ingenti quantitativi di “argentato”, provenienti dalle ditte conserviere di prodotti a base di pomodoro della zona.

I materiali di scarto erano collocati, ai fini della messa in riserva, dalla società all’interno del proprio plesso aziendale e da questa indebitamente contrassegnati con il (OMISSIS), quantunque si trattasse di rifiuti che non era autorizzata a ricevere.

Gestione rifiuti: la responsabilita dell’intermediaria nella violazione della normativa

Lo stratagemma architettato dall’indagata era quello di individuare i siti di destinazione resisi disponibili a ricevere l’argentato attribuendo alla suddetta tipologia di rifiuti il CER (OMISSIS) allo scopo di avviarli alle operazioni di smaltimento, nonostante le attività per le quali la ditta era autorizzata ad operare fossero quelle di messa in riserva e di recupero e non le fosse neppure consentito di operare il cambio del codice identificativo attribuito ai rifiuti al momento del loro ingresso.

Così facendo, l’intermediaria – secondo la ricostruzione effettuata dai giudici della cautela – consentiva alla committente di disfarsi degli imballaggi misti da quest’ultima illecitamente gestiti. Come ulteriore conseguenza, quindi, contribuiva ad eludere la normativa di settore nonchè gli specifici limiti imposti alla società dalle autorizzazioni conseguite, attraverso la violazione degli obblighi impostigli dalla attività di intermediazione nel ciclo della gestione dei rifiuti.5

Il tentativo di difesa dell’indagata e la decisione della Suprema Corte

Ll’indagata aveva provato a difendersi invocando la mancanza del dolo da parte sua, in quanto sarebbe stata ignara della effettiva composizione dei rifiuti contrassegnati dalla società con il CER 150106.

I giudici del Palazzaccio hanno rispedito al mittente quest’argomentazione difensiva con questa lineare motivazione: incombeva sull’intermediaria, che aveva avuto dalla ditta l’incarico di disporre lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti dalla stessa detenuti, non solo l’individuazione dei soggetti dotati dei titoli abilitativi necessari a gestire i rifiuti in uscita dall’impresa di provenienza, ma ancor prima il controllo sulla loro corretta classificazione da parte della stessa impresa in base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.

E qui la Suprema Corte ha rimarcato il principio di diritto citato all’inizio di questo articolo:

nel settore dei rifiuti vige il principio della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dall’insieme della normativa prevista dai due articoli del TUA sopra ricordati.

Questo principio è ispirato all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga” e grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.

E il suo raggio d’azione è tanto ampio da estendersi al di là della sfera di operatività della condotta del singolo operatore, che è invece chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.

Conclusioni

Quelli venuti in rilievo in questo procedimento sono tra i principi fondamentali, comunitari e nazionali, in materia di gestione dei rifiuti.

E, per come applicati dalla Suprema Corte, non potevano che portare alla conclusione che poi è stata sancita dalla sentenza: rigetto del ricorso dell’indagata e conferma della misura cautelare.

26\6\2022

Avv. Stefano Palmisano

Per consulenze e assistenza legale in materia di gestione di rifiuti: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it

Foto di meineresterampe da Pixabay

1Di gestione rifiuti e responsabilita penale, con particolare riferimento al rapporto con la normativa in materia di sottoprodotti, mi sono occupato più volte in questo blog. Qui, per esempio: http://www.avvstefanopalmisano.it/normativa-sottoprodotti-due-sentenze-indicano-la-gestione-corretta/

2Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, Art, 178 (Principi): 1.La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti): 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

4(Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 28/04/2022) 27/05/2022, n. 20734)

5Sulle responsabilità dell’intermediario in materia di gestione rifiuti, vd. questo articolo di P. Pipere: https://www.tuttoambiente.it/news/intermediario-rifiuti-quali-responsabilita/#:~:text=152%2F2006)%2C%20l’,sanzioni%20di%20cui%20all’art.